AS 2004 4373
Legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicurazione malattie
Modifica dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20041, decreta:
I La legge federale del 21 giugno 20022 sull’adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicura- zione malattie è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 In deroga all’articolo 49 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie, i Cantoni partecipano alla copertura dei costi delle cure stazionarie prestate sul loro territorio nei reparti semiprivati e privati di ospedali pubblici o sussidiati dall’ente pubblico per l’ammontare delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone re- sidenti nel Cantone.
Art. 2 1 Sono dapprima fatturati all’assicuratore i costi secondo la tariffa dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; in seguito è dedotto il contributo dovuto dal Cantone. L’importo residuo è fatturato all’assicurato. 2 Gli ospedali inoltrano le fatture agli assicuratori dopo aver dedotto la partecipazio- ne cantonale.
3 Le modalità del conteggio fra Cantone e assicuratori sono di competenza canto-
nale.
2004-1047 4373
Adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all’interno RU 2004 dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicurazione malattie. LF
Art. 3 cpv. 3 3 La durata di validità della presente legge è prorogata fino all’entrata in vigore di una modifica della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2006.
II 1 La presente legge è dichiarata urgente secondo l’articolo 165 capoverso 1 della Co- stituzione federale e sottostà a referendum facoltativo a tenore dell’articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2005 con effetto sino al 31 dicembre 2006.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
4 RS 832.10