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AS 2004 365

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Traduzione1

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Macedonia

Concluso a Zurigo il 19 giugno 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 7 giugno 2001 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2002

Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell’AELS) e la Repubblica di Macedonia (di seguito: Macedonia),

richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e la Mace- donia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel marzo 1996 a Vaduz, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; ribadito l’impegno e l’intenzione degli Stati dell’AELS e della Macedonia di raffor- zare il Patto di stabilità per l’Europa sudorientale; pienamente consapevoli di come sia importante applicare a tutti gli effetti le disposi- zioni e i principi del processo CSCE/OSCE, segnatamente dell’Atto finale di Hel- sinki e della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché l’Atto finale della Confe- renza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoran- ze, e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delle Nazioni Unite; animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversifica- zione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione com- merciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del muto vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale; richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all’osservanza dei diritti e

RS 0.632.315.201.1

1 Dal testo originale inglese.

2 RU 2004 363

2000-2783 365

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degli obblighi che risultano dall’Accordo che istituisce l’OMC firmato a Marra- kech3, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e considerata l’intenzione della Macedonia di aderire all’OMC; risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni nel settore del commercio, conformemente ai principi dell’OMC; considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpre- tata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazio- nali, e segnatamente dall’OMC; determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l’istituzione e il rafforzamento di una vasta e armonica zona di libero scambio all’interno dell’Europa, concorrendo quindi in maniera notevole all’integrazione europea; disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo; convinti che il presente Accordo offre un quadro appropriato allo scambio di informa- zioni e di opinioni sugli sviluppi economici, il commercio e altri argomenti analoghi; parimenti convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti; hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (in seguito designato Accordo),

Art. 1 Obiettivi

1. Gli Stati dell’AELS e la Macedonia instaurano progressivamente, durante un

periodo transitorio di dieci anni a partire dall’entrata in vigore dal presente Accordo, una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mer- cato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di: a) promuovere, mediante l’espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condi- zioni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria; b) garantire agli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza;

3 RS 0.632.20

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c) contribuire all’integrazione economica europea, allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’eliminazione degli osta- coli agli scambi.

Art. 2 Campo d’applicazione Il presente Accordo si applica: a) ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di desi- gnazione e di codificazione delle merci4 (HS) esclusi i prodotti elencati nel- l’allegato I5; b) ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo; c) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell’allegato II; originari di uno Stato dell’AELS o della Macedonia.

Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale 1. Il protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione ammini- strativa. 2. Le Parti adottano i provvedimenti adeguati, fra cui controlli periodici da parte del Comitato misto nonché misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e armonica degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetti equivalenti), 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle espor- tazioni e provvedimenti con effetto equivalente), 13 (Dazi e regolamenti interni) e 22 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del protocollo B, a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trova- re soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti. 3. Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, le Parti decidono riguardo alle misure opportune da adottare.

Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio di importazione e nessun gravame con effetto equivalente

devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia. 2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell’AELS o dalla Macedonia, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nell’Allegato III.

4 RS 0.632.11 5 Gli allegati e i protocolli, ad eccezione del Protocollo B, non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso l’UFCL, Diffusione pubblicazioni, 3003 Berna.

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Art. 5 Dazi di base 1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF), applicabile il 1° gennaio 2000. 2. Se, prima, durante o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente ai negoziati multilaterali dell’OMC, i dazi ridotti sostitui- scono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 a partire dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo in un secondo momento. 3. I dazi ridotti calcolati secondo l’articolo 4 paragrafo 2 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono arrotondati alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.

Art. 6 Dazi fiscali Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equiva- lente) sono pure applicabili ai dazi fiscali.

Art. 7 Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio di esportazione e nessun gravame con effetto equivalente

devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia. 2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS e dalla Macedonia, i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

Art. 8 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o all’esportazione e

nessun provvedimento con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scam- bi tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia. 2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell’AELS o dalla Macedonia, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nell’Allegato IV.

Art. 9 Eccezioni generali Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esporta- zione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli ani- mali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazio- nali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellet- tuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione di risorse

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naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 10 Monopoli di Stato 1. Gli Stati dell’AELS e la Macedonia operano affinché i monopoli di Stato a carat- tere commerciale siano strutturati, fatte salve le eccezioni enunciate nel protocol- lo C, in modo da escludere, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e della Macedonia per quanto riguarda le condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L’approvvigionamento e la commercializzazione devono essere con- formi a considerazioni di ordine commerciale. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti delle Parti de jure o de facto, controllano, dirigono o condi- zionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra le Parti. Tali disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

Art. 11 Regolamenti tecnici 1. Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, di norme e di valutazione di conformità; essi favoriscono in particolare, mediante provvedimenti adeguati, l’im- piego di soluzioni adottate su scala europea. Il Comitato misto stabilisce le linee di condotta per l’applicazione del presente paragrafo. 2. Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se una delle Parti ritiene che l’altra abbia adottato provvedimenti che potreb- bero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata. 3. L’obbligo delle Parti di notificare i propri progetti riguardo ai regolamenti tecnici è retto dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al Commercio. Gli Stati del- l’AELS comunicano alla Macedonia le notifiche relative ai progetti riguardo ai regolamenti tecnici fatte all’OMC. La Macedonia notifica i progetti riguardo ai regolamenti tecnici al Segretariato dell’AELS, che le comunica alle altre Parti.

Art. 12 Scambio di prodotti agricoli 1. Le Parti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agrico- le, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. A tale scopo, ciascuno Stato dell’AELS e la Macedonia hanno stipulato un

accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodotti agricoli. 3. Nel settore sanitario e fitosanitario, le Parti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.

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Art. 13 Dazi e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi dazio interno, provvedimento o

pratica fiscale conformemente all’articolo III dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (qui di seguito: GATT 1994) e agli altri accordi pertinenti dell’OMC. 2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso dei dazi interni superiore all’importo del dazio diretto o indiretto che ha gravato tali prodotti.

Art. 14 Pagamenti e trasferimenti 1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e la Macedonia, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nel quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizione alcuna. 2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente. 3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investito o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.

Art. 15 Appalti pubblici 1. Le Parti considerano la liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici rispetti- vi secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità quale obiettivo facente parte integrante del presente Accordo. 2. A tale scopo, le Parti elaborano regole in seno al Comitato misto. In particolare, dette regole si fondano sull’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici6. 3. Le Parti interessate si adoperano per aderire all’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici e per liberalizzare ulteriormente l’accesso ai rispettivi appalti pubblici.

Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale 1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discri- minatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’articolo 3 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio7 (qui di seguito: ADPIC).

6 RS 0.632.231.422

7 RS 0.632.20, Allegato 1.C

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3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all’arti- colo 4 paragrafo d dell’Accordo sugli ADPIC, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali entrati in vigore prima del presente Accordo e notificati alle altre Parti al più tardi sei mesi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo sono esenti da tale obbligo, purché non ne risulti una discrimi- nazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini delle altre Parti. Le Parti sono esonerate dall’obbligo di notifica alle altre Parti se hanno già provveduto alla notifi- ca al Consiglio degli ADPIC. Le esenzioni a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni

relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’allegato V, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto

suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Macedonia: a) gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio delle Parti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pub- bliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto l’adempimento particolare di compiti ad esse impartiti. 3. Qualora ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una Parte può adottare provvedimenti ade- guati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 24 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 18 Sovvenzioni 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensa- tive sono retti dalle disposizioni dell’articolo XVI del GATT 1994 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative8, fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo. 2. L’obbligo della Parti di assicurare la trasparenza per quanto concerne i provve- dimenti di sovvenzionamento è retto dai criteri di cui all’articolo XVI:1 del GATT

8 RS 0.632.20, Allegato 1A.13

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1994 e all’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure

compensative. Gli Stati dell’AELS comunicano alla Macedonia le notifiche di sovvenzioni fatte all’OMC. La Macedonia notifica le sue sovvenzioni al Segretariato dell’AELS, che le comunica alle altre Parti. 3. Prima di iniziare una procedura d’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Macedonia o in uno Stato dell’AELS con- formemente alle disposizioni dell’articolo 11 dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte dei prodotti in questione e attende sino alla scadenza di trenta giorni, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni alla data di ricevimento della notifica.

Art. 19 Dumping Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Mace- donia pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, o qualora la Macedonia constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provve- dimenti adeguati, conformemente all’Accordo concernente l’applicazione dell’arti- colo VI del GATT 19949 e secondo le procedure previste nell’articolo 24 (Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).

Art. 20 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti Qualora l’aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare: a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali sul territorio della Parte importatrice, o b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia o difficoltà tali da cau- sare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 24 (Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).

Art. 21 Adeguamento strutturale 1. In deroga ai disposti dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), la Macedonia può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare i dazi doganali. 2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all’origine di importanti problemi sociali.

9 RS 0.632.20, Allegato 1A.8

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3. I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Macedonia ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere supe- riori, previa introduzione di tali provvedimenti, al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. In nessun caso devono oltrepassare i dazi doganali prelevati dalla Mace- donia sull’importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi Stato terzo. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell’AELS, quali definiti nell’articolo 2(a), realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.

4. La Macedonia informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che

intende adottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedi- menti e stabilire i settori nei quali sono applicati. Se adotta tali provvedimenti, la Macedonia comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore, a meno che il Comitato misto non fissi un calendario diverso. 5. Tali provvedimenti straordinari sono applicabili per un periodo non superiore a tre anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi deca- dono al più tardi nove anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Il Comita- to misto può fissare scadenze diverse da quelle previste nel presente paragrafo.

Art. 22 Riesportazione e penuria grave Qualora l’applicazione degli articoli 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente) comporti: a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria, e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono essere non discriminato- ri e devono essere revocati non appena le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.

Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si astengono dall’adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

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2. La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 e dal relativo Memorando d’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti10, provvedimenti restrittivi per gli scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto neces- sario per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Si darà la preferenza i provvedimenti basati sui prezzi, che saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. La Parte che adotta tali provvedimenti ne informa senza indugio le altre Parti e il Comitato misto – se possi- bile prima della loro introduzione – e comunica loro il più presto possibile il calen- dario della loro soppressione. Su domanda di una Parte, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.

Art. 24 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia 1. Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano le altre Parti. 2. Fatto salvo il paragrafo 6, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salva- guardia lo comunica senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra le Parti hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. 3. a) In riferimento all’articolo 17 (Regole di concorrenza tra aziende), le Parti implicate offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora la Parte interessata non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qua- lora quest’ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito della domanda di consultazioni, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine eliminare le difficoltà in questione. b) In riferimento agli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per porre fine alle difficoltà notificategli dalla Parte implicata. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, la Parte implicata può adottare i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione. c) In riferimento all’articolo 32 (Adempimento degli obblighi), la Parte in que- stione fornisce al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vista di un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire ad una soluzione mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a detta soluzione e se sono trascorsi più di tre mesi dalla data di notifica del caso, la Parte in questione può adottare provvedimenti appropriati.

10 RS 0.632.20, Allegato 1A.1c

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4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzio- namento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Macedonia nei con- fronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione della Macedonia possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione. 5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità d’alleviamento, di sostituzione o di soppres- sione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. 6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, la Parte implicata può, nelle situa- zioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’im- portazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave) applicare imme- diatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, in seno al Comitato misto si svolgono consultazioni tra le Parti.

Art. 25 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: i) relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concor- renza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; o ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamen- to nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 26 Clausola evolutiva 1. Le Parti si impegnano e riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibi- lità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, esten- dendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato

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misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottopo- sti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.

Art. 27 Servizi e investimenti 1. Le Parti riconoscono l’importanza crescente dei servizi e degli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare e a estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nell’ambito dell’integrazione europea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuovere maggiormente gli investimenti e di giungere a una libera- lizzazione graduale e all’apertura reciproca di mercati nell’ambito degli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori che in questo settore sono stati compiuti sotto l’egida dell’OMC. 2. Gli Stati dell’AELS e la Macedonia esaminano gli sviluppi nel settore dei servizi nell’intento di adottare provvedimenti reciproci di liberalizzazione.

3. Gli Stati dell’AELS e la Macedonia discutono il seno al Comitato misto sulle

possibilità di sviluppare e approfondire le reazioni reciproche nel quadro del presen- te Accordo.

Art. 28 Assistenza tecnica Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo, le rispettive autorità delle Parti convengono sulle modalità di assistenza tecnica e di cooperazione in particolar modo negli ambiti della proprietà intellettuale, delle dogane e dei regola- menti tecnici. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 29 Comitato misto 1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata nel marzo 1996 a Vaduz. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto. 2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di uno di essi, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nell’abbattimento degli ostacoli al commercio tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia. 3. Il Comitato misto può decidere nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 30 Procedure del Comitato misto 1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Parte può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.

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3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un’altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva. 4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l’altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.

Art. 31 Procedura di componimento delle controversie 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento ad accordarsi sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a uno soluzione mutuamente soddisfacente su qualsiasi questione che può pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. 2. Una Parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte delle consulta- zioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, comunicando tutte le infor- mazioni utili. 3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni alla data di ricevimento della notifica di cui al paragra- fo 2 al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti. 4. Qualora una controversia fra le Parti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comita- to misto entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di consul- tazioni, qualsiasi Parte alla controversia può ricorrere all’arbitrato indirizzando una notifica scritta all’altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti al presente Accordo. 5. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell’al- legato VI. 6. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d’interpretazione del diritto internazionale pubblico. 7. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.

Art. 32 Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi del- l’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incombono in virtù dello stesso.

2. Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che la Macedonia sia venuta meno a un

obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo o, viceversa, la Macedonia

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ritenga che uno Stato dell’AELS sia venuto meno a un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 24 (Procedure d’applica- zione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 33 Allegati e protocolli Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

Art. 34 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ogni Stato dell’AELS e la Macedonia, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

Art. 35 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo D.

Art. 36 Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.

Art. 37 Emendamenti Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati nell’articolo 33 (Allegati e protocolli) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazio- ne alle Parti ed entrano in vigore se sono stati accettati da tutte le Parti. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.

Art. 38 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l’adesione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, di cui fissa nel contempo le modalità e le condizioni. Lo strumento d’adesione è depositato presso il Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

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Art. 39 Ritiro e scadenza 1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo depositario. 2. Se la Macedonia si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso. 3. Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva del- l’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

Art. 40 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2001 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo depositario, a condizione che la Macedonia abbia anch’essa depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione. 2. Per i firmatari che depositano lo strumento di ratifica o di accettazione dopo il 1° gennaio 2001, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di tale strumento, a condizione che, per la Macedonia, l’Ac- cordo entri in vigore al più tardi alla stessa data.

3. Ogni Parte può, nella misura consentita dalla propria Costituzione, applicare

provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale a decorrere dal 1° gennaio 2001, a condizione che, per la Macedonia, esso entri in vigore o sia applicato provvisoriamente al più tardi alla stessa data. L’applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Governo depositario.

Art. 41 Governo depositario Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, nonché d’accettazione degli emendamenti effettuati in virtù dell’articolo 37 (emendamenti), come pure l’entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi emendamenti effettuati in virtù dell’articolo 37 (emendamenti), la sua scadenza o il ritiro di un qualsiasi Stato.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zurigo, il 19 giugno 2000, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Traduzione11

Protocollo di intesa relativo all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia

Protocollo B

Art. 3 e 4 Cumulazione in materia di regole d’origine

1. Gli Stati dell’AELS e la Macedonia convengono di esaminare le possibilità di

migliorare ulteriormente l’applicazione delle regole d’origine – in particolare inclu- dendo la Macedonia nel sistema cumulativo europeo – con l’obiettivo di espandere e promuovere la produzione e gli scambi nella regione europea.

Art. 15 (6) Drawback

2. In relazione all’articolo 15 paragrafo 6, gli Stati dell’AELS e la Macedonia

convengono che, su domanda di una Parte, sono svolte consultazioni relative agli effetti negativi risultanti dalla deroga accordata, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. Gli Stati dell’AELS e la Macedonia convengono inoltre che qualsiasi revisione da parte del Comitato misto deve riflettere la prassi applicata fra la Mace- donia e la Comunità europea.

Art. 11 Regolamenti tecnici 3. Sino al momento in cui aderirà all’OMC, la Macedonia si impegna a notificare al Segretariato dell’AELS i propri progetti riguardo ai regolamenti tecnici al fine di adempiere progressivamente le disposizioni dell’articolo 11 capoverso 3 (Regola- menti tecnici). La Macedonia incaricherà un istituto pubblico di eseguire le notifi- che.

Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale 4. In virtù dell’Accordo sullo SEE, gli Stati dell’AELS applicano nella loro legisla- zione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 197312 sui brevetti. L’Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall’articolo 16 (Protezione delle proprietà intellettuale) non differiscono materialmente dagli obbli- ghi derivanti dall’Accordo SEE.

11 Traduzione dal testo originale inglese.

12 RS 0.232.142.2

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Fatto a Zurigo, il 19 giugno 2000, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Traduzione13

Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazio- ne, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fab- bricazione; d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana14); f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante – in uno Stato dell’AELS o in Macedonia – nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, com- preso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento del- l’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell’AELS o in Macedonia; h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); i) il presente articolo non contiene alcuna lettera i); j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente proto- collo «sistema armonizzato» o «SA»;

13 Traduzione dal testo originale inglese.

14 RS 0.632.20, Allegato 1A.9

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k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporanea- mente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; m) il termine «territori» comprende le acque territoriali; n) il termine «unità di conto» corrisponde all’unità di calcolo dell’unione eco- nomica e monetaria europea (euro).

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Condizioni generali Fatto salvo l’articolo 3, ai fini dell’applicazione del presente Accordo si conside- rano: (1) prodotti originari di uno Stato dell’AELS: a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell’AELS ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell’AELS in cui sono incorporati mate- riali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell’AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente proto- collo; (2) prodotti originari della Macedonia: a) i prodotti interamente ottenuti in Macedonia; b) i prodotti ottenuti in Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Macedonia di lavorazioni o trasformazioni suffi- cienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo.

Art. 3 Cumulo dell’origine (1) Fatto salvo l’articolo 2, i materiali originari di uno Stato parte conformemente al presente protocollo sono considerati prodotti originari di tale Stato anche se non sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall’articolo 7 del presente protocollo. (2) I prodotti originari di uno altro Stato parte conformemente al presente protocol- lo, spediti da uno Stato parte all’altro nella stessa condizione o che, nello Stato esportatore, non sono stati oggetto di lavorazione o trasformazione ulteriori a quelle elencate dall’articolo 7, mantengono la loro origine.

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(3) Per l’applicazione del paragrafo 2, laddove siano utilizzati prodotti originari da due o più Stati parte che non sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni nello Stato esportatore ulteriori a quelle previste dall’articolo 7, l’origine è determinata dal prodotto con il valore in dogana maggiore o, se tale valore è sconosciuto e non può essere determinato, con il prezzo più elevato pagato e constatato per primo per tale prodotto in detto Stato.

Art. 4 (Il presente protocollo non contiene alcun articolo 4)

Art. 5 Prodotti interamente ottenuti (1) Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato dell’AELS o in Macedonia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti contraenti, esclusi- vamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltan- to al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). (2) Le espressioni «le navi delle Parti contraenti» e «le navi officina delle Parti contraenti » di cui al paragrafo 1 lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell’AELS o in Macedonia, b) che battono bandiera di uno Stato membro dell’AELS o della Macedonia, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri dell’AELS o della Macedonia, o ad una società la cui sede principa- le è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di

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tali consigli sono cittadini di Stati membri dell’AELS o della Macedonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsa- bilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pub- blici o a cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri del- l’AELS o della Macedonia; e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri dell’AELS o della Macedonia.

Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (1) Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considera- no sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non origi- nari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. (2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (1) Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei pro- dotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addi- zionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

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b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classifica- zione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di con- fezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari degli Stati dell’AELS o della Macedonia; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. (2) Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell’AELS o in Macedonia su quel prodotto.

Art. 8 Unità da prendere in considerazione (1) L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determi- nare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero com- plesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro iden- tici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singo- larmente. (2) Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la deter- minazione dell’origine.

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Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’at- trezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell’equi- paggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’appa- recchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Art. 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 12 Principio della territorialità (1) Le condizioni relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario stabi- lite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione in uno Stato dell’AELS o in Macedonia, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 e del paragrafo 3 del presen- te articolo. (2) Le merci originarie esportate dagli Stati dell’AELS o dalla Macedonia verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto del- l’articolo 3, non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle neces- sarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell’esportazione.

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(3) Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia sui materiali esportati da tali Stati e successivamente reimportate non pregiudicano l’acquisizione del carattere originario conformemente alle condi- zioni fissate nel titolo II, a condizione che: a) tali materiali siano stati interamente ottenuti in uno Stato AELS o in Mace- donia o che ivi abbiano subito una lavorazione o una trasformazione che va- da oltre alle operazioni insufficienti elencate nell’articolo 7 prima dell’espor- tazione; e b) si possa fornire alle autorità doganali la prova sufficiente che i) le merci reimportate siano il risultato della lavorazione o della tras- formazione dei materiali esportati; e ii) che il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia in applicazione del presente articolo non superi il

10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è

chiesto il carattere originario. (4) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni elencate nel titolo II relative all’acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia. Nondi- meno, qualora nell’elenco dell’allegato II una disposizione relativa al valore minimo di tutti i materiali non originari impiegati sia applicata per determinare il carattere originario del prodotto finale interessato, il valore totale delle materie non originarie impiegate nelle Parti contraenti e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello Stato AELS interessato o della Macedonia in applicazione del presente articolo – considerati congiuntamente – non devono superare la percentuale indicata. (5) Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intende l’insieme dei costi accumulati al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia, compreso il valore totale dei materiali aggiunti. (6) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nell’elenco dell’allegato II e che possono essere considerati come sufficien- temente lavorati o trasformati soltanto in virtù della norma di tolleranza di cui all’articolo 6 paragrafo 2. (7) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti subordinati ai capitoli 50–63 del sistema armonizzato. (8) Le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia in virtù del presente articolo devono essere eseguite nell’ambito della procedura di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

Art. 13 Trasporto diretto (1) Il trattamento preferenziale previsto dall’Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra le Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti riman-

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gano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante condutture attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti. (2) La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito conte- nente: i) l’esatta designazione della merce; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 14 Esposizioni (1) I prodotti originari spediti per un’esposizione in un Paese diverso da quelli di cui all’articolo 4 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in uno Stato del- l’AELS o in Macedonia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’Ac- cordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell’AELS o dalla Mace- donia nel Paese dell’esposizione e ve li ha esposti; b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell’AELS o in Macedonia; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nel- lo stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documenta- le delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. (3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

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Titolo IV Restituzione o esenzione dei dazi doganali

Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi (1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell’AELS e della Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in uno Stato dell’AELS o in Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. (2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell’AELS o in Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell’AELS o in Macedonia. (3) L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documen- ti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. (4) Le disposizioni dei paragrafi 1–3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell’articolo 9 e agli assortimenti definiti ai sensi dell’articolo 10, se tali articoli non sono originari. (5) Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi che ricadono sotto l’Accordo. Inoltre, essi non escludono l’applicazione di un siste- ma di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle disposizioni dell’Accordo. (6) Fatto salvo il paragrafo 1, la Macedonia può chiedere che sia prevista la restitu- zione o l’esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabi- li ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità alle seguenti disposizioni:

a) viene prelevato un dazio doganale applicando un’aliquota del 5 per cento per i prodotti dei capitoli 25–49 e 64–97 del sistema armonizzato, oppure un’eventuale aliquota meno elevata in vigore in Macedonia; b) viene prelevato un dazio doganale applicando un’aliquota del 10 per cento per i prodotti dei capitoli 50–63 del sistema armonizzato, oppure un’even- tuale aliquota meno elevata in vigore in Macedonia. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2003 e possono essere rivedute di comune accordo.

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Titolo V Prova dell’origine

Art. 16 Requisiti di carattere generale (1) I prodotti originari di uno Stato dell’AELS in Macedonia e i prodotti originari della Macedonia in uno Stato dell’AELS beneficiano, all’importazione, delle dispo- sizioni dell’Accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allega- to III; oppure b) nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bol- letta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. (2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 (1) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. (2) A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti formulari sono compilati in una lingua uffi- ciale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. (3) L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. (4) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’AELS o della Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. (5) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere

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qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del- l’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impos- sibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. (6) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato. (7) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 (1) In deroga all’articolo 17 paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omis- sioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’impor- tazione per motivi formali. (2) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. (3) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. (4) I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «ÚTGEFIĐ EFTIR Á», «UTSTEDT SENERE», «IZDADENO DOPOLNITELNO», «ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚΤΩΝ YΣΤΕΡΩΝ».

(5) Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 (1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

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(2) I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

(3) Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. (4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circola- zione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell’AELS o in Macedonia, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in uno Stato dell’AELS o in Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura (1) La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16 paragrafo 1 lettera b) può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più col- li contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6000 unità di conto. (2) La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione pos- sono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. (3) L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del Paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. (4) La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro docu- mento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposi- zioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiara- zione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. (5) Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del Paese d’esporta- zione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiara-

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zione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. (6) La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presenta- ta nel Paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 22 Esportatore autorizzato (1) Le autorità doganali del Paese d’esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. (2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. (3) Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. (4) Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’espor- tatore autorizzato. (5) Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al para- grafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Art. 23 Validità della prova dell’origine (1) La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità dogana- li del Paese d’importazione. (2) Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del Paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosser- vanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. (3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d’impor- tazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 24 Presentazione della prova dell’origine Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazio-

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ne sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i pro- dotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’Accordo.

Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doga- nali del Paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 a) del sistema armonizza- to, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizza- to15, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Art. 26 Eccezioni alla prova dell’origine (1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsia- si carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichia- razione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effet- tuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato. (2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale. (3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare le 500 unità di conto se si tratta di piccole spedizioni, oppure le 1200 unità di conto se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3 e all’articolo 21 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rila- sciati o compilati in uno Stato dell’AELS o in Macedonia, dove tali docu- menti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

15 RS 0.632.11

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c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell’AELS o in Macedonia, rilasciati o com- pilati in uno Stato dell’AELS o in Macedonia, dove tali documenti sono uti- lizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’AELS o in Macedonia in conformità del protocollo, o in uno degli altri Paesi di cui all’articolo 4 o della Comunità europea, giusta le regole d’ori- gine corrispondenti al presente protocollo.

Art. 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi (1) L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3. (2) L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’ar- ticolo 21 paragrafo 3. (3) Le autorità doganali del Paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17 paragrafo 2. (4) Le autorità doganali del Paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Art. 29 Discordanze ed errori formali (1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale docu- mento corrisponde ai prodotti presentati. (2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’ori- gine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 30 Importi espressi in unità di conto (1) Gli importi nella moneta nazionale del Paese d’esportazione equivalenti a quelli espressi in unità di conto sono fissati dal Paese d’esportazione e comunicati ai Paesi contraenti. (2) Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal Paese d’im- portazione, quest’ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del Paese d’esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato contraente o il Paese d’importazione riconosce l’importo notificato dal Paese in questione.

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(3) Gli importi da utilizzare in unità di conto sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. (4) Gli importi espressi in unità di conto e il loro controvalore nelle monete nazio- nali degli Stati membri dell’AELS e della Macedonia vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta di uno Stato contraente. Nel procedere a detta revisione, il Comita- to misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in unità di conto.

Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa

Art. 31 Assistenza reciproca (1) Le autorità doganali degli Stati dell’AELS e della Macedonia si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell’AELS, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. (2) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati dell’AELS e la Macedonia si prestano reciproca assistenza, mediante le loro ammi- nistrazioni doganali, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 32 Controllo delle prove dell’origine (1) Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodot- ti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. (2) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazio- ne il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiara- zione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. (3) Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono opportune.

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(4) Qualora le autorità doganali del Paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risul- tati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. (5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell’AELS o della Macedonia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. (6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 33 Composizioni delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente proto- collo vengono sottoposti al Comitato misto. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del Paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.

Art. 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.

Art. 35 Zone franche (1) Gli Stati dell’AELS e la Macedonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitar- ne il deterioramento. (2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell’AELS o della Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

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Titolo VII Disposizioni finali

Art. 36 Allegati Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo.

Art. 37 Merci in transito o in deposito doganale Le merci conformi alle prescrizioni del titolo II, che, il giorno dell’entrata in vigore del presente protocollo, sono trasportate o depositate provvisoriamente in uno Stato AELS o in Macedonia oppure si trovano in un punto franco o in una zona franca, possono essere considerate originarie se una prova dell’origine compilata a posterio- ri o qualsiasi documento relativo alle condizioni del trasporto è presentato alla Parte contraente importatrice entro quattro mesi da tale data.

Art. 38 Sottocomitato per questioni doganali e relative all’origine Conformemente all’articolo 30 paragrafo 5 dell’Accordo, il Comitato misto istitui- sce un sottocomitato per questioni doganali e relative all’origine che lo assiste nell’esecuzione dei compiti e che garantisce uno scambio costante di informazioni e di consultazioni reciproche fra gli specialisti. È composto di esperti degli Stati AELS e della Macedonia, responsabili delle que- stioni doganali e relative all’origine.

Art. 39 Trattamento non preferenziale Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 del presente Protocollo, ogni prodotto origi- nario di uno Stato AELS o della Macedonia esportato in un’altra Parte contraente è trattato in quanto prodotto non originario nella misura in cui detta Parte lo subordini a dazi doganali applicabili a Paesi terzi o a altri provvedimenti protezionistici con- formemente all’Accordo.

(Seguono le firme)

Traduzione16

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia relativo al commercio dei prodotti agricoli

Concluso il 19 giugno 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 200117 Entrato in vigore il 1° maggio 2002

Milijana B. Danevska Capo della Delegazione macedone

Signor Pascal Couchepin Capo della Delegazione svizzera Zurigo, 19 giugno 2000

Pregiato signor Couchepin, In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera dal seguente tenore: «Stimata signora Danevska, Mi pregio riferirmi alle trattative sull’Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e la Repubblica di Macedonia (di seguito: Macedonia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclu- sione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia e aventi per oggetto segnatamente l’applicazione dell’articolo 12 di questo Accordo. Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative: I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Macedonia alle condizioni enunciate nell’allegato I alla presente lettera; II. concessioni tariffali accordate dalla Macedonia alla Svizzera alle condizioni enunciate nell’allegato II alla presente lettera; III. ai fini dell’applicazione degli allegati I e II, l’allegato III alla presente lettera definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa; IV. gli allegati I–III sono parti integranti del presente Accordo. La Svizzera e la Macedonia esamineranno inoltre le difficoltà che potranno insorge- re nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. Entrambi gli Stati si adoperano altresì per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli nell’ambito delle rispettive politi- che agricole e degli impegni internazionali da essi sottoscritti.

16 Traduzione dal testo originale inglese.

17 RU 2004 363

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Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione dogana- le del 29 marzo 192318. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive proce- dure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Ac- cordo tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia. Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l’Accordo di libero scam- bio tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia. La denuncia, da parte della Macedonia o della Svizzera, dell’Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire dalla stessa data dell’Accordo di libero scambio. Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo della Macedonia in merito al contenuto della presente lettera.» Mi pregio di confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, pregiato signor Couchepin, l’espressione della mia alta considerazione.

Per la Repubblica di Macedonia: Milijana B. Danevska

18 RS 0.631.112.514

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Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica di Macedonia

A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia, la Svizzera19 accorderà a quest’ultima le concessioni tariffali seguenti per i prodotti originari della Macedonia:

Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale

applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

1 2 3 4

0204. Carni di animali delle specie ovina o caprina,

fresche, refrigerate o congelate: – carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrige- rate:

10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 10.––

(n. cont. 5)* – altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: – – in carcasse o mezzene:

21 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 10.––

(n. cont. 5)* – – in altri pezzi non disossati:

22 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 10.––

(n. cont. 5)* – – disossate:

23 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 10.––

(n. cont. 5)* – carcasse e mezzene di agnello, congelate:

30 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 10.––

(n. cont. 5)* – altre carni di animali della specie ovina, congelate: – – in carcasse o mezzene:

41 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 10.––

(n. cont. 5)* – – in altri pezzi non disossati:

42 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 10.––

(n. cont. 5)* – – disossate:

43 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 10.––

(n. cont. 5)* – carni di animali della specie caprina:

50 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 9.––

(n. cont. 5)*

19 Le concessioni verranno pure accordate alle importazioni della Macedonia nel Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale

applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

1 2 3 4

0307. Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia,

vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, secchi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomeratri in forma di pellets, di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana:

60 00 – lumache, diverse da quelle di mare esente

0407. Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o

cotte:

00 10 – importate nei limiti del contingente doganale 3.––

(n. cont. 9)*

0409. 0000 Miele naturale 12.––

0601. Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e

rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegeta- zione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

10 10 – – tulipani 17.––

10 90 – – altri esente

– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: – – altri:

20 91 – – – con boccioli o fiori esente

20 99 – – – altri esente

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e

0602. marze; bianco di funghi (micelio):

– rosai, anche innestati: – – altri:

40 91 – – – con radici nude 20.––

40 99 – – – altri 20.––

– altri: – – altri: Ex 90 91 – – – con radici nude, piante da ornamento 18.––

90 99 – – – altri 15.––

0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per

ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:

10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 13)* – – – rose:

10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 13)*

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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale

applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

1 2 3 4

– – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:

10 51 – – – – – legnosi 20.–

10 59 – – – – – altri 20.–

0701. Patate, fresche o refrigerate:

– altre:

90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 3.––

(n. cont. 14)*

0702. Pomodori, freschi o refrigerati:

– pomodori ciliegia (cherry):

00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– pomodori peretti (di forma allungata):

00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– altri:

00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei,

freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:

10 11 – – – dal 1° maggio al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):

10 20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:

10 30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – lampagioni:

10 40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce con un diametro di

70 mm o più:

10 50 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale

applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

1 2 3 4

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 51 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:

10 60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 61 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – altre cipolle mangerecce:

10 70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 71 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)*

10 80 – – – scalogni

– porri e altri ortaggi agliacei: – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:

90 10 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.––

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

90 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.––

(n. cont. 15)* – – altri porri:

90 20 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5––

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.––

(n. cont. 15)*

90 90 – – altri 5.––

0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e

prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – altri: – – cavoli rossi:

90 11 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – dal 30 maggio al 15 maggio:

90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – cavoli bianchi:

90 20 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente

– – – dal 15 maggio al 1° maggio:

90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – cavoli a punta:

90 30 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente

– – – dal 1° aprile al 15 marzo:

90 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)*

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– – cavoli di Milano:

90 40 – – – dal 11 maggio al 24 maggio esente

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – cavoli cinesi:

90 60 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5––

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:

90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.––

(n. cont. 15)*

90 90 – – altri 5.––

0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

– cetrioli: – – cetrioli per insalata:

00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.––

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.––

(n. cont. 15)* – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:

00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.––

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)* – – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:

00 30 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.––

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 31 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.––

(n. cont. 15)* – – altri cetrioli:

00 40 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.––

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.––

(n. cont. 15)*

00 50 – cetriolini 5.––

0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o

refrigerati: – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

20 10 – – da sgranare esente

– – piattoni:

20 21 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 novembre al 15 giugno:

20 28 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – fagiolini long beans:

20 31 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 novembre al 15 giugno:

20 38 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)*

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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale

applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

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– – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):

20 41 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 novembre al 15 giugno:

20 48 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – altri:

20 91 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 novembre al 15 giugno:

20 98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)*

0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– funghi e tartufi:

51 00 – – funghi esente

52 00 – – tartufi esente

– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: – – peperoni:

60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente

60 12 – – – dal 1° aprile al 31 ottobre 5.––

0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o

a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

20 00 – cipolle esente

– altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi: – – patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate:

90 21 – – – importate nei limiti del contingente 10.––

doganale (n. cont. 14)*

90 70 – – granoturco dolce, per l’alimentazione di 15.––

animali – – altri: ex 90 81 – – – in recipienti eccedenti 5 kg, aglio e esente pomodori, non mescolati

90 89 – – – altri 20.––

0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

– meloni (compresi i cocomeri):

11 00 – – cocomeri esente

19 00 – – altri esente

0808. Mele, pere e cotogne, fresche:

– mele: – – da sidro e da distillazione:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente esente

doganale (n. cont. 20)* – – altre mele: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 21 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio esente

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

10 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 17)*

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applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

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– – – in altro imballaggio:

10 31 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.50

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

10 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50

(n. cont. 17)* – pere e cotogne: – – da sidro e da distillazione:

20 11 – – – importate nei limiti del contingente esente

doganale (n. cont. 20)* – – altre pere e cotogne: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

20 21 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno esente

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

20 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 17)* – – – in altro imballaggio:

20 31 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.50

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

20 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50

(n. cont. 17)*

0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche

noci), prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)* – – in altro imballaggio:

10 91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)* – ciliegie:

20 10 – – dal 1° settembre al 19 maggio esente

– – dal 20 maggio al 31 agosto:

20 11 – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)* – prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prugne):

40 12 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

40 13 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)*

40 15 – – prugnole esente

– – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):

40 92 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente

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applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

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– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

40 93 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)*

40 95 – – – prugnole esente

0810. Altre frutta fresche:

– fragole:

10 10 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente

– – dal 15 maggio al 31 agosto:

10 11 – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19)* – lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: – – lamponi:

20 10 – – – dal 15 settembre al 31 maggio esente

– – – dal 1° giugno al 14 settembre:

20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19)* – – more di rovo o di gelso:

20 20 – – – dal 1° novembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:

20 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19)*

20 30 – – more-lamponi esente

– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

30 10 – – – dal 16 settembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

30 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19)*

30 20 – – uvaspina esente

– altri:

90 91 – – frutta tropicali esente

90 99 – – altri esente

0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate,

anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – altre: ex 90 90 – – altre, senza aggiunta di zucchero o altri esente dolcificanti, non condizionati per la vendita al minuto, per la trasformazione a scopi industriali

0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801

a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

10 00 – albicocche esente

30 00 – mele 9.––

– altre frutta: – – pere:

40 11 – – – intiere 2.40

– – altre:

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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale

applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

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– – – altre: ex 40 99 – – – – altre, frutta tropicale 8.–– – miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: – – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %:

50 19 – – – – altri 1.20

– – – altri:

50 29 – – – – altri 2.40

0904. Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere

«Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: – pimenti essiccati o tritati o polverizzati:

20 10 – – non lavorati esente

20 90 – – altri esente

1006. Riso:

– riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato:

30 90 – – altro esente

2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di

piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – altri: – – frutta:

90 11 – – – tropicali esente

– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: ex 90 90 – – – altri, olive, capperi e funghi esente

2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto

o nell’acido acetico: – pomodori, interi o in pezzi:

10 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 6.50

10 20 – – in recipienti non eccedenti 5 kg 11.50

– altri:

90 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 6.50

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

90 21 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, esente

in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento

90 29 – – – altri 11.50

2003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non

nell’aceto o nell’acido acetico:

10 00 – funghi esente

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Fr./100 kg. peso lordo

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2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati,

ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: – – in recipienti eccedenti 5 kg: ex 90 18 – – – altri ortaggi o legumi, cipolle, piselli e 10.–– fagioli – – – miscele di ortaggi o legumi: ex 90 39 – – – – altre miscele: cipolle, piselli, fagioli e 10.–– miscugli di pomodori e di peperoni denominati «Ajvar» – – in recipienti non eccedenti 5 kg: ex 90 49 – – – altri legumi, cipolle, piselli e fagioli 14.–– – – – miscele di ortaggi o legumi: ex 90 69 – – – – altre miscele, cipolle, piselli, fagioli e 14–– miscugli di pomodori e di peperoni denominati «Ajvar»

2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma

non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – piselli (Pisum sativum):

40 90 – – altri 14.––

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli, sgranati:

51 90 – – – altri 14.––

– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi: – – altri, in recipienti eccedenti 5 kg: ex 90 11 – – – altri ortaggi o legumi, pimenti del genere 25.–– «Capsicum», capperi e carciofi – – – miscele di ortaggi o legumi: ex 90 39 – – – – altri ortaggi o legumi, pimenti del genere 25.–– «Capsicum», capperi, carciofi e miscugli di pomodori e di peperoni denominati «Ajvar» – – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg : ex 90 40 – – – altri legumi, pimenti del genere «Capsicum», 35.–– capperi e carciofi – – – miscele di ortaggi o legumi: ex 90 69 – – – – altre miscele di ortaggi o legumi, pimenti 35.–– del genere «Capsicum», capperi, carciofi e miscugli di pomodori e di peperoni denominati «Ajvar»

2006. Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre

parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

00 10 – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali esente

ex 00 90 – altri, diversi dalle mele e dalle pere 22.50

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2007. Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di

frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – altre: – – altre: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11 – – – – frutta tropicali esente

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 21 – – – – frutta tropicali esente

2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti

preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: – – arachidi:

11 90 – – – altre esente

– – altri, compresi i miscugli:

19 10 – – – frutta tropicali esente

ex 19 90 – – – altri, nocciole e pistacchi 7.50

20 00 – ananassi esente

– agrumi:

30 10 – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri 12.50

dolcificanti

80 00 – fragole 6.––

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: – – miscugli:

92 11 – – – di frutta tropicali esente

92 99 – – – altri 20.––

– – altre: – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11 – – – – di frutta tropicali esente

99 19 – – – – altre 5.––

– – – altre: – – – – altre frutta:

99 96 – – – – – frutta tropicali esente

99 97 – – – – – altri 5.––

2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di

ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

50 00 – succhi di pomodoro 10.––

– succhi di uva (compresi i mosti di uva): – – concentrati:

60 31 – – – importati nei limiti del contingente 50.––

doganale (n. cont. 22)*

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– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:

80 10 – – succhi di ortaggi o legumi 4.––

– – altri: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 81 – – – – di frutta tropicali esente

80 89 – – – – altri 5.60

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 98 – – – – di frutta tropicali esente

80 99 – – – – altri 14.––

– miscugli di succhi: – – succhi di ortaggi o legumi: – – – contenenti succhi di frutta a granella:

90 11 – – – – importati nei limiti del contingente 4.––

doganale (n. cont. 21)*

90 29 – – – altri 4.––

– – altri: – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:

90 61 – – – – – a base di frutta tropicali esente

90 69 – – – – – altri 5.60

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:

90 98 – – – – – a base di frutta tropicali esente

90 99 – – – – – altri 14.––

2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi mono-

cellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: – lieviti vivi: – – altri:

10 99 – – – altri esente

2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti

composti; farina di senape e senape preparata: – farina di senape, anche preparata e senape: – – altra:

30 18 – – – farina di senape, non mescolata esente

30 19 – – – altra esente

2201. Acque, comprese le acque minerali naturali o

artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:

10 00 – acque minerali e acque gassate esente

2204. Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti

d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:

10 00 – vini spumanti 26.––

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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale

applicabile Aliquota normale minus

Fr./100 kg. peso lordo

1 2 3 4

– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole: – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

21 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 17.50

– – altri:

29 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 17.50

Nota all’Allegato I In caso di divergenze di opinione relative alla designazione delle merci della seconda colonna, prevale la tariffa doganale svizzera. (*): le aliquote preferenziali delle colonne 3 e 4 si applicano alle importazioni nell’ambito dei contingenti doganali erga omnes convenuti in seno all’OMC.

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Allegato II

Concessioni tariffali accordate dalla Repubblica di Macedonia alla Confederazione Svizzera

A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra i Paesi dell’AELS e la Repubblica di Macedonia, la Repubblica di Macedonia accorderà alla Confederazione Svizzera le seguenti concessioni tariffali per i prodotti originari della Svizzera20:

Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota Contingente preferenziale doganale

ex 0101.11 Cavalli vivi, riproduttori di razza pura esente illimitato ex 0102.10 Animali vivi della specie bovina, riproduttori esente illimitato di razza pura ex 0103.10 Animali vivi della specie suina, riproduttori esente illimitato di razza pura ex 0104.10 Animali vivi della specie ovina, riproduttori esente illimitato di razza pura ex 0104.20 Animali vivi della specie caprina, riproduttori esente illimitato di razza pura

0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta esente 50 000 kg

di zuccheri o di altri dolcificanti ex 0406.90 Formaggi a pasta dura o semidura: Appenzeller, esente 50 000 kg Tilsiter, Raclette, Fromage fribourgeois, Tête de Moine, Bündner Bergkäse, St. Paulin, Berner- käse, Winzerkäse, Emmentaler, Greverzer, Sbrinz, Alpkäse; formaggi di capra o di pecora a pasta dura o semidura

0701.10 Patate, fresche o refrigerate:

– da semina esente illimitato

1302.20 Sostanze pectiche, pectinati e pectati esente illimitato

2101.11/20 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o 25% del illimitato di mate e preparazioni a base di questi prodotti o valore a base di caffè, tè o mate

20 Le concessioni verranno pure accordate per le importazioni dal Principato del Liechten- stein verso la Macedonia finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.

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Allegato III

Regole d’origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo

1. (1) Per l’applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato ori-

ginario della Macedonia o della Svizzera qualora sia stato interamente otte- nuto in questo Paese. (2) Sono considerati interamente ottenuti in Macedonia o in Svizzera: a) i prodotti del regno animale ivi raccolti; b) gli animali viventi ivi nati ed allevati; c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati; d) i prodotti della caccia ivi praticata; e) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati alle lettere a)–d). (3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che con- tengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest’ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è nep- pure necessario stabilire se i materiali d’imballaggio o i recipienti per il con- dizionamento siano o meno originari. 2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell’elenco che figura nell’appendice al pre- sente Allegato, ottenuti in Macedonia o in Svizzera e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni.

3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai

prodotti che sono trasportati direttamente fra la Macedonia e la Svizzera senza passare attraverso un altro territorio. Tuttavia i prodotti originari della Macedonia o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammen- tato, possono essere trasportati attraverso il territorio di altri Stati, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sem- preché il transito sia giustificato da ragioni geografiche ed i prodotti in que- stione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiamo subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere fornita la prova dell’avvenuta osservanza delle condizioni enunciate al paragrafo (1) in conformità delle disposizioni dell’articolo 13 (2) del Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia.

4. Conformemente all’Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati

in Svizzera o in Macedonia su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione

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dell’esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell’Accordo tra AELS e la Macedonia.

5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell’Accordo tra Stati dell’AELS

e la Macedonia relativo al ristorno o all’esenzione dai dazi, ai certificati d’origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell’esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo cui si applica l’Accordo tra AELS e la Macedonia.

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Appendice dell’Allegato III

Lista dei prodotti citati al paragrafo 2 dell’Allegato III e per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell’ottenimento integrale Voce di tariffa Designazione della merce Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

1 2 3

0402 Latte e crema di latte, concentrati o Fabbricazione in cui tutti i prodotti

con aggiunta di zuccheri o di altri utilizzati del capitolo 4 devono essere dolcificanti integralmente ottenuti

0406 Formaggi e latticini Fabbricazione in cui tutti i prodotti

utilizzati del capitolo 4 devono essere integralmente ottenuti

0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, Fabbricazione in cui tutti i fiori

per mazzi o per ornamento, freschi, utilizzati devono essere integralmente essiccati, imbianchiti, tinti, ottenuti impregnati o altrimenti preparati 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeiniz- Fabbricazione a partire da prodotti zato; bucce e pellicole di caffè; di qualsiasi voce succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione 1302 Succhi e estratti vegetali; sostanze Fabbricazione in cui il valore di tutti pectiche, pectinati e pectati; i prodotti utilizzati non deve superare agar-agar e altre mucillagini e il 50 % del prezzo franco fabbrica ispessenti derivati da vegetali, anche del prodotto modificati

2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti

commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – tropicali Fabbricazione in cui: – tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto – il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 7 e 8 utilizzati devono essere già prodotti originari

2002 Pomodori preparati o conservati, Fabbricazione in cui tutti i prodotti

ma non nell’aceto o nell’acido del capitolo 7 utilizzati devono essere acetico integralmente ottenuti

2003 Funghi e tartufi, preparati o Fabbricazione in cui tutti i prodotti

conservati, ma non nell’aceto del capitolo 7 utilizzati devono essere o nell’acido acetico integralmente ottenuti

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Voce di tariffa Designazione della merce Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

1 2 3

2004 Altri ortaggi o legumi preparati o Fabbricazione in cui tutti i prodotti

conservati, ma non nell’aceto o utilizzati del capitolo 7 devono essere nell’acido acetico, congelati, diversi integralmente ottenuti dai prodotti della voce 2006

2005 Altri ortaggi o legumi preparati o Fabbricazione in cui tutti i prodotti

conservati, ma non nell’aceto o utilizzati del capitolo 7 devono essere nell’acido acetico, non congelati, integralmente ottenuti diversi dai prodotti della voce 2006

2006 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di

frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) – tropicali Fabbricazione in cui: – tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diver- sa da quella del prodotto – il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 e 8 devono essere già prodotti originari

2007 Confetture, gelatine, marmellate, Fabbricazione in cui:

puree e paste di frutta, ottenute – tutti i prodotti utilizzati devono mediante cottura, con o senza essere classificati in una voce diver- aggiunta di zuccheri o di altri sa da quella del prodotto dolcificanti – il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2008 Frutta e altre parti commestibili di

piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta tropicali, miscugli o polpe a Fabbricazione in cui: base di frutta tropicali – tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diver- sa da quella del prodotto – il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 7 e 8 utilizzati devono essere già prodotti originari

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Voce di tariffa Designazione della merce Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

1 2 3

2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di

uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi di frutta tropicali, miscugli Fabbricazione in cui: a base di frutta tropicali – tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diver- sa da quella del prodotto – il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il

30 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 e 8 devono essere già prodotti originari

2101 Estratti, essenze e concentrati Fabbricazione in cui tutti i prodotti

di caffè, di tè o di mate e prepara- utilizzati devono essere classificati in zioni a base di questi prodotti o una voce diversa da quella del prodotto a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102 Lieviti (vivi o morti); altri micror- Fabbricazione in cui tutti i prodotti

ganismi monocellulari morti utilizzati devono essere classificati in (esclusi i vaccini della voce 3002); una voce diversa da quella del prodotto lieviti in polvere preparati

2103 Preparazioni per salse e salse Fabbricazione in cui tutti i prodotti

preparate; condimenti composti; utilizzati devono essere classificati in farina di senape e senape preparata: una voce diversa da quella del prodotto

2204 Vini di uve fresche, compresi i vini Fabbricazione in cui tutte le uve

arricchiti d’alcole; mosti di uva utilizzate devono essere già prodotti diversi da quelli della voce 2009: integralmente ottenuti

2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), Fabbricazione in cui tutti i prodotti

cigarillos e sigarette, di tabacco o utilizzati devono essere classificati in di succedanei del tabacco: una voce diversa da quella del prodotto

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Campo d’applicazione dell’accordo il 19 agosto 2003 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore

Islanda 3 maggio 2002 1° agosto 2002 Liechtensteina 21 agosto 2001 1° maggio 2002 Macedoniaa 14 febbraio 2002 1° maggio 2002 Norvegiaa 15 giugno 2001 1° maggio 2002 Svizzeraa 7 giugno 2001 1° maggio 2002 a Il 1° maggio 2002 l’Accordo è entrato in vigore tra il Liechtenstein, la Macedonia, la Norvegia e la Svizzera.

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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