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AS 2004 4279

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 1° luglio 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d

1 I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:

d. le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento, ai sensi dell’AI;

Art. 2 Fornitura di personale a prestito (art. 2 cpv. 4 LPP)

I lavoratori occupati in un’impresa acquisitrice nell’ambito di una fornitura di perso- nale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 19892 sul colloca- mento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell’impresa che presta il personale.

Art. 3a Importo minimo del salario assicurato (art. 8 LPP) 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superio- re a 18 990 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3165 franchi. 2 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l’assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all’articolo 4.

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Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi (art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti come segue:

Diritto alla rendita in frazioni Riduzione degli importi limite di una rendita intera

¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾

Art. 5 Adattamento all’AVS (art. 9 LPP)

...4

Art. 8 Abrogato

Art. 9 rimando tra parentesi, cpv. 3–5 (art. 11 e 56 cpv. 1 lett. h LPP) 3 La cassa di compensazione dell’AVS annuncia all’istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d’affiliazione. Essa gli trasmette l’inserto. 4 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) impartisce direttive alle casse di compensazione dell’AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare. 5 Il fondo di garanzia versa alle casse di compensazione dell’AVS un’indennità di 9 franchi per ogni caso esaminato nell’ambito della verifica dell’affiliazione dei datori di lavoro ad esse assoggettati (art. 11 cpv. 4 LPP). Entro il 31 marzo dell’anno successivo, le casse di compensazione dell’AVS annunciano al fondo di garanzia i controlli da esse effettuati mediante il formulario prescritto dall’Ufficio federale.

Art. 12a e 12b Abrogati

3 RS 831.20 4 Gli importi stabiliti nella legge saranno adeguati mediante l’ordinanza 2005 (O 05).

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Art. 15 Casi d’invalidità parziale (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) 1 Se l’assicurato beneficia di una rendita parziale d’invalidità, l’istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente al diritto alla rendita e in una parte attiva come segue:

Diritto alla rendita in frazioni Avere di vecchiaia fondato Avere di vecchiaia fondato di una rendita intera sull’invalidità parziale su un’attività lucrativa continuata

¼ ¼ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¼ 2 La parte dell’avere di vecchiaia fondata sull’invalidità parziale deve essere trattata secondo l’articolo 14. L’avere di vecchiaia fondato su un’attività lucrativa continua- ta è equiparato all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrati- va a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3–5 LFLP.

Art. 16 cpv. 2

2 Sono considerati elementi dell’avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP

anche gli interessi risultanti da un saggio superiore al saggio minimo fissato nell’articolo 12.

Art. 17 Abrogato

Art. 18 rimando tra parentesi (art. 24 cpv. 4 e 34 cpv. 1 lett. a LPP)

Art. 19 Abrogato

Art. 20 rubrica e cpv. 1 Diritto del coniuge divorziato alle prestazioni per i superstiti (art. 19 cpv. 3 LPP) 1 Dopo la morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni, e b. in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

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Art. 20a Contributi versati dall’assicurato (art. 20a cpv. 1 lett. c LPP)

I contributi versati dall’assicurato secondo l’articolo 20a capoverso 1 lettera c LPP comprendono anche le somme di acquisto da esso versate.

Art. 21, 22 e 23 Abrogati

Art. 24 cpv. 2 e 3 2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell’in- tegrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell’attività lucrati- va o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità.

3 I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme.

Art. 25 cpv. 2 e 3 2 L’istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 LPGA, 37 LAINF, 39 LAINF, 65 LAM o 66 LAM.

3 Abrogato

Art. 26 Attuale art. 27

Titolo prima dell’art. 27

Sezione 7: Regresso

Art. 27 Surrogazione (art. 34b LPP) 1 Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso dell’istituto di previdenza. 2 Ai diritti passati all’istituto di previdenza sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell’istituto di previdenza, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui esso è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato a erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.

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3 Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell’assicuratore di responsabilità civile, l’istituto di previdenza è surrogato anche nel diritto del dan- neggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall’istituto di previdenza per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

Art. 27a Estensione (art. 34b LPP) 1 L’istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell’assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno. 2 Se l’istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l’evento assicura- to è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell’assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP passano all’istituto di previdenza nella misura in cui le sue pre- stazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno. 3I diritti che non passano all’istituto di previdenza rimangono acquisiti dall’assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP. Se può essere recuperata unicamente una parte dell’indennità dovuta dal terzo, l’assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.

Art. 27b Classificazione dei diritti (art. 34b LPP) 1 I diritti passano all’istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.

2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

a. le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l’indennizzo per incapacità al guadagno; b. le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

Art. 27c Limitazione del diritto di regresso (art. 34b LPP) 1 L’istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge dell’assicurato, i parenti dell’assicurato in linea ascendente o discendente o le perso- ne che vivono in comunione domestica con l’assicurato unicamente se hanno provo- cato l’evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave. 2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio profes- sionale contro il datore di lavoro dell’assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

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Art. 27d Convenzioni (art. 34b LPP)

L’istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l’articolo 34b LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.

Art. 27e Rapporto tra l’istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso (art. 34b LPP)

Se all’azione di regresso partecipano l’istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 34b LPP o 72 segg. LPGA, l’istituto e le assicurazioni costituiscono una comunità di creditori in solido. Le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti dovute da ognuna di esse.

Art. 27f Regresso contro un responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile (art. 34b LPP)

Se all’azione di regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rap- presentante nei confronti del responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un’intesa, la rappresentanza è esercitata nell’ordine seguente: a. dall’assicurazione contro gli infortuni; b. dall’assicurazione militare; c. dall’assicurazione malattia; d. dall’AVS/AI.

Sezione 8: Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

Art. 27g Diritto individuale ai fondi liberi in caso di liquidazione parziale o totale (art. 53d cpv. 1 LPP) 1 In caso di liquidazione parziale o totale, ogni assicurato uscente ha diritto a una percentuale dei fondi liberi. 2 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire possono essere adeguati di conseguenza.

3 I disavanzi tecnici sono determinati secondo l’articolo 44 OPP 2. Un’eventuale

deduzione di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione d’usci- ta. Se la prestazione d’uscita è già stata versata senza diminuzioni, l’assicurato deve restituire l’importo corrispondente alla deduzione.

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Art. 27h Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale (art. 53d cpv. 1 LPP) 1 Se più assicurati aderiscono come gruppo a un nuovo istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto individuale ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione secondo l’articolo 48e, sempre che i rischi attuariali e legati agli investimenti siano parimenti trasferiti. In particolare occorre considerare anche la forma dei valori patrimoniali da trasferire. Inoltre, si può tener conto anche del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttua- zione. 2 In caso di uscita collettiva, l’organo paritetico o l’organo competente dell’istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione. 3 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza. 4 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire possono essere adeguati di conseguenza. 5 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

Sezione 9: Conservazione di documenti relativi alla previdenza

Art. 27i Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza (art. 41 cpv. 8 LPP) 1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza conte- nenti informazioni importanti per l’esercizio dei diritti degli assicurati, ossia: a. documenti concernenti l’avere di previdenza; b. documenti concernenti i conti o le polizze dell’assicurato; c. documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio; d. contratti di affiliazione del datore di lavoro con l’istituto di previdenza; e. regolamenti; f. corrispondenza importante; g. documenti che consentono di identificare gli assicurati. 2I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

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Art. 27j Termine di conservazione (art. 41 cpv. 8 LPP) 1 Se sono versate prestazioni di previdenza, l’obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l’obbligo di erogare le prestazioni. 2 Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l’assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l’obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l’assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni. 3 In caso di libero passaggio, l’obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d’uscita dell’assicurato al nuovo istituto di previden- za o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

Art. 27k Obbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione (art. 41 cpv. 8 LPP)

In caso di liquidazione di un istituto della previdenza professionale, compete ai liquidatori accertarsi che i documenti siano conservati correttamente.

Art. 35 rimando tra parentesi e cpv. 1 e 2 (art. 53 cpv. 1 e 4, 53a e 62 cpv. 1 LPP)

1 L’ufficio di controllo verifica annualmente:

a. la conformità del conto annuale e dei conti di vecchiaia alla legge, alle ordi- nanze, alle direttive e ai regolamenti (legittimità); b. la legittimità della gestione, in particolare della riscossione dei contributi e del versamento di prestazioni, come anche dell’investimento; c. il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48f–48h e 49a capoversi 3 e 4.

2 Abrogato

Art. 37 cpv. 2 Abrogato

Art. 38 e 46 Abrogati

Art. 48e Accantonamenti e riserve di fluttuazione (art. 65b LPP)

L’istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accanto- namenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della conti- nuità.

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Titolo prima dell’art. 48f Sezione 2b: Lealtà nella gestione del patrimonio

Art. 48f Conflitti d’interesse e vantaggi finanziari (art. 53a lett. a LPP) 1 Le persone e le istituzioni che investono e amministrano il patrimonio di previden- za possono concludere affari per conto proprio, sempre che non siano stati espres- samente vietati dagli organi competenti né siano abusivi. 2 Sono considerati abusivi segnatamente i seguenti atti, indipendentemente dal fatto che ne derivi o no un vantaggio finanziario: a. utilizzare in anticipo un’informazione in relazione al corso della borsa per ottenere un vantaggio finanziario personale; b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall’i- stituto di previdenza e nella misura in cui ne possa derivare uno svantaggio per quest’ultimo. È equiparata a un’operazione commerciale ogni partecipa- zione a simili affari sotto altra forma; c. effettuare investimenti essendo a conoscenza di transazioni previste o decise dall’istituto di previdenza («front running»). 3 Investimenti paralleli («parallel running») sono autorizzati, sempre che non ne derivi alcuno svantaggio per l’istituto di previdenza.

Art. 48g Vantaggi finanziari personali: annuncio (art. 53a lett. a e c LPP)

Le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio di previdenza devono dichiarare ogni anno per scritto all’organo paritetico se hanno conseguito vantaggi patrimoniali personali in relazione all’esercizio della loro attivi- tà per l’istituto di previdenza e precisare quali. Non soggiacciono all’obbligo di annuncio regali di piccola entità e usuali regali di circostanza. Le persone e le istitu- zioni a cui si applica l’articolo 8 della legge federale dell’8 novembre 19345 sulle banche e le casse di risparmio non sono tenute a consegnare l’annuale dichiarazione scritta.

Art. 48h Esigenze poste agli amministratori patrimoniali (art. 53a lett. b LPP)

L’istituto di previdenza può affidare l’investimento e l’amministrazione del proprio patrimonio di previdenza soltanto a persone e istituzioni abilitate a tale scopo e organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui agli artico- li 48f–48g.

5 RS 952.0

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Art. 49a rimando tra parentesi e cpv. 3 e 4 (art. 51 cpv. 1 e 2, art. 53a e 71 cpv. 1 LPP) 3 L’istituto di previdenza adotta le misure di carattere organizzativo atte a concretiz- zare le prescrizioni minime di cui agli articoli 48f–48h. Esso stabilisce le esigenze che le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio devono soddisfare. 4 Nell’emanare le prescrizioni secondo il capoverso 3, l’istituto di previdenza può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni riconosciute.

Art. 60c cpv. 2 2 L’ordinanza del 17 febbraio 19886 sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza è abrogata.

Titolo prima dell’art. 62a Sezione 1a: Disposizioni d’esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP

Art. 62a

1 L’età ordinaria di pensionamento delle donne nella LAVS vale anche come età

ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

2 Questa età di pensionamento è parimenti determinante per:

a. il momento in cui è applicata l’aliquota minima di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie del- la 1a revisione LPP del 3 ottobre 2003; b. il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ott. 2003); c. l’aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l’articolo 24 capoverso 2 LPP.

6 RU 1988 382

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Sezione 1b: Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d’esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP

Art. 62b Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942–1943 1 Le donne nate nel 1942–1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compi- mento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non eserci- tano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all’assicurazione contro la disoccupazione. 2 Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l’applicazione di un’aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento. 3 Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l’aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

Art. 62c Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità per le donne:

Classe di età Età ordinaria di pensionamento Aliquota minima di conversione per le donne delle donne

1942 64 7.20 1943 64 7.15 1944 64 7.10 1945 64 7.00 1946 64 6.95 1947 64 6.90 1948 64 6.85 1949 64 6.80

II

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

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III

Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2004 a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determi- nate classi di età (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità per gli uomini:

Classe di età Età ordinaria di pensionamento Aliquota minima di conversione degli uomini per gli uomini

1940 65 7.15 1941 65 7.10 1942 65 7.10 1943 65 7.05 1944 65 7.05 1945 65 7.00 1946 65 6.95 1947 65 6.90 1948 65 6.85 1949 65 6.80

b. Prestazione di libero passaggio secondo l’art. 14 cpv. 4 (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Se il diritto a una rendita d’invalidità nasce prima del 1° gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell’invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti: a. fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l’articolo 14 capo- verso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004; b. a partire dal 1° gennaio 2005: il salario coordinato secondo l’articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1° gennaio 2005. c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d’invalidità (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Se il diritto a una prestazione per superstiti o d’invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l’ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.

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d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d revisione della LPP)

I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

1° luglio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente I seguenti atti sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 ottobre 19947 sul libero passaggio nella previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP)

Art. 7 Tasso d’interesse di mora Il tasso d’interesse di mora equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP8, aumentato dell’uno per cento.

Art. 15 cpv. 1 lett. b

1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

b. in caso di decesso si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 20a LPP.

2. Ordinanza del 22 giugno 19989 sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG)

Art. 12a Finanziamento dell’Ufficio centrale del 2° pilastro 1 Il fondo di garanzia finanzia l’Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 56 cpv. 1 lett. f LPP) mediante gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 199410 sul libero passaggio e trasferiti nel fondo di garanzia secondo l’articolo 41 capoversi 3 e 4 LPP. 2 Se questi averi non sono sufficienti, il finanziamento avviene secondo l’articolo 12.

Art. 14 cpv. 1 1 Le sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP) e gli indennizzi alle casse di compensazione (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP) sono finanziati mediante i contributi degli istituti di previdenza registrati; le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b–g LPP) sono finanziate mediante i contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.

7 RS 831.425 8 RS 831.40 9 RS 831.432.1 10 RS 831.425

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Art. 15 rubrica e cpv. 1 Contributi per sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole e per indennizzi alle casse di compensazione 1 La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavore- vole e per indennizzi alle casse di compensazione è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l’articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le presta- zioni di vecchiaia.

3. Ordinanza del 29 giugno 198311 concernente la vigilanza sugli istituti

di previdenza e la loro registrazione (OPP 1)

Art. 3 cpv. 1 lett. b, 5 e 6

1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali vigila:

b. sugli istituti di previdenza delle FFS, della Banca Nazionale, dell’INSAI e della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

5 Abrogato

6 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali decide se un istituto di previdenza o un istituto che, conformemente al suo scopo, si occupa di previdenza professionale ha carattere nazionale o internazionale.

Art. 4b Applicabilità delle disposizioni della previdenza professionale L’autorità di vigilanza può applicare per analogia le disposizioni sugli istituti di previdenza agli istituti che non sono di previdenza, ma sono dediti alla previdenza professionale, sempre che non esistano disposizioni particolari per questi ultimi.

Art. 5 Abrogato

Art. 6 Condizioni per la registrazione Gli istituti di previdenza che vogliono farsi registrare devono dimostrare che: a. offrono garanzie di sicurezza finanziaria; b. le persone incaricate di gestire e amministrare l’istituto di previdenza sono integre e professionalmente qualificate; c. dispongono di un ufficio di controllo riconosciuto e di un esperto ricono- sciuto;

11 RS 831.435.1

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d. i principi dell’organizzazione interna e la loro adeguatezza in relazione all’attività pianificata, in particolare anche il sistema di controllo interno e i punti principali delle attività pianificate.

Art. 7 cpv. 1 frase introduttiva e 3bis

1 Gli istituti di previdenza devono allegare i seguenti documenti: ...

3bis L’autorità di vigilanza può chiedere ulteriori documenti.

Art. 8 e 9 Abrogati

Art. 10 rubrica e cpv. 1, 3 e 4 Radiazione e rinuncia alla registrazione 1 L’istituto di previdenza da radiare dal registro deve informare i datori di lavoro ad esso affiliati che devono aderire a un altro istituto di previdenza registrato. Esso comunica all’autorità di vigilanza i datori di lavoro affiliati.

3 e 4 Abrogati

4. Ordinanza del 17 ottobre 198412 sulle tasse per la vigilanza di istituti

della previdenza professionale (OTPP)

Art. 1 rubrica, cpv. 1 lett. c Rubrica: abrogata

1 Sono tenuti al pagamento di tasse

c. gli istituti che, conformemente al loro scopo, si occupano di previdenza pro- fessionale.

Titolo prima dell’art. 2

Sezione 2: Tasse annue di vigilanza

Art. 2 Istituti di previdenza 1 Per gli istituti di previdenza secondo l’articolo 1 lettere a e b, la tassa annua di vigilanza si calcola sulla base della somma delle prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati calcolate al 31 dicembre, secondo l’articolo 2 della legge del 17 dicembre 199313 sul libero passaggio (LFLP).

12 RS 831.435.2 13 RS 831.42

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2 Se al 31 dicembre non esiste alcun valore attuale delle prestazioni d’uscita regola- mentari, ci si basa sull’ultimo valore calcolato secondo l’articolo 24 della LFLP.

3 La tassa annua di vigilanza ammonta a:

Per mille della prestazione Limite superiore in franchi d’uscita regolamentare

0.020 fino a 100 000 000

0.017 da 100 000 001 fino a 1 000 000 000

0.013 da 1 000 000 001 fino a 10 000 000 000

0.008 oltre 10 000 000 000

La tassa minima ammonta a 1000 franchi. La tassa massima ammonta a 100 000 franchi. 4 La tassa di vigilanza è fatturata nove mesi dopo la chiusura dell’esercizio annuale dell’istituto di previdenza.

Titolo prima dell’art. 3 Abrogato

Art. 3 Istituti annessi 1 Per gli istituti annessi, a eccezione delle fondazioni d’investimento, la tassa annua di vigilanza è calcolata in base al patrimonio amministrato. Per patrimonio s’intende la somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale. 2 Per le fondazioni d’investimento la tassa annua di vigilanza è calcolata in base al patrimonio e al numero dei comparti d’investimento. Per patrimonio s’intende la somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale.

3 La tassa annua di vigilanza ammonta a:

Per mille del patrimonio Limite superiore in franchi

0.020 fino a 100 000 000

0.017 da 100 000 001 fino a 1 000 000 000

0.013 da 1 000 000 001 fino a 10 000 000 000

0.008 oltre 10 000 000 000

La tassa massima ammonta a 100 000 franchi. 4 Per comparti d’investimento s’intendono i patrimoni separati esistenti. La tassa di base ammonta a 1 000 franchi per patrimonio separato.

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Titolo prima dell’articolo 4 Sezione 3: Altre tasse

Art. 4 Provvedimenti ordinari 1 Una tassa unica in funzione dell’onere lavorativo è riscossa in particolare per: franchi

a. Vigilanza (compresa la verifica dell’atto di fondazione), 1000– 5 000 tassa di vigilanza b. Registrazione 500– 1 000 c. Modifica o radiazione di un’iscrizione nel registro della 200– 500 previdenza (compresa l’approvazione del rapporto finale) d. Modifica dell’atto di fondazione 500–10 000 e. Esame del regolamento 500–10 000 f. Esami del contratto 500– 800 g. Liquidazione totale 1500–20 000 h. Liquidazione parziale 500–10 000 i. Fusione 1000–30 000 j. Provvedimenti volti a colmare eventuali lacune 200–10 000 2 Gli emolumenti sono fissati tra l’importo inferiore e quello superiore in funzione dell’onere lavorativo. Le tariffe orarie applicabili sono rette dalle direttive emanate dall’Amministrazione federale delle finanze. In singoli casi è possibile scendere al di sotto del minimo indicato.

Art. 5 Provvedimenti straordinari e accertamenti Se si procede a una revisione straordinaria, a un controllo straordinario o ad accer- tamenti onerosi perché l’istituto di previdenza ne ha dato motivo, a seconda dell’onere lavorativo è riscossa una tassa compresa tra 2 000 e 40 000 franchi.

Titolo prima dell’art. 6 Sezione 4: Altre disposizioni

Art. 6 Ordinanza generale sugli emolumenti Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200414 sugli emolumenti.

14 RS 172.041.1; RU 2004 ...

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Art. 7 Rapporto annuale L’autorità di vigilanza redige un rapporto annuale sulla sua attività.

Sezione 4 (art. 8–10) Abrogata

Titolo prima dell’art. 11 e art. 11 Abrogati

Titolo prima dell’art. 12 Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 12 rubrica Abrogata

5. Ordinanza del 13 novembre 198515 sulla legittimazione alle deduzioni

fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 2 cpv. 1 lett. B

1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

b. in caso di decesso si applicano per analogia le disposizioni di cui all’artico- lo 20a LPP.

15 RS 831.461.3

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