AS 2004 45
Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro
Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro)
dell’11 dicembre 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 13 capoverso 1, 14, 40 capoverso 1 lettera c e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 20031 sul tiro fuori del servizio, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile ai corsi di tiro fuori del servizio.
2 Sono corsi di tiro fuori del servizio:
a. i corsi per monitori di tiro; b. i corsi per monitori dei giovani tiratori; c. i corsi di ripetizione per monitori di tiro e monitori dei giovani tiratori; d. i corsi per giovani tiratori; e. i corsi di tiro per ritardatari; f. i corsi di tiro per «rimasti».
Art. 2 Subordinazione I corsi di tiro sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.
Art. 3 Libretto di servizio, libretto delle prestazioni militari e libretto di tiro La direzione del corso registra l’assolvimento dei corsi di tiro nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro; l’assolvimento del corso di tiro per «rima- sti» è registrato anche nel libretto di servizio.
RS 512.312 1 RS 512.31; RU 2003 5119
2003-0866 45
Ordinanza sui corsi di tiro RU 2004
Art. 4 Indennità per l’uso degli impianti di tiro 1 Qualora siano utilizzati impianti di tiro civili, i Comuni o le società di tiro ricevono le indennità giusta l’articolo 12 dell’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19952 concernente l’amministrazione dell’esercito. 2 Per l’organizzazione di corsi per giovani tiratori non è corrisposta alcuna di tali indennità.
Art. 5 Indennità Le indennità per i partecipanti ai corsi e i funzionari sono disciplinate nell’allegato.
Sezione 2: Corsi per monitori di tiro
Art. 6 Scopo dell’istruzione 1 I corsi per monitori di tiro a 300 m servono a istruire i monitori di tiro a 300 m.
2 I corsi per monitori di tiro a 25/50 m servono a istruire i monitori di tiro a 25/50 m.
3 L’istruzione è finalizzata segnatamente ad abilitare i futuri monitori di tiro a dirige- re gli esercizi di tiro federali conformemente all’ordinanza sul tiro.
Art. 7 Organizzazione I corsi per monitori di tiro sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.
Art. 8 Epoca e durata dei corsi I corsi per monitori di tiro hanno luogo ogni anno tra gennaio e aprile e durano due giorni.
Sezione 3: Corsi per monitori dei giovani tiratori
Art. 9 Scopo dell’istruzione 1 I corsi per monitori dei giovani tiratori servono a istruire i monitori dei giovani tiratori nel tiro a 300 m. 2 L’istruzione è finalizzata ad abilitare i futuri monitori dei giovani tiratori a dirigere autonomamente i corsi per giovani tiratori e a operare in qualità di monitori di tiro a
300 m.
2 RS 510.301.1
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Art. 10 Organizzazione I corsi per monitori dei giovani tiratori sono pianificati, organizzati e svolti dall’Aggruppamento Difesa.
Art. 11 Epoca e durata dei corsi I corsi per monitori dei giovani tiratori sono organizzati ogni anno e durano tre giorni feriali.
Art. 12 Alloggio e vitto I costi dell’alloggio e del vitto sono a carico dell’Aggruppamento Difesa.
Sezione 4: Corsi di ripetizione per monitori di tiro e monitori dei giovani tiratori
Art. 13 Scopo Per il perfezionamento dei monitori di tiro e dei monitori dei giovani tiratori sono organizzati corsi di ripetizione di una giornata.
Art. 14 Organizzazione I corsi di ripetizione sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affin- ché essi si svolgano secondo le regole.
Sezione 5: Corsi per giovani tiratori
Art. 15 Scopo dell’istruzione 1 Il corso per giovani tiratori a 300 m è un settore specifico dell’istruzione premili- tare. 2 L’istruzione è segnatamente finalizzata a fare in modo che i giovani tiratori siano in grado di maneggiare con sicurezza il fucile d’assalto e acquisiscano destrezza nel tiro in stand.
Art. 16 Organizzazione 1 I corsi per giovani tiratori sono organizzati dalle società di tiro riconosciute sotto la direzione dei monitori dei giovani tiratori e sono sottoposti alla vigilanza delle commissioni cantonali di tiro. 2 Essi possono essere svolti soltanto se vi partecipano almeno cinque giovani tiratori. L’ufficiale federale di tiro competente decide in merito alle eccezioni.
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Art. 17 Epoca 1 I corsi per giovani tiratori hanno luogo tra la metà di marzo e la fine di agosto.
2 È consentito iniziare gli esercizi di tiro soltanto dopo il rapporto d’istruzione della commissione di tiro.
Art. 18 Tiro di gara
1 Il corso per giovani tiratori si conclude con un tiro di gara.
2 La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) è competente per l’organizzazione del tiro di gara dei giovani tiratori. 3 La FST emana il regolamento per il tiro di gara dei giovani tiratori; tale regolamen- to sottostà all’approvazione dell’Aggruppamento Difesa.
Sezione 6: Corsi di tiro per ritardatari
Art. 19 Partecipanti Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito, o hanno eseguito ma non conformemen- te alle prescrizioni, il programma obbligatorio in una società di tiro riconosciuta, devono compiere il corso di tiro per ritardatari alla distanza di 300 m.
Art. 20 Organizzazione I corsi di tiro per ritardatari sono pianificati e organizzati dall’Aggruppamento Difesa, che li svolge in collaborazione con la FST.
Art. 21 Epoca I corsi di tiro per ritardatari hanno luogo ogni anno nel mese di novembre.
Art. 22 Chiamata dei partecipanti ai corsi Le autorità militari cantonali chiamano gli obbligati al corso di tiro per ritardatari mediante pubblicazione ufficiale.
Art. 23 Dispense Le autorità militari cantonali sono competenti per le dispense.
Art. 24 Diritto penale militare 1 Gli obbligati al corso di tiro per ritardatari soggiacciono al diritto penale militare.
2 Il comandante del corso dispone del potere disciplinare conformemente alla legi- slazione penale militare.
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Art. 25 Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro 1 La direzione dei corsi di tiro per ritardatari annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Devono essere allegati: a. il foglio di stand; b. il libretto di servizio; c. il libretto delle prestazioni militari o il libretto di tiro; d. se del caso, un certificato medico. 2 Nel rapporto vanno menzionate le cause dell’insufficiente destrezza al tiro e for- mulate eventuali proposte.
Sezione 7: Corsi di tiro per «rimasti»
Art. 26 Partecipanti Gli obbligati al tiro che non hanno ottenuto i risultati minimi richiesti nel program- ma obbligatorio devono compiere un corso di tiro per «rimasti» alla distanza di
300 m.
Art. 27 Organizzazione I corsi di tiro per «rimasti» sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.
Art. 28 Epoca e luogo dei corsi I corsi di tiro per «rimasti» sono organizzati al più tardi entro il 31 marzo dell’anno successivo in impianti di tiro ubicati in posizione centrale nei circondari di tiro federali. L’ufficiale federale di tiro competente stabilisce il luogo e le date dei corsi.
Art. 29 Chiamata dei partecipanti ai corsi Le autorità militari cantonali chiamano i tiratori «rimasti» mediante ordine di mar- cia.
Art. 30 Soldo e computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione Il corso di tiro per «rimasti» dà diritto al soldo conformemente all’articolo 38 capo- verso 1 dell’ordinanza del 29 novembre 19953 concernente l’amministrazione dell’esercito ed è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
3 RS 510.301
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Art. 31 Mancata entrata in servizio I tiratori «rimasti» non entrati in servizio vanno annunciati dal comandante del corso all’autorità militare del Cantone di domicilio.
Art. 32 Diritto penale militare
1 I tiratori «rimasti» soggiacciono al diritto penale militare.
2 Il comandante del corso dispone del potere disciplinare conformemente alla legi- slazione penale militare.
Art. 33 Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro La direzione dei corsi di tiro per «rimasti» annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 34 Esecuzione L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 35 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del DMF del 18 dicembre 19624 concernente i corsi per monitori di tiro; b. l’ordinanza del DMF del 2 novembre 19705 concernente i corsi facoltativi per giovani tiratori.
Art. 36 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
11 dicembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
4 Non pubblicata nella RU.
5 Non pubblicata nella RU.
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Allegato (Art. 5)
Elenco delle indennità
1 Indennità giornaliere
Sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti: a. 20 franchi per la partecipazione ai corsi per monitori dei giovani tiratori; b. 50 franchi per la partecipazione ai corsi per monitori di tiro e ai corsi di ripetizione.
2 Spese di viaggio
2.1 Una tessera di legittimazione per l’acquisto di un biglietto di 2a classe a
metà prezzo (tessera di legittimazione) per il viaggio in civile dal domicilio al luogo del corso e ritorno è consegnata: a. ai partecipanti ai corsi per monitori di tiro; b. ai partecipanti ai corsi per monitori dei giovani tiratori; c. ai partecipanti ai corsi di ripetizione. Per il viaggio dal domicilio al luogo del corso e ritorno, suddette persone ricevono un’indennità pari al costo del biglietto di 2a classe a metà prezzo.
2.2 I partecipanti ai corsi per monitori di tiro ricevono una seconda tessera di
legittimazione e una seconda indennità, se pernottano nel luogo di domicilio. 2.3 I partecipanti ai corsi per giovani tiratori e lo stato maggiore dei corsi per giovani tiratori possono ottenere tessere di legittimazione per recarsi a mani- festazioni esterne conformemente al programma del corso.
3 Funzionari
I funzionari esterni all’Amministrazione federale hanno diritto alle indennità conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre
20036 sull’organizzazione e sui compiti delle commissioni di tiro.
6 RS 512.313; RU 2004 55
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4 Indennità per perdita di guadagno
I partecipanti ai corsi per monitori dei giovani tiratori e ai corsi di tiro per «rimasti» ricevono un’indennità per perdita di guadagno conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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