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AS 2004 4351

Ordinanza che modifica le tariffe d'imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette

Ordinanza che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette

del 24 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge federale del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco, ordina:

Art. 1 L’imposta per il tabacco trinciato secondo l’allegato III della legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Allegato III primo capoverso Aliquota d’imposta per chilogrammo (peso effettivo)

Prodotto Categoria di prezzo Prezzo al minuto per Aliquota d’imposta kg di peso effettivo Fr. Fr.

Trinciato 1 fino a 38.— 1.65

2 fino a 48.— 3.30

3 fino a 78.— 4.95

4 fino a 99.— 6.60

5 fino a 106.— 8.25

6 più di 106.— 9.90

Tabacco in rotoli – – 2.— e da masticare Tabacco da fiuto – – –.50 Spuntature da sigari – – 1.—

Art. 2 La tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette secondo l’allegato IV della legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

RS 641.311 1 RS 641.31

2004-1419 4351

Ordinanza che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato RU 2004 nonché per le sigarette e la carta da sigarette

Allegato IV primo capoverso L’imposta ammonta: – per le sigarette a 8,904 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno 15,279 centesimi il pezzo. – per la carta da sigarette a 1,5 centesimi il pezzo.

Art. 3 1 Fino al 30 novembre 2004 i produttori e gli importatori possono dichiarare alle vecchie aliquote d’imposta una quantità di sigarette vendute al vecchio prezzo equivalente alla quantità venduta in media bimestrale l’anno precedente aumentata del 10 per cento. Lo stesso vale per il tabacco trinciato, ma il termine si protrae fino al 31 dicembre 2004 e il periodo di riferimento è la media trimestrale dell’anno precedente. 2 Fino al 30 novembre 2004 le sigarette destinate all’esportazione sono assoggettate alle vecchie aliquote d’imposta. Lo stesso vale per il tabacco trinciato, ma il termine si protrae fino al 31 dicembre 2004. 3 Fino al 30 novembre 2004 le sigarette prodotte e importate al nuovo prezzo sono assoggettate alle nuove tariffe d’imposta. Lo stesso vale per il tabacco trinciato, ma il termine di protrae fino al 31 dicembre 2004.

4 Le fascette fiscali acquistate presso l’Amministrazione delle dogane prima del

1° ottobre 2004 restano valide sino al 31 dicembre 2004.

Art. 4 L’ordinanza del 24 aprile 19912 che modifica la tariffa d’imposta per il tabacco trinciato e l’ordinanza del 2 luglio 20033 che modifica la tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette sono abrogate.

Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 1991 1053 3 RU 2003 2463

Ordinanza che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato RU 2004 nonché per le sigarette e la carta da sigarette