AS 2004 4031
Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Crediti dei lavoratori)
Modifica del 19 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20031; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20032, decreta:
I La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. a a. I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie.
II
Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2003 I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell’entrata in vigore della presente modifica.