AS 2004 429
Scambio di note del 2 ottobre 2001/12 aprile 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia concernente l'attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con peso totale di 40 tonnellate
Scambio di note del 2 ottobre 2001 / 12 aprile 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia concernente l’attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate
Entrato in vigore il 12 aprile 2002
Traduzione1
Ministero degli affari esteri Repubblica di Polonia Varsavia Varsavia, 12 aprile 2002
Ambasciata di Svizzera Varsavia
Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Polonia esprime la sua alta consi- derazione all’Ambasciata di Svizzera a Varsavia e ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota n. 64 del 2 ottobre 2001, del tenore seguente: «Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di comunicare quanto segue all’Ambasciata della Repubblica di Polonia nell’ambito degli accordi con Stati terzi concernenti i trasporti terrestri: Considerato che in Svizzera fino al 31 dicembre 2004 il peso totale effettivo massi- mo ammissibile per gli autoarticolati e gli autotreni carichi è di 34 tonnellate per tutti i tipi di trasporti, la Svizzera accorda alla Repubblica di Polonia i seguenti contingenti per veicoli carichi il cui peso totale effettivo supera 34 tonnellate ma non è superiore a 40 tonnellate: a) per il 2001 900 autorizzazioni, per il 2002 1800 autorizzazioni e per il 2003 e il 2004 2400 autorizzazioni all’anno nei trasporti transfrontalieri. Sono considerati trasporti transfrontalieri da una parte i trasporti di transito (un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci), dall’altra i trasporti di esportazione e di importazione (in entrambi i casi un viaggio di andata e ritorno con carico o scarico di merci sul territorio svizzero); i trasporti interni (cabotaggio) non sono ammessi nell’ambito dei contingenti; b) la tassa sui viaggi secondo il numero 1 è costituita dalla tassa sul traffico pe- sante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in base al peso mas- simo di 34 tonnellate e da una tassa media supplementare (TMS) fissa per la differenza tra 34 e 40 tonnellate:
RS 0.741.619.649.1
1 Dai testi originali inglese e polacco.
2003-0472 429
Contingenti nei trasporti stradali. Scambio di note con la Polonia RU 2004
la TMS per un contingente nei trasporti transfrontalieri secondo il numero 1 ammonta per il 2001 e il 2002 a 25 franchi all’anno e per il 2003 e il 2004 a
55 franchi all’anno.
Il Dipartimento ha l’onore di comunicare all’Ambasciata il consenso del Consiglio federale svizzero a quanto precede. Se il Governo della Repubblica di Polonia ap- prova quanto precede, la presente nota e la risposta della Repubblica di Polonia costituiscono un accordo tra i due Paesi che entrerà in vigore alla data della risposta e che potrà essere denunciato in ogni momento con preavviso di sei mesi. La validità di tale accordo scade al più tardi il 31 dicembre 2004.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per esprimere la sua alta considerazione all’Ambasciata della Repubblica di Polonia.»
In risposta a tale nota, il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Polonia ha l’onore di comunicare all’Ambasciata di Svizzera che il Governo della Repubblica di Polonia è d’accordo con la proposta menzionata sopra e che approva le condizioni ivi menzionate applicabili ai trasporti su strada con veicoli con un peso totale ammesso tra 34 e 40 tonnellate. La suddetta nota e la presente risposta costituiscono pertanto un accordo tra i due Governi, che entra in vigore alla data di notifica della presente risposta. L’accordo è valido al massimo fino al 31 dicembre 2004. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Polonia coglie questa occasione per esprimere la sua alta considerazione all’Ambasciata di Svizzera.