AS 2004 3517
Ordinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)
Modifica del 30 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
Elenco delle multe
3. Conducenti di veicoli a motore; norme per i veicoli in movimento
Cifre 300, 300.1 e 300.2 Fr.
300. Abrogata
300.1. Superare i pesi massimi autorizzati, dopo la detrazione del margine
di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA (art. 9 cpv. 1 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 1 e 3 ONC) a. di non oltre 100 kg 100 b. di oltre 100 kg ma di non oltre il 5 per cento per veicoli e combinazioni di veicoli con peso totale o peso totale del 200 convoglio non superiore a 3500 kg c. di oltre 100 kg ma di non oltre il 5 per cento, comunque di non oltre 1000 kg, per veicoli e combinazioni di veicoli con peso totale o peso totale del convoglio superiore a 3500 kg 250
300.2. Superare i carichi massimi per asse autorizzati, dopo la detrazione
del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA (art. 9 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 2 e 3 ONC) a. di non oltre 100 kg 100 b. di oltre 100 kg, ma di non oltre il 2 per cento per veicoli con peso totale superiore a 3500 kg 250
1 RS 741.031
2004-0708 3517
Ordinanza concernente le multe disciplinari RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
30 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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