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AS 2004 447

Ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi

Ordinanza sull’assegnazione di contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

del 5 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge federale dell’8 ottobre 19991 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità, ordina:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l’assegnazione di contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educa- zione, formazione professionale e gioventù (programmi). 2 I contributi permettono a istituzioni, organizzazioni, imprese e singole persone la partecipazione ai programmi nella fase di transizione fino alla piena partecipazione della Svizzera.

Sezione 2: Partecipazioni sostenute e condizioni

Art. 2 Progetti multilaterali Le partecipazioni di istituzioni, organizzazioni e imprese svizzere a progetti multila- terali possono essere sostenute se: a. vi è un contratto vincolante tra la Commissione europea o l’agenzia naziona- le e il coordinatore del progetto; e b. il coordinatore del progetto ha dato la sua approvazione scritta alla parteci- pazione.

RS 414.513 1 RS 414.51; RU 2004 445

2003-2082 447

Contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi RU 2004 dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

Art. 3 Progetti e programmi di scambio 1 Le partecipazioni di scuole svizzere a progetti di scambi di classi del programma SOCRATES/COMENIUS possono essere sostenute se: a. la scuola partner è situata in un Paese che partecipa in veste ufficiale al pro- gramma; e b. sono previste visite reciproche delle classi della durata di almeno 14 giorni ognuna e con la partecipazione per visita di almeno dieci allievi di almeno

14 anni.

2 Le partecipazioni di scuole universitarie svizzere e scuole svizzere di carattere universitario allo scambio di studenti e insegnanti del programma SOCRATES/ERASMUS possono essere sostenute se un corrispondente contratto è stato concluso con l’istituzione partner associata ufficialmente al programma.

3 Le partecipazioni di singole persone al programma LEONARDO DA VINCI per

stage di formazione professionale possono essere sostenute se la persona: a. ha ottenuto un certificato di abilitazione professionale di grado secondario II da meno di 12 mesi; o b. studia presso una scuola universitaria o ha concluso i suoi studi da meno di

12 mesi.

Art. 4 Manifestazioni legate a un programma 1 Le visite preparatorie di rappresentanti di istituzioni, organizzazioni e imprese svizzere nei Paesi che partecipano in veste ufficiale ai programmi possono essere sostenute se servono allo scopo di avviare una collaborazione nell’ambito di un progetto secondo gli articoli 2 o 3. Tale regola si applica per analogia alle visite preparatorie in Svizzera. 2 Le partecipazioni di rappresentanti di scuole e autorità scolastiche svizzere ai corsi di perfezionamento del programma SOCRATES/COMENIUS possono essere soste- nute. 3 Le partecipazioni di rappresentanti di organizzazioni e servizi svizzeri in materia di gioventù ai corsi di perfezionamento del programma GIOVENTÙ possono essere sostenute.

Art. 5 Incarichi di insegnamento Le persone provenienti dalla Svizzera possono essere sostenute se assumono un incarico d’insegnamento in un’istituzione dell’Unione europea in materia di educa- zione, formazione professionale o gioventù e se tale attività rafforza la cooperazione e i contatti della Svizzera a livello europeo negli ambiti dell’educazione, della for- mazione professionale e della gioventù.

Contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi RU 2004 dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

Sezione 3: Contributi

Art. 6 Progetti multilaterali 1 L’importo concesso per la partecipazione a un progetto multilaterale corrisponde al massimo all’importo medio per partecipante conformemente al contratto di cui all’articolo 2 lettera a. Il contributo si limita ai costi del personale, del viaggio, del soggiorno, della comunicazione e del materiale causati direttamente ed esclusiva- mente dalla partecipazione al progetto. 2 Se nell’ambito di un progetto multilaterale è organizzata una manifestazione in Svizzera, può essere concesso un contributo ulteriore di al massimo 18 000 franchi per i costi del viaggio e del soggiorno dei partecipanti provenienti dai Paesi che partecipano in veste ufficiale al progetto.

Art. 7 Progetti e programmi di scambio

1 Per un progetto di scambio di classi del programma SOCRATES/COMENIUS, il

contributo massimo per le attività del progetto sul posto è di 2 300 franchi. Il contri- buto si limita ai costi del viaggio per le escursioni delle classi e ai costi del soggior- no degli accompagnatori durante la visita nonché ai costi della comunicazione e del materiale causati direttamente ed esclusivamente dalla partecipazione al progetto. I costi del viaggio causati dallo scambio di classi sono rimborsati separatamente; il rimborso è effettuato sulla base delle tariffe più vantaggiose dei trasporti pubblici.

2 Per

lo scambio di studenti e di insegnanti nel quadro del programma SOCRATES/ERASMUS i contributi non possono superare: a. 750 franchi per mese per una borsa di studio ERASMUS; b. 3 000 franchi per la partecipazione di un insegnante; il contributo si limita ai costi del viaggio, del soggiorno e del materiale causati direttamente ed e- sclusivamente dalla partecipazione.

3 Per gli stage di formazione professionale nell’ambito del programma LEONARDO

DA VINCI il contributo massimo è di 750 franchi al mese per una borsa di stage.

Art. 8 Manifestazioni legate a un programma 1 Il contributo massimo per una visita preparatoria è di 1 500 franchi; il contributo si limita ai costi del viaggio e del soggiorno. 2 Il contributo massimo per la partecipazione a un corso di formazione continua del programma SOCRATES/COMENIUS è di 2 300 franchi; il contributo si limita ai costi del viaggio e del soggiorno, alle tasse dei corsi e ai costi del materiale. 3 Il contributo massimo per la partecipazione a un corso di formazione continua del programma GIOVENTÙ è di 75 franchi per giorno di corso per i costi del soggior- no. I costi del viaggio sono rimborsati separatamente; il rimborso è effettuato sulla base delle tariffe più vantaggiose dei trasporti pubblici.

Contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi RU 2004 dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

Art. 9 Incarichi di insegnamento Il contributo per un incarico di insegnamento in un’istituzione dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale o gioventù non può superare le quote usuali nell’istituzione interessata.

Sezione 4: Assegnazione dei contributi e controllo

Art. 10 Domanda e decisione 1 La domanda per l’ottenimento di un contributo è presentata all’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio federale) mediante il relativo formulario.

2 L’Ufficio federale decide sull’assegnazione dei contributi.

Art. 11 Assegnazione 1 I contributi sono assegnati dall’Ufficio federale mediante contratto; trattandosi delle partecipazioni di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 4 emana una decisione.

2 Il contratto o la decisione stabiliscono:

a. l’importo assegnato; b. le condizioni dell’assegnazione del contributo; c. la durata del progetto; d. le modalità di versamento; e. le modalità e i termini della presentazione del rapporto.

Art. 12 Versamento I contributi sono versati in base alle spese effettive; le borse di cui all’articolo 7 capoversi 2 lettera a e 3 sono versate su base forfetaria.

Art. 13 Controllo L’Ufficio federale controlla l’utilizzo degli importi assegnati.

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Sezione 5: Entrata in vigore e validità

Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2007.

5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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