AS 2004 4263
Ordinanza della legge sulla ricerca
Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca)
Modifica del 15 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla ricerca è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 primo periodo, 4 e 5
2 L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza procede periodicamente al
vaglio di tutte le proposte presentate. … 4 Esso incarica il Fondo nazionale svizzero di effettuare uno studio di fattibilità per ciascuna delle proposte di programma e di redigere in base a detto studio un abbozzo di programma con orientamento scientifico.
5 Esso può incaricare il Fondo nazionale svizzero di procedere, nel quadro dello
studio delle proposte di programma, a studi speciali, segnatamente a perizie relative allo stato delle conoscenze in campi selezionati.
Art. 6 cpv. 2 primo periodo e 3 primo periodo 2 Tenendo conto dei risultati delle consultazioni di cui nel capoverso 1, seleziona periodicamente proposte di nuovi programmi e le sottopone al Dipartimento federale dell’interno. ... 3 Il Dipartimento federale dell’interno propone periodicamente al Consiglio federale l’esecuzione di uno fino a tre programmi nazionali di ricerca. …
Art. 7 cpv. 1 e 2
1 Il Fondo nazionale svizzero designa per ogni programma selezionato un gruppo
direttivo o crea un’altra struttura adeguata di direzione. 2 Esso allestisce un piano di esecuzione per ogni programma. Detto piano di esecu- zione tiene conto dell’entità e della durata del programma relativamente alla sua estensione e al suo grado di specificazione e indica: a. gli obiettivi del programma e gli oggetti principali di ricerca; b. il calendario di realizzazione del programma;
1 RS 420.11
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Ordinanza sulla ricerca RU 2004
c. la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari tra i principali oggetti di ricerca.
Art. 8a secondo periodo nota … Le presenti direttive2 …
Art. 8h secondo periodo nota … Le presenti direttive3 …
Titolo prima dell’articolo 9 Sezione 3: Contributi diretti e altri provvedimenti dell’Amministrazione federale (art. 6 cpv. 3 e 4 nonché art. 15 e 16 LR)
Art. 10 cpv. 5 e 7
5 Il Dipartimento competente decide, in virtù dell’articolo 16 capoverso 7 della
legge, sull’assegnazione di contributi alle istituzioni di ricerca e ai servizi scientifici ausiliari.
7 Il Dipartimento federale dell’interno e il Dipartimento federale dell’economia
possono, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche, segna- tamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del tras- ferimento di tecnologia e di sapere; possono sostenere questi sforzi con altri provve- dimenti. In merito sono applicabili i principi seguenti: a. se vengono assegnati, i contributi sono fissi; possono essere unici o ricor- renti; b. i contributi sono versati a istituzioni che, nell’ambito di programmi specifici, lavorano in rete a livello regionale o nazionale; c. l’ammontare dei contributi deve essere proporzionato alle prestazioni pro- prie delle istituzioni beneficiarie a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere; d. il dipartimento competente conclude un contratto di prestazioni con le istitu- zioni beneficiarie. Il Dipartimento federale dell’interno può delegare questa competenza all’Aggruppamento per la scienza e la ricerca; il Dipartimento federale dell’economia all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 31a LR);
2 Le presenti direttive non sono pubblicate nella RU; sono disponibili presso l’Ufficio federale dell’educazione e della scienza 3 Le presenti direttive non sono pubblicate nella RU; sono disponibili presso l’Ufficio federale dell’educazione e della scienza.
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e. i servizi federali coordinano le loro misure di sostegno; garantiscono segna- tamente che i contratti di prestazioni siano sufficientemente concertati per quanto concerne l’ammontare dei contribuiti, l’attribuzione dei compiti e le procedure di controllo. Nell’ambito dell’esame delle domande possono con- sultare a questo scopo esperti designati di comune accordo.
Art. 10d Accordi di esecuzione nell’ambito della Comunità europea dell’energia nucleare (EURATOM) 1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è autorizzato a decidere il rinnovo di accordi di esecuzione nell’ambito dell’Accordo di cooperazione del 14 settembre
19784 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell’energia nucleare
nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi.
2 L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES) è competente per le
proroghe nell’ambito degli accordi di esecuzione in vigore.
3 Il DFI e l’UFES consultano in ogni caso l’Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE,
l’Ufficio federale dell’energia e l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 10e Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni internazionali 1 L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES) è autorizzato, nell’am- bito dei pertinenti accordi di cooperazione scientifica internazionale, a decidere la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti internazionali di cooperazione, segnatamente delle delegazioni presso: a. il Laboratorio europeo della fisica delle particelle (CERN); b. l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO); c. il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL); d. la Comunità europea dell’energia nucleare (EURATOM). 2 L’UFES consulta l’Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE per i progetti che rientra- no nella competenza della Commissione delle Comunità europee e l’Ufficio federale dell’energia per i progetti legati a EURATOM.
4 RS 0.424.11
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II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° marzo 2004.
15 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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