AS 2004 3461
Accordo del 28 giugno 1973 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica portoghese concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada
Accordo del 28 giugno 1973 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica portoghese concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada
RS 0.741.619.654; RU 1974 237
Protocollo d’emendamento Concluso il 18 settembre 1998 Entrato in vigore con scambio di note il 5 luglio 1999
Traduzione1 Considerando che l’emendamento dell’Accordo concluso a Lisbona il 28 giugno
1973 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica portoghese
concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada è molto impor- tante per le due Parti, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica portoghese hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 L’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
Art. 5 Qualunque vettore ha il diritto di trasportare merci o di circolare con un veicolo vuoto sia per recarsi al luogo di carico, sia dopo aver deposto le merci: a) tra qualsiasi luogo del territorio d’una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; oppure b) alla partenza dal territorio dell’altra Parte contraente a destinazione di un Paese terzo e viceversa; oppure c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 2 Gli articoli 6 e 7 sono abrogati.
Art. 3 1. Il presente Protocollo d’emendamento dell’Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti contraenti si saranno notificate l’adempimento delle prescrizioni costitu- zionali relative alla conclusione e all’entrata vigore degli accordi internazionali.
1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2004 3461).
2003-2224 3461
Trasporti internazionali di persone e di merci su strada. RU 2004 Accordo con la Repubblica portoghese
2. Il presente Protocollo d’emendamento dell’Accordo è valido per una durata
indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile, con preavviso scritto di almeno tre mesi.
3. La denuncia del presente Protocollo d’emendamento dell’Accordo non comporta
di per sé la denuncia dell’Accordo.
4. La denuncia dell’Accordo completato dal presente Protocollo d’emendamento
dell’Accordo comporta la denuncia del presente Protocollo d’emendamento dell’Accordo.
Fatto a Lisbona, il 18 settembre 1998, in due originali in lingua francese e porto- ghese, i due testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica portoghese: Hansrudolf Hoffmann Joao Manuel Guerra Salgueiro