AS 2004 4203
Decisione N. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica l'allegato III relativo al (Mutual Recognition of Professional Qualifications) riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
Decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica l’Allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)
Adottato il 30 aprile 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 30 aprile 2004
Il Comitato misto, visto l’Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone («l’Accor- do»), in particolare gli articoli 14 e 18,1 considerato quanto segue: (1) L’Accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L’acquis comunitario preso in considerazione nell’Allegato III era quello in vigore il 31 dicembre 1998. (2) È opportuno ora aggiornare l’Allegato III per tener conto delle modifiche intro- dotte dal 21 giugno 1999, principalmente con le direttive 1999/42/CE2 e (3) Le modifiche dell’Allegato III avranno effetto alla data d’entrata in vigore della presente decisione, decide:
Art. 1 L’Allegato III dell’Accordo è sostituito dal testo di cui all’Allegato della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Comi- tato misto UE-Svizzera.
RS 0.142.112.681 1 RS 0.142.112.681
2 GU L 201 del 31.7.1999, pag.77
3 GU L 206 del 31.7.2001, pag.1
2004-1702 4203
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004
Per il Comitato misto: Il Presidente, Dieter Grossen I Segretari, Jean Pierre Reymond José Costa Lafarga
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Allegato
Allegato III Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
Sezione A: Atti ai quali è fatto riferimento A. Sistema generale
1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16), modificata da: – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1)
2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa
ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione pro- fessionale, che integra la direttiva 89/58/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25), modificata da: – 394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della forma- zione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 23.8.1994, pag. 8). – 395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della forma- zione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, pag. 21). – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1). – 397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l’allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della for-
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mazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, pag. 31). – 32000 L 0005: Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42). – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
3. 399 L 0042: Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberaliz- zazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77, con la rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, pag.48) B. Professioni in ambito giuridico
4. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa
a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91); – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
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Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: all’articolo 1 paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «Svizzera: Avocat Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato.» – 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della pro- fessione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è sta- ta acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a) è aggiunto il testo seguente: «Svizzera: Avocat Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato.» C. Attività mediche e paramediche
6. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981,
che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d’infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti ac- quisiti (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25). Medici
7. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad
agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modi- ficata da: – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1). – 398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione, dell’8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15). – 398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad age- volare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24).
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– 399 L 0046: Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad age- volare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25). – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). – 52002 XC 0316 (02): Comunicazione – Notifica di titoli di medico specialista. – 52002 XC 1128 (01): Comunicazione – Notifica di titoli di medico specialista. a) L’articolo 3 è sostituito dall’Allegato A sui diplomi, certificati e altri titoli di medico, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato A Diplomi, certificati ed altri titoli di medico
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera Diplôme fédéral de médecin Département fédéral de Eidgenössisches Arztdiplom l’intérieur
Diploma federale di medico Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno
…»
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b) L’articolo 5 è sostituito dall’Allegato B sui diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato B Diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera Diplôme de médecin Département fédéral de spécialiste l’intérieur et Fédération des Diplom als Facharzt médecins suisses
Diploma di medico specialista Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri
…» c) Gli articoli 5 paragrafo 3 e 7 paragrafo 2 sono sostituiti dall’Allegato C sulle denominazioni delle formazioni mediche specialistiche, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato C Denominazioni delle formazioni mediche specialistiche
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Anestesiologia Durata minima della formazione: 3 anni Svizzera Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia Chirurgia generale Durata minima della formazione: 5 anni
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Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Chirurgie Chirurgie Chirurgia Neurochirurgia Durata minima della formazione: 5 anni Svizzera Neurochirugie Neurochirurgie Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia Medicina interna Durata minima della formazione: 5 anni Svizzera Médecine interne Innere Medizin Medicina interna Oftalmologia Durata minima della formazione: 3 anni Svizzera Ophtalmologie Ophtalmologie Oftalmologia Otorinolaringologia Durata minima della formazione: 3 anni Svizzera Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria Pediatria Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin Pediatria Pneumologia Durata minima della formazione: 4 anni
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Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Pneumologie Pneumologie Pneumologia Urologia Durata minima della formazione: 5 anni Svizzera Urologie Urologie Urologia Ortopedia Durata minima della formazione: 5 anni Svizzera Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs- apparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio Anatomia patologica Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Pathologie Pathologie Patologia Neurologia Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Neurologie Neurologie Neurologia Psichiatria Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia Radiologia Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Radiologie Radiologie Radiologia Radioterapia Durata minima della formazione: 4 anni
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Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia Chirurgia estetica Durata minima della formazione: 5 anni Svizzera Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Chirurgia toracica Durata minima della formazione: 5 anni Svizzera Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Chirurgia pediatrica Durata minima della formazione: 5 anni Svizzera Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica Cardiologia Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Cardiologie Kardiologie Cardiologia Gastroenterologia Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Gastro-entérologie Gastroenterologie Gastroenterologia Reumatologia Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Rhumatologie Rheumatologie Reumatologia Ematologia generale Durata minima della formazione: 3 anni
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Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Hématologie Hämatologie Ematologia Endocrinologia Durata minima della formazione: 3 anni Svizzera Endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia Medicina fisica e di riabilitazione Durata minima della formazione: 3 anni Svizzera Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation Medicina fisica e riabilitazione Dermatologia e venereologia Durata minima della formazione: 3 anni Svizzera Dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venereologia Medicina tropicale Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio Psichiatria infantile Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza Malattie renali Durata minima della formazione: 4 anni
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Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Néphrologie Nephrologie Nefrologia Salute pubblica e medicina sociale Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica Farmacologia Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Pharmacologie clinique et toxicologie Klinische Pharmakologie und Toxikologie Farmacologia clinica e tossicologia Medicina del lavoro Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro Allergologia Durata minima della formazione: 3 anni Svizzera Allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica Medicina nucleare Durata minima della formazione: 4 anni Svizzera Médecine nucléaire Nuklearmedizin Medicina nucleare Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della formazione: 5 anni Svizzera Chirurgie maxillo-faciale Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia maxillo-facciale
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7.a) 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato a norma dell’articolo 41 della direttiva 93/16/CEE (i) denominazione dei diplomi, certificati e altri titoli di formazione: «diplôme de médecin praticien» «Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin» «diploma di medico generico»; (ii) denominazioni dei titoli professionali: «médecin praticien» «praktischer Arzt/praktische Ärztin» «medico generico». Infermieri
8. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, con-
cernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale e comportante misure desti- nate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91); – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160); – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19); – 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30); – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73); – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1); – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
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Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: a) all’articolo 1 paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «in Svizzera: infirmière, infirmier Pflegefachfrau, Pflegefachmann infermiera, infermiere»; b) l’articolo 3 è sostituito dall’Allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di infermieri (responsabili dell’assistenza generale), al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato Diplomi, certificati e altri titoli di infermieri (responsabili dell’assistenza generale)
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera infirmière diplômée et Ecoles qui proposent des infirmier diplômé filières de formation diplomierte Pflegefachfrau, reconnues par l’ Etat diplomierter Pflegefachmann Schulen, die staatlich infermiera diplomata e anerkannte Bildungsgänge infermiere diplomato durchführen Scuole che propongono cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
…»
9. 377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza gene- rale (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da: – 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30); – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
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Dentisti
10. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, con-
cernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91); – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160); – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19); – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73); – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1). – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: a) all’articolo 1 è aggiunto il testo seguente: «in Svizzera: médecin dentiste Zahnarzt medico-dentista»; b) l’articolo 3 è sostituito dall’Allegato A sui diplomi, certificati e altri titoli di dentista, al quale è aggiunto il testo seguente:
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
«Allegato A Diplomi, certificati e altri titoli di dentista
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera Diplôme fédéral de Département fédéral de médecin-dentiste l’intérieur Eidgenössisches Zahnarzt- Eidgenössisches diplom Departement des Innern Diploma federale di medico- Dipartimento federale dentista dell’interno
…» c) l’articolo 5 punto 1 è sostituito dall’Allegato B sui diplomi, certificati e altri titoli di dentista, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato B Diplomi, certificati e altri titoli di dentista a) Ortodonzia
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera Diplôme fédéral Département fédéral de d’orthodontiste l’intérieur et Société Suisse Diplom für Kieferorthopädie d’Odontostomatologie
Diploma di ortodontista Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahn- ärzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
b) Chirurgia orale
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera Diplôme fédéral de chirurgie Département fédéral de orale l’intérieur et Société Suisse Diplom für Oralchirurgie d’Odontostomatologie
Diploma di chirurgia orale Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahn- ärzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
...»
11. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, con-
cernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10), modificata da: – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1); – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). Veterinari
12. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978,
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effet- tivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92);
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– 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160); – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19); – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73); – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1). – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). a) L’articolo 3 è sostituito dall’Allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di veterinario, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato Diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera Diplôme fédéral de Département fédéral de vétérinaire l’intérieur Eidgenössisches Eidgenössisches Tierarztdiplom Departement des Innern Diploma federale di Dipartimento federale veterinario dell’interno
...»
13. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modificata da: – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
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– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). Ostetriche
14. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980,
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 dell’11.2.1980, pag. 1), modificata da: – 380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1980 (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 74);
– 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 161); – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19); – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73); – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1). – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: a) all’articolo 1 è aggiunto il testo seguente: «in Svizzera: sage femme Hebamme levatrice»;
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b) l’articolo 3 è sostituito dall’Allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato Diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera Sage-femme diplômée Ecoles qui proposent des Diplomierte Hebamme filières de formation reconnues par l’ Etat Levatrice diplomata Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
...»
15. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’accesso alle attività dell’ostetrica e al loro eserci- zio (GU L 33 dell’11.2.1980, pag. 8), modificata da: – 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19); – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). Farmacia
16. 385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34), modificata da: – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
17. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985,
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L
253 del 24.9.1985, pag. 37), modificata da:
– 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42); – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73); – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1); – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: L’articolo 4 è sostituito dall’Allegato sui diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, al quale è aggiunto il testo seguente:
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
«Allegato Diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna il diploma
Svizzera Diplôme de pharmacien Département fédéral de Eidgenössisches Apotheker- l’intérieur diplom Eidgenössisches Diploma federale di Departement des Innern farmacista Dipartimento federale dell’interno
...» D. Architettura
18. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985,
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di ser- vizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da: – 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985, pag. 1); – 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU L 27 dell’1.2.1986, pag. 71); – 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73); – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1); – 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1);
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
a) all’articolo 11 è aggiunto il testo seguente: «in Svizzera: – i diplomi rilasciati da écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici federali: arch. dipl. EPF/dipl. – diplomi rilasciati dall’Ecole d’architecture de l’Université de Genève: architecte diplômé EAUG, – i certificati della Fondation des registres suisses des ingénieurs, des ar- chitectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte b) l’articolo 15 non è applicabile. 19. 98/C/217: Diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel settore dell’ar- chitettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C
217 dell’11.7.1998). (aggiornata dalle comunicazioni 99/C/351/10 del
4 dicembre 1999, GU C 351 del 4 dicembre 1999, 2001 C/333/02 del 28 novembre 2001, GU C 333 del 28 novembre 2001, 2002/C 214/03 del 10 settembre 2002, con rettifica pubblicata nella GU C 79 del 2/4/2003 e 2003/C. Ai fini del presente Accordo è aggiunto il testo seguente: all’aggiornamento 2003/C 294/02 del 4 dicembre 2003, GU C 294 del 4 dicembre 2003 (con rettifica pubblicata nella GU C 297 del 9 dicembre 2003) «in Svizzera: – i diplomi rilasciati dall’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).». E. Commercio e intermediari
20. Le direttive 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364,
370 L 0522, 370 L 0523 e 375 L 0369 sono abrogate dalla direttiva
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di ricono- scimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48). Commercio e distribuzione di prodotti tossici
21. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa
alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che compor- tano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di in- termediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
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21a. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei ser- vizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari atti- nenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da: – 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’a- desione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: «in Svizzera: Tutte le sostanze e i prodotti velenosi di cui all’articolo 2 della legge sui ve- leni (RS 813.0) in particolare quelli figuranti nella lista dei veleni 1, 2 e 3, a norma dell’articolo 3 dell’ordinanza sui veleni (RS 813.01).» Agenti commerciali indipendenti
22. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986,
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agen- ti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17). F. Industria e artigianato
23. Le direttive 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365,
368 L 0366 e 366 L 0082 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un mec- canismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disci- plinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle quali- fiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pub- blicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48). G. Attività ausiliarie dei trasporti
24. La direttiva 382 L 0470 è abrogata dalla direttiva 1999/42/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un mecca- nismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disci- plinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle quali- fiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pub- blicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48). H. Industria cinematografica
25. Le direttive 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 e 370 L 0451 sono abro-
gate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle quali- fiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazio- ne e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema gene- rale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48).
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
I. Altri settori
26. Le direttive 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 e 382 L 0489
sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di li- beralizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il si- stema generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48). J. Agricoltura
27. Le direttive 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531,
367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 e 371 L 0018 sono abro-
gate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle quali- fiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di libera- lizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il siste- ma generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48). K. Varie
28. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985,
relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).
Sezione B Atti di cui le parti contraenti prendono atto Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: In generale
29. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reci-
proco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, pag. 1). Sistema generale
30. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla
direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un si- stema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 23).
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
Medici
31. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno
1975, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 20).
32. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno
1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 21).
33. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell’adozione dei
testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 dell’ 1.7.1975, pag. 1).
34. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre
1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 19.9.1986, pag. 30).
35. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione,
dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1). Dentisti
36. 378 Y 0824(01): Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva con-
cernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.8.1978, pag. 1). Medicina veterinaria
37. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicem-
bre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 12). 38. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, pag. 1). Farmacia
39. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre
1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 45). Architettura
40. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno
1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell’architettura rilascia- to in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 28).
Libera circolazione delle persone. Acc. con la CE RU 2004
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