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AS 2004 3465

Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

Traduzione1

Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale

Conclusa a Rotterdam il 10 settembre 1998 Approvata dall’Assemblea nazionale svizzera il 26 settembre 20012 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 10 gennaio 2002 Entrata in vigore per la Svizzera il 24 febbraio 2004

Le Parti alla presente Convenzione, consapevoli degli effetti nocivi che hanno sulla salute umana e sull’ambiente taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi oggetto di commercio internazionale; rammentando le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e il capitolo 19 dell’Agenda 21 sulla «Gestione ecologicamente razionale delle sostanze chimiche tossiche, compresa la prevenzione del traffico internazionale illegale di prodotti tossici e pericolosi»; memori delle attività intraprese dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricol- tura (FAO) per l’esecuzione della procedura volontaria di assenso preliminare con conoscenza di causa (PIC), descritta negli orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio mondiale, modificati (di seguito denominati «orientamenti di Londra modificati») e nel codice di condotta interna- zionale della FAO sulla distribuzione e l’impiego di pesticidi (di seguito denominato «codice di condotta internazionale»); tenendo conto delle circostanze e delle particolari esigenze dei Paesi in via di svi- luppo e dei Paesi economicamente in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le competenze e le capacità nazionali in materia di gestione dei prodotti chimici, ivi compresi il trasferimento di tecnologia, l’assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti; prendendo atto della specifica esigenza di taluni Paesi di essere informati sui movi- menti di transito; riconoscendo che tutti i Paesi dovrebbero promuovere una prassi di gestione oculata dei prodotti chimici, basata tra l’altro sulle norme facoltative del codice di condotta internazionale sulla distribuzione e l’impiego di pesticidi e del codice di etica del commercio internazionale di prodotti chimici dell’UNEP; desiderose di garantire che i prodotti chimici pericolosi esportati dal loro territorio siano imballati ed etichettati in modo da proteggere adeguatamente la salute umana e

RS 0.916.21

1 Dal testo originale francese (RO 2004 3465).

2 RU 2004 3463

2000-1453 3465

Procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti RU 2004

l’ambiente, conformemente ai principi degli orientamenti di Londra modificati e del codice di condotta internazionale; riconoscendo che le politiche commerciali e ambientali dovrebbero concorrere vicendevolmente al conseguimento di uno sviluppo sostenibile; sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come implicante una qualsivoglia modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dai vigenti accordi internazionali che disciplinano gli scambi internazionali di prodotti chimici o la tutela dell’ambiente; precisando che il precedente paragrafo non è inteso a stabilire una gerarchia tra la presente Convenzione e altri accordi internazionali; decise a proteggere la salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavora- tori, nonché l’ambiente contro gli effetti potenzialmente nocivi di taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivi La presente Convenzione ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le Parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell’ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali prodotti, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente raziona- le, favorendo gli scambi di informazioni sulle loro caratteristiche, istituendo una procedura di decisione nazionale per la loro importazione ed esportazione e comuni- cando le relative decisioni alle Parti.

Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, si intende per: a. «prodotto chimico»: qualsiasi sostanza, sia pura, sia sotto forma di miscela o di preparato, fabbricata o ricavata dalla natura, a esclusione di qualsiasi organismo vivente. Comprende le seguenti categorie d’uso: prodotti antipa- rassitari (inclusi i formulati antiparassitari altamente pericolosi) e prodotti chimici industriali; b. «prodotto chimico vietato»: qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato vietato per qualsiasi fine, in una o in entrambe le categorie di cui alla lettera precedente, mediante un atto normativo definitivo, per motivi sanitari o ambientali. Comprende qualsiasi prodotto chimico cui sia stata rifiutata l’approvazione all’immissione sul mercato o che sia stato ritirato dal fabbrican- te, sia dal mercato interno, sia da ogni ulteriore esame nell’ambito della proce- dura nazionale di approvazione, ove sia chiaramente dimostrato che tali prov- vedimenti sono stati presi al fine di proteggere la salute umana o l’ambiente;

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c. «prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni»: qualsiasi prodotto chimi- co il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi fine, in una o in entrambe le categorie di cui alla lettera a), mediante un atto normativo defi- nitivo, per motivi sanitari o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammes- so in alcuni casi particolari. Comprende qualsiasi prodotto chimico cui sia stata rifiutata l’approvazione, teoricamente per qualsiasi fine, o che sia stato ritirato dal fabbricante, sia dal mercato interno, sia da ogni ulteriore esame nell’ambito della procedura nazionale di approvazione, ove sia chiaramente dimostrato che tali provvedimenti sono stati presi al fine di proteggere la salute umana o l’ambiente; d. «formulato antiparassitario altamente pericoloso»: qualsiasi prodotto chimi- co destinato a essere utilizzato come pesticida, il quale provoca gravi danni alla salute umana o all’ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un’applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle pre- scrizioni d’uso; e. «atto normativo definitivo»: qualsiasi provvedimento adottato da una delle Parti, che non necessita di ulteriori provvedimenti normativi nazionali, avente lo scopo di vietare o di assoggettare a rigorose restrizioni un prodotto chimico; f. «esportazione» e «importazione»: qualsiasi movimento, nelle rispettive accezioni, di un prodotto chimico dal territorio di una Parte verso il territorio di un’altra Parte, a esclusione delle mere operazioni di transito; g. «Parte»: qualsiasi Stato od organizzazione d’integrazione economica regio- nale che abbia accettato di essere vincolato(a) dalla presente Convenzione e che abbia ratificato la medesima; h. «organizzazione d’integrazione economica regionale»: qualsiasi organizza- zione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemen- te alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, ovvero ad aderirvi; i. «Comitato di esame dei prodotti chimici»: l’organo ausiliario menzionato all’articolo 18 paragrafo 6 della presente Convenzione.

Art. 3 Campo di applicazione della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica:

a. ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni e b. ai formulati antiparassitari altamente pericolosi.

2 La presente Convenzione non si applica:

a. alle sostanze stupefacenti e psicotrope; b. alle materie radioattive; c. ai rifiuti;

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d. alle armi chimiche; e. ai prodotti farmaceutici, sia per uso umano che veterinario; f. alle sostanze chimiche utilizzate come additivi alimentari; g. agli alimenti; h. ai prodotti chimici in quantità tali da non nuocere alla salute umana o all’ambiente, a condizione che siano importati:

1. a fini di ricerca o di analisi, oppure

2. da un singolo individuo per uso personale in quantità adeguata.

Art. 4 Autorità nazionali designate 1 Ciascuna delle Parti designa una o più autorità nazionali, che saranno abilitate a espletare in suo nome le funzioni amministrative richieste dalla presente Convenzione. 2 Ciascuna delle Parti provvede affinché la o le autorità da essa designate disponga- no di mezzi sufficienti all’efficace adempimento delle loro attribuzioni. 3 Al più tardi il giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti notificano al Segretariato il nome e l’indirizzo delle autorità designate. In seguito esse notificano al Segretariato ogni eventuale cambiamento del nome o dell’indiriz- zo di dette autorità. 4 Il Segretariato informa immediatamente le Parti delle notifiche ricevute in applica- zione del paragrafo 3.

Art. 5 Procedure relative ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni 1 Qualsiasi Parte che abbia adottato un atto normativo definitivo lo notifica per iscritto al Segretariato. La notifica deve essere trasmessa il più presto possibile e comunque non oltre novanta giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto normativo definitivo di cui trattasi e deve recare, se disponibili, le informazioni richieste nell’allegato I. 2 Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti notificano per iscritto al Segretariato i rispettivi atti normativi definitivi vigenti a quella data. Tuttavia, le Parti che abbiano già notificato i loro atti normativi definitivi ai sensi degli orientamenti di Londra modificati o del codice di condotta internazionale non devono più notificarli. 3 Il Segretariato verifica quanto prima possibile, e comunque non oltre sei mesi dopo il ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, se la notifica stessa contie- ne tutte le informazioni richieste nell’allegato I. Se la notifica contiene le informa- zioni richieste, il Segretariato invia immediatamente a tutte le Parti un riassunto delle informazioni ricevute. Se la notifica non contiene le informazioni richieste, il Segretariato avvisa in merito la Parte che ha trasmesso la notifica.

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4 Ogni sei mesi, il Segretariato comunica alle Parti una sintesi delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2, comprese le informazioni relative alle notifiche non contenenti tutte le informazioni richieste nell’allegato I. 5 Dopo che il Segretariato ha ricevuto almeno due notifiche provenienti da regioni partecipanti al sistema di assenso preliminare con conoscenza di causa, concernenti lo stesso prodotto chimico, e ne ha verificato la corrispondenza ai requisiti dell’alle- gato I, trasmette le notifiche in questione al Comitato di esame dei prodotti chimici. La composizione delle regioni aderenti al sistema internazionale di assenso prelimi- nare con conoscenza di causa sarà definita mediante decisione da adottarsi all’unanimità in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti. 6 Il Comitato di esame dei prodotti chimici esamina le informazioni contenute nelle notifiche suddette e, sulla base dei criteri enunciati nell’allegato II, raccomanda o meno alla Conferenza delle Parti di assoggettare il prodotto chimico in questione alla procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa e quindi di includerlo nell’allegato III.

Art. 6 Procedure relative ai formulati antiparassitari altamente pericolosi 1 Qualsiasi Parte che sia un Paese in via di sviluppo o un Paese economicamente in transizione e nel cui territorio si verifichino problemi dovuti all’impiego di un for- mulato antiparassitario altamente pericoloso nelle normali condizioni d’uso può proporre al Segretariato l’inclusione di detto formulato antiparassitario nell’allega- to III. Ai fini di tale proposta, la Parte interessata può ricorrere a perizie tecniche di qualsiasi fonte attendibile. La proposta deve recare le informazioni richieste nell’al- legato IV, parte 1. 2 Il Segretariato verifica quanto prima possibile, e comunque non oltre sei mesi dopo il ricevimento di una proposta ai sensi del paragrafo 1, se la proposta stessa contiene le informazioni richieste nell’allegato IV, parte 1. Se la proposta contiene le infor- mazioni richieste, il Segretariato invia immediatamente a tutte le Parti un riassunto delle informazioni ricevute. Se la proposta non contiene le informazioni richieste, il Segretariato avvisa in merito la Parte proponente.

3 Il Segretariato provvede ad acquisire le informazioni supplementari menzionate

nell’allegato IV, parte 2, in merito alle proposte trasmesse in applicazione del para- grafo 2. 4 Se i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono soddisfatti in relazione a un formulato antiparassitario altamente pericoloso, il Segretariato trasmette la proposta e le relative informazioni al Comitato di esame dei prodotti chimici. 5 Il Comitato di esame dei prodotti chimici esamina le informazioni contenute nella proposta nonché le informazioni supplementari acquisite e, sulla base dei criteri enunciati nell’allegato IV, parte 3, raccomanda o meno alla Conferenza delle Parti di assoggettare il formulato antiparassitario in questione alla procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa e quindi di includerlo nell’allegato III.

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Art. 7 Inclusione di prodotti chimici nell’allegato III 1 Quando il Comitato di esame dei prodotti chimici ha deciso di raccomandare l’in- clusione di un prodotto chimico nell’allegato III, elabora un progetto di documento orientativo per la decisione. Tale documento orientativo si basa, come minimo, sulle informazioni riportate nell’allegato I o, se del caso, nell’allegato IV e reca informa- zioni sugli usi del prodotto chimico in una categoria diversa da quella contemplata dall’atto normativo definitivo. 2 La raccomandazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Conferenza delle Parti unitamente al progetto di documento orientativo. Se la Conferenza delle Parti decide che il prodotto chimico dev’essere assoggettato alla procedura di assenso prelimina- re con conoscenza di causa, ne autorizza l’inclusione nell’allegato III e approva il progetto di documento orientativo.

3 Dopo che la Conferenza delle Parti ha deciso di includere un prodotto chimico

nell’allegato III e ha approvato il relativo documento orientativo, il Segretariato ne informa immediatamente tutte le Parti.

Art. 8 Prodotti chimici soggetti alla procedura volontaria di assenso preliminare con conoscenza di causa Per qualsiasi prodotto chimico diverso da quelli elencati nell’allegato III, già sogget- to alla procedura volontaria di assenso preliminare con conoscenza di causa ante- riormente alla data della prima riunione della Conferenza delle Parti, questa decide, in occasione della sua prima riunione, di includere il prodotto stesso nell’allegato III, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti all’uopo prescritti.

Art. 9 Eliminazione di prodotti chimici dall’allegato III

1 Qualora una delle Parti comunichi al Segretariato informazioni che non erano

disponibili nel momento in cui era stata presa la decisione di includere un prodotto chimico nell’allegato III, dalle quali risulti che l’indicazione di detto prodotto nel- l’allegato III non è più giustificata in base ai criteri dell’allegato II o dell’allega- to IV, il Segretariato trasmette tali informazioni al Comitato di esame dei prodotti chimici. 2 Il Comitato di esame dei prodotti chimici esamina le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1. Se il Comitato di esame dei prodotti chimici decide, alla luce dei pertinenti criteri enunciati nell’allegato II o, se del caso, nell’allegato IV, di racco- mandare l’eliminazione di un prodotto chimico dall’allegato III, elabora un progetto modificato di documento orientativo per la decisione. 3 La raccomandazione di cui al paragrafo 2 è trasmessa alla Conferenza delle Parti unitamente al progetto di documento orientativo. Se la Conferenza delle Parti decide che il prodotto chimico dev’essere eliminato dall’allegato III, approva il progetto di documento orientativo.

4 Dopo che la Conferenza delle Parti ha deciso di eliminare un prodotto chimico

dall’allegato III e ha approvato il relativo documento orientativo, il Segretariato ne informa immediatamente tutte le Parti.

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Art. 10 Obblighi connessi all’importazione di prodotti chimici elencati nell’allegato III

1 Le Parti adottano gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per

garantire che vengano prese decisioni tempestive in merito all’importazione di prodotti chimici figuranti nell’allegato III. 2 Ciascuna delle Parti trasmette al Segretariato quanto prima possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la data di spedizione del documento orientativo di cui all’articolo 7 paragrafo 3, una risposta concernente le future importazioni del prodot- to chimico in oggetto. Se una delle Parti modifica tale risposta, essa trasmette imme- diatamente al Segretariato il testo modificato. 3 Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il Segretariato invia una lettera di sollecito alle Parti che non hanno trasmesso la suddetta risposta. Qualora una Parte sia impossibilitata a fornire la risposta in parola, il Segretariato le presta assistenza, per quanto possibile, affinché la risposta venga inoltrata entro il termine fissato all’articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma. 4 La risposta di cui al paragrafo 2 può essere costituita da uno dei seguenti elementi:

a. una decisione definitiva, conforme alle disposizioni legislative o amministra- tive applicabili, la quale:

1. autorizza l’importazione,

2. non autorizza l’importazione,

3. autorizza l’importazione solo a determinate condizioni;

oppure: b. una risposta provvisoria, la quale può contenere:

1. una decisione provvisoria che autorizza l’importazione, con o senza

condizioni, ovvero che vieta l’importazione per un periodo transitorio;

2. una dichiarazione attestante che è in preparazione una decisione defini-

tiva;

3. una richiesta di ulteriori informazioni, rivolta al Segretariato o alla Par-

te che ha notificato l’atto normativo definitivo;

4. una richiesta di assistenza da parte del Segretariato ai fini della valuta-

zione del prodotto chimico. 5 Una risposta redatta ai sensi del paragrafo 4, lettere a) o b), deve riferirsi alle categorie indicate nell’allegato III per il prodotto chimico considerato.

6 La decisione definitiva deve essere corredata da una descrizione delle misure

legislative o amministrative su cui è basata. 7 Al più tardi il giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti trasmettono al Segretariato le rispettive risposte riguardo a ciascuno dei prodotti chimici elencati nell’allegato III. Tuttavia, le Parti che hanno già inviato le loro risposte ai sensi degli orientamenti di Londra modificati o del codice di condotta internazionale non devono presentare nuove risposte.

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8 Le Parti rendono note le risposte inviate ai sensi del presente articolo ai soggetti interessati nell’ambito della loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative o amministrative applicabili. 9 Se, ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 4 nonché dell’articolo 11, paragrafo 2, una delle Parti decide di non autorizzare l’importazione di un prodotto chimico o di autorizzarla soltanto a determinate condizioni, essa deve simultaneamente vietare o sottoporre alle medesime condizioni: a. l’importazione di detto prodotto da qualsiasi provenienza; b. la produzione nel proprio territorio del prodotto per uso interno. 10 Ogni sei mesi, il Segretariato informa tutte le Parti in merito alle risposte ricevute. Tale informazione comprende una descrizione delle misure legislative o amministra- tive su cui sono basate le decisioni, ove siano disponibili. Il Segretariato informa inoltre le Parti circa eventuali casi di mancato invio delle risposte.

Art. 11 Obblighi connessi all’esportazione di prodotti chimici elencati nell’allegato III

1 Ciascuna Parte esportatrice:

a. adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi al fine di comunicare ai soggetti interessati nell’ambito della loro giurisdizione le risposte inviate dal Segretariato a norma dell’articolo 10 paragrafo 10; b. adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per garantire che gli esportatori soggetti alla sua giurisdizione si conformino alle decisioni contenute nelle risposte al più tardi sei mesi dopo la data in cui il Segretaria- to ha notificato le risposte stesse alle Parti in virtù dell’articolo 10 paragra- fo 10; c. ove necessario, consiglia e assiste le Parti importatrici, dietro loro richiesta, al fine di:

1. ottenere ulteriori informazioni che possano orientarle nelle decisioni da

prendere a norma dell’articolo 10 paragrafo 4 e del paragrafo 2 lettera c del presente articolo,

2. potenziarne le competenze e capacità in materia di sicurezza nella

gestione dei prodotti chimici durante l’intero ciclo di vita. 2 Le Parti provvedono affinché i prodotti chimici elencati nell’allegato III non ven- gano esportati dal loro territorio verso il territorio di una Parte importatrice la quale abbia eccezionalmente omesso di trasmettere la propria risposta o abbia trasmesso una risposta provvisoria non contenente una decisione provvisoria, salvo qualora: a. si tratti di un prodotto chimico che, al momento dell’importazione, risulta registrato come prodotto chimico nella Parte importatrice; b. si tratti di un prodotto chimico di cui sia comprovato che è già stato utilizza- to o importato precedentemente nella Parte importatrice e il cui impiego non è stato vietato da alcun atto normativo;

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c. l’esportatore abbia chiesto e ottenuto l’esplicito consenso all’importazione tramite l’autorità nazionale designata della Parte importatrice. La Parte importatrice risponde a tale richiesta entro sessanta giorni e notifica la pro- pria decisione al Segretariato nel più breve tempo. Gli obblighi delle Parti esportatrici in forza del presente paragrafo si applicano per un anno a decorrere dalla scadenza di un termine di sei mesi dalla data in cui, con- formemente all’articolo 10 paragrafo 10, il Segretariato ha informato per la prima volta le Parti del fatto che una delle Parti non ha trasmesso la propria risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria non contenente una decisione provvisoria.

Art. 12 Notifica di esportazione 1 Qualora un prodotto chimico vietato o sottoposto a rigorose restrizioni da una delle Parti sia esportato dal territorio della stessa, tale Parte trasmette una notifica di esportazione alla Parte importatrice. La notifica di esportazione deve recare le informazioni riportate nell’allegato V.

2 La notifica di esportazione per il prodotto chimico summenzionato è rilasciata

anteriormente alla prima esportazione successiva all’adozione del corrispondente atto normativo definitivo. In seguito, la notifica di esportazione sarà trasmessa anteriormente alla prima esportazione che ha luogo nel corso di un qualunque anno civile. L’autorità nazionale designata della Parte importatrice può rinunciare a esige- re che la notifica preceda l’esportazione. 3 La Parte esportatrice invia una notifica di esportazione aggiornata dopo l’adozione di un atto normativo definitivo che introduce una modifica sostanziale del divieto o delle rigorose restrizioni cui è soggetto il prodotto chimico. 4 Allorché la Parte importatrice riceve la prima notifica dopo l’adozione dell’atto normativo definitivo, essa ne accusa ricevuta. Se la Parte esportatrice non riceve l’avviso di ricezione entro trenta giorni dalla data di spedizione della notifica di esportazione, essa invia una seconda notifica. La Parte esportatrice si adopera, nella misura delle sue possibilità, affinché la seconda notifica pervenga regolarmente alla Parte importatrice.

5 Gli obblighi delle Parti in forza del paragrafo 1 cessano quando:

a. il prodotto chimico viene incluso nell’allegato III; b. la Parte importatrice invia al Segretariato una risposta relativa al prodotto chimico in questione conformemente all’articolo 10 paragrafo 2; c. il Segretariato comunica la risposta alle Parti conformemente all’articolo 10 paragrafo 10.

Art. 13 Informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici esportati 1 La Conferenza delle Parti invita l’Organizzazione mondiale delle dogane ad asse- gnare appositi codici doganali del sistema armonizzato ai singoli prodotti chimici o gruppi di prodotti chimici elencati nell’allegato III. Le Parti esigono che, per ogni

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prodotto chimico al quale è stato assegnato un codice, il relativo documento di spedizione rechi, all’atto dell’esportazione, lo stesso codice. 2 Fatte salve eventuali pretese della Parte importatrice, le Parti esigono che i prodotti chimici elencati nell’allegato III e i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nel loro territorio siano sottoposti, all’atto dell’esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l’ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia. 3 Fatte salve eventuali pretese della Parte importatrice, le Parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel loro territorio siano sottoposti, all’atto dell’esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l’ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia. 4 Relativamente ai prodotti chimici di cui al paragrafo 2, destinati a uso professiona- le, la Parte esportatrice dispone che venga inviata a ciascun importatore una scheda di dati di sicurezza compilata secondo un modello internazionalmente riconosciuto, recante le informazioni più aggiornate di cui si possa disporre. 5 Le informazioni figuranti sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza dovreb- bero essere redatte, per quanto possibile, in una o più delle lingue ufficiali della Parte importatrice.

Art. 14 Scambio di informazioni 1 Ove necessario e in sintonia con gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti favoriscono: a. lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche concernenti i prodotti chimici oggetto della presente Convenzione, comprese le informazioni in materia di tossicità, ecotossicità e sicurezza; b. la diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi di diritto interno pertinenti agli obiettivi della presente Convenzione; c. la comunicazione alle altre Parti, direttamente o tramite il Segretariato, di informazioni relative agli atti che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più usi di un prodotto chimico. 2 Le Parti che scambiano informazioni in virtù della presente Convenzione provve- dono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto convenuto.

3 Leseguenti informazioni non sono considerate riservate ai fini della presente

Convenzione: a. le informazioni di cui agli allegati I e IV, trasmesse a norma degli articoli 5 e 6;

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b. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza menzionata all’articolo 13 paragrafo 4; c. la data di scadenza del prodotto chimico; d. le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza; e. i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici.

4 La data di produzione non è generalmente considerata come un’informazione

riservata ai fini della presente Convenzione. 5 Qualsiasi Parte che desideri ricevere informazioni sui movimenti di transito attra- verso il proprio territorio dei prodotti chimici elencati nell’allegato III può farne richiesta al Segretariato, che ne informa tutte le Parti.

Art. 15 Attuazione della Convenzione 1 Le Parti adottano le misure necessarie per approntare e potenziare le rispettive infrastrutture e istituzioni nazionali ai fini dell’efficace attuazione della presente Convenzione. Tra queste misure si annoverano eventualmente l’adozione o la modi- fica di atti legislativi o amministrativi nazionali, nonché, se del caso: a. la costituzione di registri e basi di dati nazionali contenenti informazioni sul- la sicurezza dei prodotti chimici; b. la promozione di iniziative dirette ad accrescere la sicurezza dei prodotti chimici da parte dei fabbricanti; c. la promozione di accordi volontari, tenuto conto anche del disposto dell’ar- ticolo 16. 2 Nella misura del possibile, le Parti provvedono affinché il pubblico sia adeguata- mente informato sulle modalità di manipolazione e di impiego dei prodotti chimici, sul modo di procedere in caso di incidente e sui prodotti alternativi che sono più sicuri per l’uomo o per l’ambiente rispetto a quelli dell’allegato III.

3 Le Parti convengono di cooperare all’attuazione della presente Convenzione,

direttamente o tramite le organizzazioni internazionali competenti a livello subre- gionale, regionale e mondiale.

4 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come

limitativa del diritto delle Parti di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla presente Convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposi- zioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.

Art. 16 Assistenza tecnica Tenuto conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi eco- nomicamente in transizione, le Parti cooperano alla prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo dell’infrastruttura e del potenziale necessari alla gestione dei prodotti chimici, onde favorire l’attuazione della presente Convenzione. Le Parti che dispon-

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gono di programmi più avanzati in materia di regolamentazione dei prodotti chimici prestano assistenza tecnica e formazione alle altre Parti ai fini dello sviluppo della loro infrastruttura e capacità di gestione dei prodotti chimici durante l’intero ciclo di vita.

Art. 17 Violazioni La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali per l’accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione, nonché le sanzioni applicabili alle Parti inadempienti.

Art. 18 Conferenza delle Parti

1 È istituita una Conferenza delle Parti.

2 La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata congiuntamente dal

direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e dal direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti tiene riunioni ordinarie a intervalli regolari, la cui frequen- za è determinata dalla Conferenza stessa. 3 La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti. 4 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti delibera e adotta all’unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finan- ziarie che disciplinano l’attività del Segretariato. 5 La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l’attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla Conven- zione e, a questo fine: a. istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 in prosieguo, gli organi ausiliari che reputa necessari per l’attuazione della Convenzione; b. coopera, ove necessario, con le competenti organizzazioni internazionali e con enti intergovernativi e non governativi; c. progetta e intraprende eventuali azioni complementari che ritenga necessarie per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. 6 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti istituisce un orga- no ausiliario denominato Comitato di esame dei prodotti chimici, incaricato di espletare le funzioni a esso conferite dalla Convenzione. In particolare: a. i membri del Comitato di esame dei prodotti chimici sono nominati dalla Conferenza delle Parti. Il Comitato è composto di un numero ristretto di esperti in gestione dei prodotti chimici, designati dai governi delle Parti. La

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nomina dei membri del Comitato è basata su un’equa distribuzione geografi- ca e su un congruo equilibrio tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo; b. la Conferenza delle Parti delibera sullo statuto, sull’organizzazione e sul funzionamento del comitato; c. il Comitato si adopera per emettere le proprie raccomandazioni all’unani- mità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta in seno al comitato, la raccomandazione sarà adottata a maggio- ranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

7 L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia

internazionale per l’energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente od organismo, sia nazionale che internazionale, governativo o non governativo, qualificato nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, il quale abbia comunicato al Segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Art. 19 Segretariato

1 È istituito un Segretariato.

2 Il Segretariato ha le seguenti funzioni:

a. organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari e procurare i servizi all’uopo richiesti; b. agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in via di sviluppo o economicamente in transizione, ai fini dell’attuazione della pre- sente Convenzione; c. espletare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti; d. concludere, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o i contratti che siano necessari all’efficace adempi- mento delle proprie funzioni; e. eseguire le altre funzioni conferite al Segretariato dalla presente Convenzio- ne, nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti. 3 Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono eseguite sotto la responsabilità congiunta del direttore esecutivo dell’UNEP e del direttore generale della FAO, in base agli accordi tra essi conclusi e approvati dalla Conferenza delle Parti. 4 A maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti può decidere di affidare le funzioni del Segretariato a una o più organizzazioni

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internazionali competenti, qualora ritenga che il Segretariato non adempie debita- mente il proprio incarico.

Art. 20 Composizione delle controversie 1 Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 2 All’atto della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, le Parti che non costituiscono un’organizzazione d’integrazione economica regionale possono dichiarare, in un documento scritto inoltrato presso il depositario, che, in relazione a qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, esse riconoscono come obbligatori nei confronti di qualsiasi Parte che accetti lo stesso obbligo uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie o entrambi: a. arbitrato secondo una procedura adottata al più presto possibile dalla Confe- renza delle Parti in allegato alla presente Convenzione; b. deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

3 Qualsiasi Parte che è un’organizzazione d’integrazione economica regionale può

rilasciare una dichiarazione di effetto analogo relativamente all’arbitrato secondo la procedura di cui al paragrafo 2 lettera a). 4 Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino a un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa. 5 La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o di una nuova dichia- razione non pregiudica in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo se le parti alla vertenza con- vengono diversamente. 6 Se le parti a una controversia non hanno accettato la stessa procedura ai sensi del paragrafo 2 e non sono addivenute a una composizione della controversia nei dodici mesi successivi alla notifica dell’esistenza della controversia da una parte all’altra, la vertenza può essere deferita a una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La commissione di conciliazione stende una relazione corredata di raccomandazioni. Ulteriori procedure relative alla commissione di conciliazione saranno descritte in un allegato che verrà adottato dalla Conferenza delle Parti al più tardi nella sua seconda riunione.

Art. 21 Modifiche della Convenzione

1 Qualsiasi Parte può proporre di modificare la presente Convenzione.

2 Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunio- ne della Conferenza delle Parti. Il testo della modifica proposta è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di

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procedere alla sua adozione. Il Segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al depositario. 3 Le Parti si adoperano per raggiungere un’intesa unanime sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta, la modifica sarà adottata a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti. 4 La modifica è notificata dal depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione. 5 La ratifica, l’accettazione o l’approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Una modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che l’hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, la modifica entra in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica.

Art. 22 Adozione e modifica degli allegati 1 Gli allegati della presente Convenzione formano parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati. 2 Gli allegati hanno per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative. 3 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente: a. gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta all’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3; b. se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa lo notifica al depositario entro un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione dell’allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiun- tivo, nel qual caso l’allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta sal- va la lettera c in prosieguo; c. al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le Par- ti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b. 4 Eccetto per l’allegato III, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi.

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5 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di modifiche dell’allegato III si applica la procedura seguente: a. le modifiche dell’allegato III sono proposte e adottate secondo la procedura esposta agli articoli da 5 a 9 e all’articolo 21 paragrafo 2; b. la Conferenza delle Parti decide all’unanimità in merito all’adozione delle modifiche; c. la decisione di modificare l’allegato III è comunicata immediatamente alle Parti dal depositario. La modifica entra in vigore per tutte le Parti alla data fissata nella decisione stessa. 6 Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi a una modi- fica della Convenzione, il nuovo allegato o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica della Convenzione.

Art. 23 Diritto di voto 1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle Parti alla presente Conven- zione dispone di un voto. 2 Un’organizzazione d’integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L’organizzazione non eser- cita il diritto di voto se qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa. 3 Ai fini della presente Convenzione, si intende per «Parti presenti e votanti» le Parti che sono presenti alla votazione e che esprimono un voto favorevole o contrario.

Art. 24 Firma La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizza- zioni d’integrazione economica regionale a Rotterdam l’11 settembre 1998 e presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.

Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1 La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale a partire dal momento in cui non è più aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il depositario.

2 Qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale che diventa Parte

alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizza- zione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adem- pimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In questo caso, l’organizza-

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zione e gli Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti dalla Convenzione. 3 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l’organizzazione d’integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

Art. 26 Entrata in vigore 1 La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2 Per ciascuno Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale che

ratifica, accetta o approva la Convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tale Stato od organizzazione. 3 Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione d’integrazione economica regionale non si considera complementare agli strumenti.

Art. 27 Riserve Non vengono avanzate riserve alla presente Convenzione.

Art. 28 Recesso 1 Dopo tre anni dall’entrata in vigore della Convenzione per una Parte, quest’ultima può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione inviando notifica scritta al depositario. 2 Il recesso di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il deposita- rio ha ricevuto la notifica di recesso, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.

Art. 29 Depositario Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente Conven- zione.

Art. 30 Testi autentici L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

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In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la pre- sente Convenzione.

Fatto a Rotterdam il dieci settembre millenovecentonovantotto.

(Seguono le firme)

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Allegato I

Requisiti di informazione per le notifiche effettuate in applicazione dell’articolo 5

Le notifiche devono comprendere:

1. Caratteristiche, identificazione e impieghi

a. denominazione comune; b. denominazione chimica conformemente a una nomenclatura internazional- mente riconosciuta, come la IUPAC (International Union of Pure and Applie Chemistry), ove esista; c. denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati; d. numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri; e. informazioni sulla classe di rischio, ove il prodotto chimico sia soggetto ai requisiti di classificazione; f. impiego o impieghi del prodotto chimico; g. caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

2. Atto normativo definitivo

a. informazioni riguardanti l’atto normativo definitivo:

1. sintesi dell’atto normativo definitivo,

2. riferimento al documento normativo,

3. data di entrata in vigore dell’atto normativo definitivo,

4. indicazione se l’atto normativo definitivo sia stato adottato in base a

una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, accludere informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa docu- mentazione,

5. motivazione dell’atto normativo definitivo con riferimento alla salute

umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori nonché all’ambiente,

6. descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che il prodotto chimico

presenta per la salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori nonché per l’ambiente e gli effetti previsti del suddetto atto normativo; b. categoria o categorie per le quali è stato adottato l’atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:

1. l’impiego o gli impieghi vietati dall’atto normativo definitivo,

2. l’impiego o gli impieghi che rimangono ammessi,

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3. la stima dei quantitativi dei prodotti chimici prodotti, importati, esporta-

ti e utilizzati, ove possibile; c. indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti dell’atto normativo sugli altri Stati e sulle altre regioni; d. altre informazioni utili, fra cui:

1. la valutazione degli effetti socioeconomici dell’atto normativo defini-

tivo,

2. ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi,

come: – le strategie integrate di lotta contro i parassiti, – le pratiche e le procedure industriali, ivi comprese tecniche meno inquinanti.

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Allegato II

Criteri per l’inclusione delle sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’allegato III

Nell’esaminare le notifiche trasmesse dal Segretariato in applicazione dell’articolo 5 paragrafo 5, il Comitato di esame dei prodotti chimici deve: a. confermare che l’atto normativo definitivo è stato adottato al fine di proteg- gere la salute umana o l’ambiente; b. stabilire che l’atto normativo definitivo è stato adottato in seguito a una va- lutazione dei rischi. Quest’ultima sarà basata sull’esame dei dati scientifici nell’ambito delle condizioni prevalenti nella Parte interessata. A tal fine la documentazione presentata deve dimostrare che:

1. i dati sono stati formulati secondo metodi scientificamente riconosciuti,

2. gli esami dei dati sono stati eseguiti e documentati secondo procedure e

principi scientifici riconosciuti,

3. l’atto normativo definitivo si è basato su una valutazione dei rischi che

tiene conto delle condizioni prevalenti nella Parte che adotta l’atto; c. valutare se l’atto normativo definitivo costituisca una base sufficientemente ampia da giustificare l’inclusione del prodotto chimico nell’allegato III, tenendo conto dei seguenti fattori:

1. se l’atto normativo definitivo ha portato o potrebbe portare a una dimi-

nuzione significativa della quantità del prodotto chimico usato o del numero dei suoi impieghi,

2. se l’atto normativo definitivo ha portato a una effettiva riduzione del

rischio o se potrebbe prevedibilmente portare a una significativa ridu- zione del rischio per la salute umana o per l’ambiente nella Parte che ha presentato la notifica,

3. se le considerazioni che hanno motivato l’adozione dell’atto normativo

definitivo sono applicabili soltanto in una zona geografica circoscritta o in altre circostanze limitate,

4. se vi siano prove del fatto che è in corso un commercio internazionale

del prodotto chimico in questione; d. tenere conto del fatto che l’uso illecito intenzionale di un prodotto chimico non rappresenta di per sé motivo sufficiente per includere il prodotto nell’al- legato III.

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Allegato III

Prodotti chimici soggetti alla procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa

Prodotto chimico Numero CAS Categoria

2,4,5-T 93-76-5 Antiparassitario Aldrin 309-00-2 Antiparassitario Captafol 2425-06-1 Antiparassitario Clordano 57-74-9 Antiparassitario Chlordimeform 6164-98-3 Antiparassitario Clorobenzilato 510-15-6 Antiparassitario DDT 50-29-3 Antiparassitario Dieldrin 60-57-1 Antiparassitario Dinoseb e suoi sali 88-85-7 Antiparassitario 1,2-dibromoetano (EDB) 106-93-4 Antiparassitario Fluoroacetamide 640-19-7 Antiparassitario HCH (isomeri misti) 608-73-1 Antiparassitario Eptacloro 76-44-8 Antiparassitario Esaclorobenzene 118-74-1 Antiparassitario Lindano 58-89-9 Antiparassitario Composti del mercurio, compresi – Antiparassitario i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachilici e arilmercurici Pentaclorofenolo 87-86-5 Antiparassitario Monocrotophos 6923-22-4 Formulato antiparassitario (Formulati liquidi solubili della altamente pericoloso sostanza con oltre 600 g di ingre- diente attivo/l) Methamidophos 10265-92-6 Formulato antiparassitario (Formulati liquidi solubili della altamente pericoloso sostanza con oltre 600 g di ingre- diente attivo/l) Phosphamidon 13171-21-6 Formulato antiparassitario (Formulati liquidi solubili della (miscela, (E)& altamente pericoloso sostanza con oltre 1000 g di ingre- (Z) isomeri) diente attivo/l) 23783-98-4 ((Z)-isomero) 297-99-4 ((E)-isomero)

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Prodotto chimico Numero CAS Categoria

Methil-parathion 298-00-0 Formulato antiparassitario (alcuni formulati di concentrati altamente pericoloso emulsionabili di methil-parathion (EC) con 19.5 %, 40 %, 50 %, 60 % di ingrediente attivo e polveri conte- nenti 1.5 %, 2 % e 3 % di ingrediente attivo) Parathion 56-38-2 Formulato antiparassitario (sono inclusi tutti i formulati della altamente pericoloso sostanza – aerosol, polvere per aspersione(DP), concentrato emulsionabile (EC), granuli (GR) e polveri bagnabili (WP) –, escluse le sospensioni in capsule (CS)) Crocidolite 12001-28-4 Industriale Bifenili polibromurati (PBB) 59080-40-9 (esa-) Industriale 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-) Bifenili policlorurati (PCB) 1336-36-3 Industriale Trifenili policlorurati (PCT) 61788-33-8 Industriale Fosfato Tris (2,3-dibromopropil) 126-72-7 Industriale

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Allegato IV

Informazioni e criteri per l’elencazione di formulati antiparassitari altamente pericolosi nell’allegato III

Parte 1: Documentazione che deve essere fornita dalla Parte proponente Le proposte presentate conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 devono essere corredate dell’opportuna documentazione recante le seguenti informazioni: a. il nome del formulato antiparassitario pericoloso; b. il nome della sostanza o delle sostanze attive contenute nel formulato; c. il tenore relativo di ciascun ingrediente attivo nel formulato; d. il tipo di formulato; e. la denominazione commerciale e il nome del fabbricante, ove disponibili; f. le condizioni d’impiego del formulato comuni e riconosciute nella Parte proponente; g. una descrizione chiara degli incidenti occasionati dal formulato in questione, ivi compresi gli effetti negativi e il modo nel quale il formulato è stato uti- lizzato; h. eventuali misure normative, amministrative o di altro tipo che la Parte pro- ponente ha adottato o intende adottare in relazione a tali inconvenienti.

Parte 2: Informazioni da raccogliere a cura del Segretariato Conformemente all’articolo 6 paragrafo 3, il Segretariato assume informazioni utili in merito al formulato, tra cui: a. le caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche del formulato; b. l’esistenza di restrizioni alla manipolazione o all’applicazione del prodotto in altri Stati; c. informazioni sugli inconvenienti occasionati dal formulato in altri Stati; d. informazioni presentate da altre Parti, da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altre fonti autorevoli, sia nazionali che internazionali; e. le valutazioni, disponibili, dei rischi e della pericolosità; f. ove disponibili, indicazioni sull’entità dell’uso del formulato, quali il nume- ro di registrazioni o la quantità prodotta o venduta;

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g. altri formulati dell’antiparassitario considerato e gli incidenti da essi occa- sionati; h. pratiche alternative di lotta antiparassitaria; i. altre informazioni ritenute rilevanti dal Comitato di esame dei prodotti chimici.

Parte 3: Criteri per l’elencazione dei formulati antiparassitari altamente pericolosi nell’allegato III Nell’esaminare le proposte presentate dal Segretariato in applicazione dell’artico- lo 6, paragrafo 5, il Comitato di esame dei prodotti chimici terrà conto di quanto segue: a. l’attendibilità delle prove che indicano come l’uso del formulato secondo le condizioni comuni o riconosciute nella Parte proponente abbiano dato luogo agli inconvenienti denunciati; b. la rilevanza di tali inconvenienti per altri Stati dove il clima, le condizioni e le modalità di uso del formulato sono analoghi; c. l’esistenza di restrizioni alla manipolazione o all’applicazione che presup- pongono l’impiego di tecniche o di tecnologie che non possono essere applicate in maniera sufficientemente ampia o corretta nei Paesi sprovvisti dell’infrastruttura necessaria; d. l’entità degli effetti denunciati in rapporto alla quantità di prodotto utiliz- zato; e. l’uso illecito intenzionale di un prodotto chimico non rappresenta di per sé un motivo sufficiente per includere il prodotto nell’allegato III.

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Allegato V

Informazioni richieste per la notifica di esportazione

1. Le notifiche di esportazione devono recare le seguenti informazioni:

a. nome e indirizzo delle autorità nazionali designate della Parte esportatrice e della Parte importatrice; b. la data prevista dell’esportazione verso la Parte importatrice; c. la denominazione del prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restri- zioni e una sintesi delle informazioni specificate nell’allegato I, da presenta- re al Segretariato a norma dell’articolo 5. Qualora più di uno di tali prodotti chimici siano inclusi in una miscela o in un preparato, tali informazioni sa- ranno presentate per ciascun prodotto chimico. d. un attestato indicante la categoria prevista del prodotto chimico, se conosciu- ta, e la sua utilizzazione prevista nell’ambito di quella categoria nella Parte importatrice; e. informazioni sulle misure precauzionali volte a ridurre l’esposizione al pro- dotto chimico e la sua emissione; f. nel caso di una miscela o di un preparato, la concentrazione del prodotto chimico o dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni; g. il nome e l’indirizzo dell’importatore; h. eventuali informazioni supplementari facilmente reperibili dall’autorità na- zionale designata della Parte esportatrice e che potrebbero essere utili all’au- torità nazionale designata della Parte importatrice. 2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Parte esportatrice fornisce i com- plementi di informazione di cui all’allegato I eventualmente richiesti dalla Parte importatrice.

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Campo d’applicazione della convenzione il 16 marzo 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Sudafrica 4 settembre 2002 A 24 febbraio 2004 Germania 11 gennaio 2001 24 febbraio 2004 Arabia Saudita 7 settembre 2000 A 24 febbraio 2004 Armenia 26 novembre 2003 24 febbraio 2004 Austria* 27 agosto 2002 24 febbraio 2004 Belgio 23 ottobre 2002 24 febbraio 2004 Benin 5 gennaio 2004 4 aprile 2004 Bolivia 18 dicembre 2003 A 17 marzo 2004 Bulgaria 25 luglio 2000 A 24 febbraio 2004 Burkina Faso 11 novembre 2002 24 febbraio 2004 Camerun 20 maggio 2002 24 febbraio 2004 Canada 26 agosto 2002 A 24 febbraio 2004 Comunità Europea (CE/UE/CEE)* 20 dicembre 2002 24 febbraio 2004 Corea (Nord) 6 febbraio 2004 A 6 maggio 2004 Corea (Sud) 11 agosto 2003 24 febbraio 2004 Costa d’Avorio 20 gennaio 2004 19 aprile 2004 Danimarcaa 15 gennaio 2004 14 aprile 2004 El Salvador 8 settembre 1999 24 febbraio 2004 Emirati Arabi Uniti 10 settembre 2002 A 24 febbraio 2004 Spagna 2 marzo 2004 31 maggio 2004 Etiopia 9 gennaio 2003 A 24 febbraio 2004 Francia 17 febbraio 2004 17 maggio 2004 Gabon 18 dicembre 2003 A 17 marzo 2004 Gambia 26 febbraio 2002 A 24 febbraio 2004 Ghana 30 maggio 2003 24 febbraio 2004 Grecia 23 dicembre 2003 22 marzo 2004 Guinea 7 settembre 2000 A 24 febbraio 2004 Guinea Equatoriale 7 febbraio 2003 A 24 febbraio 2004 Ungheria 31 ottobre 2000 24 febbraio 2004 Italia 27 agosto 2002 24 febbraio 2004 Giamaica 20 agosto 2002 A 24 febbraio 2004 Giordania 22 luglio 2002 A 24 febbraio 2004 Kirghizistan 25 maggio 2000 24 febbraio 2004 Lettonia 23 aprile 2003 A 24 febbraio 2004 Libia 9 luglio 2002 A 24 febbraio 2004 Lussemburgo 28 agosto 2002 24 febbraio 2004 Malaysia 4 settembre 2002 A 24 febbraio 2004 Mali 5 giugno 2003 24 febbraio 2004 Marshall, Isole 27 gennaio 2003 A 24 febbraio 2004 Mongolia 8 marzo 2001 24 febbraio 2004 Nigeria 28 giugno 2001 A 24 febbraio 2004 Norvegia* 25 ottobre 2001 24 febbraio 2004

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Nuova Zelandab 23 settembre 2003 24 febbraio 2004 Oman 31 gennaio 2000 A 24 febbraio 2004 Panama 18 agosto 2000 24 febbraio 2004 Paraguay 18 agosto 2003 24 febbraio 2004 Paesi Bassi 20 aprile 2000 24 febbraio 2004 Repubblica Ceca 12 giugno 2000 24 febbraio 2004 Romania 2 settembre 2003 A 24 febbraio 2004 Ruanda 7 gennaio 2004 6 aprile 2004 Samoa 30 maggio 2002 A 24 febbraio 2004 Senegal 20 luglio 2001 24 febbraio 2004 Slovenia 17 novembre 1999 24 febbraio 2004 Svezia 10 ottobre 2003 24 febbraio 2004 Svizzera 10 gennaio 2002 24 febbraio 2004 Suriname 30 maggio 2000 A 24 febbraio 2004 Siria* 24 settembre 2003 24 febbraio 2004 Tanzania 26 agosto 2002 24 febbraio 2004 Ciad 10 marzo 2004 8 giugno 2004 Thailandia 19 febbraio 2002 A 24 febbraio 2004 Ucraina 6 dicembre 2002 A 24 febbraio 2004 Uruguay 4 marzo 2003 24 febbraio 2004

  • Riserve e dichiarazioni.

  • Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Esclusione territoriale nei confronti delle Isole Feroë e della Groenlandia. b Esclusione territoriale; la presente ratifica non include le Isole Tokelau fintanto che il Governo della Nuova Zelanda non avrà depositato una dichiarazione a tale effetto.

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Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.) | Lexipedia | Lexipedia