AS 2004 4525
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del 15 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sul traffico pesante del 6 marzo 20001 è modificata come segue:
Art. 4 Riscossione della tassa forfetaria 1 Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfetaria. Essa ammonta annualmen- te a: franchi a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti 650 b. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t 2000 c. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t 3000 d. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 18 t 4000 e. per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h 10 f. per 100 kg peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa 8 2 Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfetaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d’un importo forfetario. Essa ammonta annualmente a: franchi a. per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t 20
1 RS 641.811
2004-1427 4525
Ordinanza sul traffico pesante RU 2004
b. per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepas- sano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t 10 3 Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all’esportazione, è riscossa una tassa forfetaria. Essa ammonta a: a. 20 franchi per un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2; b. 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli. 4 In singoli casi l’Amministrazione delle dogane può prevedere la riscossione di una tassa forfetaria per altri veicoli.
Art. 8 cpv. 2 lett. a e b, e 4 2 Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l’importo seguente: franchi a. per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi 23 b. per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi 35 4 Per ogni periodo fiscale l’importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.
Art. 11 Trasporti di legname 1 Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segna- tamente tronchi, legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capo- verso 1 lettera e e 14 capoverso 1.
2 Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l’amministra-
zione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 1.90 per m3 di le- gname greggio trasportato. L’importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell’importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo. 3 Il DFF stabilisce come i detentori e le detentrici di veicoli devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione.
Art. 12 cpv. 1 1 Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte, con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all’articolo 14 capoverso 1.
Ordinanza sul traffico pesante RU 2004
Art. 12a Impegno 1 L’agevolazione di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 viene concessa soltanto se i detentori a. chiedono tale agevolazione presso la Direzione generale delle dogane all’atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e b. si impegnano a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati negli articoli 11 o 12. 2 L’impiego illecito di veicoli per i quali i detentori hanno sottoscritto un impegno giusta il capoverso 1 comporta la revoca dell’agevolazione.
Art. 13 cpv. 7
7 Se il peso determinante giusta i summenzionati capoversi 1–6 oltrepassa quello
legale svizzero o il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazio- ne, oppure il peso totale del convoglio (art. 67 ONC2), fa stato il peso più basso; tuttavia esso può essere al massimo di 40 t.
Art. 14 cpv. 1
1 Per chilometro percorso e per tonnellata determinante, la tassa ammonta a:
a. 2,88 centesimi per la categoria fiscale 1; b. 2,52 centesimi per la categoria fiscale 2; c. 2,15 centesimi per la categoria fiscale 3.
Art. 15a Consegna gratuita dell’apparecchio di rilevazione 1 Per il primo equipaggiamento, la Direzione generale delle dogane consegna gratui- tamente ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio. Anche la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi è gratuita. 2 Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti alla Dire- zione generale delle dogane o a un ufficio da essa designato. 3 Le spese per il montaggio dell’apparecchio di rilevazione sono a carico del deten- tore. 4 In caso di sostituzione di apparecchi di rilevazione difettosi o non riparabili la Direzione generale delle dogane può partecipare alle spese d’officina insorte.
Art. 61 Utilizzazione dell’apparecchio di rilevazione Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi.
2 RS 741.11
Ordinanza sul traffico pesante RU 2004
Art. 62 Abrogato
II L’allegato 1 è modificato conformemente al testo allegato
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
15 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sul traffico pesante RU 2004
Allegato 1 (art. 14)
Categoria di tassa
a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)
Categoria di tassa 1 (EURO 1, EURO 0 o precedenti): La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle catego- rie di tassa 2 e 3.
Categoria di tassa 2 (EURO 2):
Prescrizioni sui gas di scarico
– Norma A (OEA 2 à partire dal 1.10.1993) con i valori limite sottoelencati particelle ≤ 0,15 / particelle ≤ 0,25 g/kWh – Direttiva 88/77/CEE3 nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Regolamento ECE n. 494, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – Regolamento ECE n. 83, emendamento 04 – Motori a gas senza certificato
Categoria di tassa 3 (EURO 3, EUR0 4 o successivi):
Prescrizioni sui gas di scarico
– Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A e se- guenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas) e seguenti – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A e seguenti
3 Secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41); indirizzo Internet:
4 Secondo l’allegato 2 OETV.
Ordinanza sul traffico pesante RU 2004
Prescrizioni sui gas di scarico
– Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A e se- guenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas) e seguenti – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A e se- guenti
b. Autoveicoli leggeri (peso totale ≤ 3,5 t)
Categoria di tassa 1: La categoria della tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie della tassa 2 e 3.
Categoria di tassa 2:
Prescrizioni sui gas di scarico
– Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Regolamento ECE n. 83, emendamento 04 – Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B
Categoria di tassa 3:
Prescrizioni sui gas di scarico
– Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A e seguenti – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fis- sati alla riga A e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limi- te fissati alla riga A e seguenti – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A e se- guenti – Regolamento ECE n. 49, Emendamento 03, valori limite fissati alla riga A e se- guenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A e seguenti