Lexipedia

AS 2004 3867

Legge federale sulla navigazione aerea

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 19 marzo 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20031, decreta:

I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 103 III. Esame degli 1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con aiuti pubblici l’articolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo: a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101, 101a e 102 della presente legge; b. delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comu- ni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubbli- co o ad economia mista; c. delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

2 Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal

Consiglio federale e dall’Amministrazione.

3 Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di

tale esame.

Legge federale sulla navigazione aerea | Lexipedia | Lexipedia