AS 2004 4577
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
del 27 ottobre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 1 lettera a della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo; in applicazione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi, ordina:
Art. 1 Competenza L’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) è competente per il rilascio di documenti di viaggio e visti di ritorno per stranieri.
Art. 2 Documenti di viaggio L’UFR rilascia i seguenti documenti di viaggio: a. titoli di viaggio per rifugiati; b. passaporti per stranieri; c. certificati d’identità per richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione o persone ammesse provvisoriamente; d. documenti di viaggio sostitutivi per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri.
Art. 3 Titolo di viaggio per rifugiati Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio
1951 sullo statuto dei rifugiati:
a. uno straniero riconosciuto dalla Svizzera come rifugiato; b. uno straniero che è stato riconosciuto come rifugiato da un altro Stato secondo la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, sempre
RS 143.5
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che abbia avuto luogo il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugia- ti ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo europeo del 16 ottobre 19805 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.
Art. 4 Passaporto per stranieri
1 Ha diritto a un passaporto per stranieri:
a. un apolide riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre
1954 sullo statuto degli apolidi;
b. uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio. 2 A uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri.
3 Lo statuto di apolide è menzionato nel passaporto.
Art. 5 Certificato d’identità e visto di ritorno 1 Un certificato d’identità con o senza un visto di ritorno è rilasciato a una persona bisognosa di protezione, a una persona ammessa provvisoriamente o a un richieden- te l’asilo per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, sempre che le condizioni richieste per l’entrata nello Stato di destinazio- ne siano adempiute. 2 Un certificato d’identità con un visto di ritorno è rilasciato a una persona sprovvi- sta di documenti bisognosa di protezione, ammessa provvisoriamente o a un richie- dente l’asilo: a. in caso di grave malattia o decesso di un congiunto; b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali; c. per gite scolastiche transfrontaliere. 3 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 2 lettera a i genitori, i fratelli e le sorelle, il coniuge e i figli. È equiparata al coniuge la persona che vive in unione duratura simile a quella coniugale.
4 A una persona ammessa provvisoriamente che possiede un documento di viaggio
del suo Stato d’origine o di provenienza è rilasciato, per i motivi menzionati nel capoverso 2, un visto di ritorno. Non è applicabile l’articolo 13 dell’ordinanza del 14 gennaio 19986 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri.
Art. 6 Documento di viaggio sostitutivo Per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile il rinvio nello Stato d’origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.
5 RS 0.142.305 6 RS 142.211
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Art. 7 Assenza di documenti 1 È considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d’origine o di provenien- za e: a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d’origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o b. per il quale l’ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.
2 Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai
richiedenti l’asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d’origine o di provenienza.
3 L’assenza di documenti è accertata dall’UFR nell’ambito dell’esame della
domanda.
Art. 8 Deposito di documenti di viaggio esteri 1 Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l’UFR gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri in suo possesso. 2 L’UFR riconsegna i documenti di viaggio depositati, quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero.
Art. 9 Effetti giuridici 1 I documenti di viaggio giusta l’articolo 2 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero. 2 Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è auto- rizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viag- gio. 3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza. 4 Il certificato d’identità per persone bisognose di protezione, ammesse provvisoria- mente o per richiedenti l’asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltanto se contiene un visto di ritorno valido.
Art. 10 Durata di validità
1 I documenti di viaggio sono validi:
a. il titolo di viaggio per rifugiati: cinque anni; b. il passaporto per stranieri: cinque anni; c. il certificato d’identità: un anno;
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d. il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un’entrata.
2 Per i bambini che al momento del rilascio non hanno ancora compiuto tre anni
d’età, la durata di validità del titolo di viaggio per rifugiati o del passaporto per stranieri è limitata a tre anni.
3 Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di un anno.
4 In circostanze particolari, l’UFR può stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato. 5 La durata di validità non può essere prorogata. Alla scadenza del termine di validi- tà, lo straniero può tuttavia chiedere un nuovo documento di viaggio.
Art. 11 Procedura 1 Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona davanti alla competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all’autorità cantonale degli stranieri all’attenzione dell’UFR. 2 Se possibile, la domanda deve essere presentata all’autorità cantonale degli stranie- ri sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell’inizio del viaggio previsto.
3 L’autorità cantonale degli stranieri trasmette la domanda e il suo preavviso
all’UFR. 4 L’UFR rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresen- tanze svizzere all’estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritor- no o l’entrata in Svizzera.
Art. 12 Archiviazione e distruzione di documenti 1 I documenti non più necessari, in particolare i documenti di viaggio che non pos- sono essere recapitati o non sono stati ritirati così come quelli restituiti, sono pro- posti all’Archivio federale per archiviazione. I documenti che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione, sono distrutti dall’UFR, con riser- va del capoverso 2. 2 I documenti di viaggio restituiti possono, su richiesta, essere resi inservibili e lasciati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.
Art. 13 Rifiuto 1 L’UFR rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se:
a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il pro- prio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, è suffi- ciente il consenso di un genitore. Se, in base alle circostanze, non si può
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senz’altro supporre che l’altro genitore sia d’accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest’ultimo; b. il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è in contrasto con una decisione pronunciata da un’autorità svizzera in base al diritto fede- rale o cantonale; c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto; d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un giudice svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata; e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL per un crimine o un delitto. 2 Se da una perizia o da una sentenza del giudice risulta che lo straniero ha contraf- fatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, l’UFR rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.
Art. 14 Perdita 1 Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamen- te anche per furto o distruzione completa. 2 Il titolare deve denunciare, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio al posto di polizia locale. Se è avvenuta all’estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomati- ca o consolare svizzera. Quest’ultima trasmette l’annuncio della perdita all’UFR.
3 Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha
annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.
4 Il documento di viaggio perde la sua validità con l’annuncio della perdita.
5 La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:
a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale; b. se la perdita è avvenuta all’estero: dall’Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all’annuncio di perdita dell’UFR.
Art. 15 Sostituzione 1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia. 2 I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.
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Art. 16 Ritiro
1 L’UFR ritira un documento di viaggio svizzero, se:
a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento; b. il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto revoca il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, si procede conformemente all’articolo 13 capoverso 1 lettera a; c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è per- seguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto; d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è prescritta né scontata; e. da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha con- traffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio. 2 I documenti di viaggio ritirati vanno restituiti all’UFR entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio ritirati, ma non restituiti, sono considerati persi. L’UFR li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.
Art. 17 Emolumenti 1 Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolu- mento. Fa eccezione all’obbligo dell’emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo.
2 Gli emolumenti ammontano a:
a. per il rilascio di un documento di viaggio franchi
1. per adulto 100
2. per bambino 50
b. per l’iscrizione di un visto di ritorno
1. per adulto 45
2. per bambino 22
3 L’UFR riscuote un emolumento forfetario di 100 franchi per documento, se il
documento di viaggio è stato perso o se è divenuto inservibile. 4 Per accertamenti approfonditi all’estero, l’UFR calcola l’emolumento in base al dispendio. Allo scopo applica la tariffa dell’ordinanza del 28 gennaio 20047 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere. 5 Le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono riscuotere un emolumento di
20 franchi al massimo per coprire le loro spese.
7 RS 191.11
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6 Le persone che non possono provvedere in modo sufficiente con i propri mezzi al loro sostentamento sono esentati, su domanda, dal pagamento dell’emolumento. La domanda va motivata e corredata dai necessari mezzi di prova.
Art. 18 Spese Le spese d’invio e d’imballaggio sono conteggiate separatamente.
Art. 19 Riscossione Gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell’accettazione della domanda.
Art. 20 Produzione dei documenti di viaggio L’UFR può affidare in tutto o in parte la produzione dei documenti di viaggio all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).
Art. 21 Sistema d’informazione per i documenti di viaggio 1 L’UFR gestisce un sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno a stranieri (ISR) ai sensi degli articoli 2–6.
2 L’ISR contiene i seguenti dati:
a. le generalità del richiedente, come cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, fotografia, cognome e nome dei ge- nitori, cognome e nome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero dell’incarto e numero personale; b. i dati relativi alla domanda, come la data della presentazione, la decisione sulla domanda; c. i dati relativi al documento di viaggio, come la data del rilascio e la durata di validità; d. la firma e il cognome e nome del rappresentante legale nel caso di documen- ti di viaggio rilasciati a stranieri minorenni o interdetti; e. il cognome coniugale, il nome in religione o il nome d’arte e i dati relativi a segni particolari, come disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che il documento di viaggio contenga queste indicazioni; f. i dati sui documenti di viaggio persi ai sensi dell’articolo 14. 3 Per verificare se il richiedente è segnalato per arresto secondo l’articolo 13 capo- verso 1 lettera e, avviene una consultazione automatica di RIPOL. 4 I dati rilevati dall’UFR secondo il capoverso 2 sono trattati dai collaboratori dell’UFR incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno. L’autorizzazione per consultare e trattare i dati in questione è disciplinata nell’allegato.
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5 L’UFR può rendere accessibili alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, i dati rilevati secondo il capoverso 2 conformemente all’allegato, sem- pre che tali autorità o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti legali: a. per la produzione di documenti di viaggio: l’UFCL; b. esclusivamente per l’esecuzione del controllo delle persone: i posti di confi- ne delle autorità di polizia dei Cantoni e il Corpo delle guardie di confine; c. esclusivamente per l’accertamento dell’identità e per la registrazione di annunci concernenti la perdita di documenti di viaggio: i posti di polizia designati dai Cantoni. 6 I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione sono cancellati dall’UFR.
Art. 22 Protezione dei dati
1 Ogni straniero può domandare per scritto all’UFR se nel sistema d’informazione
ISR sono elaborati dati che lo riguardano. 2 L’informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richieden- te memorizzati nel sistema d’informazione ISR. 3 Per rifiutare, limitare o differire l’informazione richiesta è applicabile l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati (LPD). 4 Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.
5 Le altre pretese degli interessati sono disciplinate dall’articolo 25 LPD.
Art. 23 Documenti di fortuna
1 Se, in seguito a un’interruzione presso l’UFCL, la produzione dei documenti di
viaggio non fosse possibile per un prolungato periodo di tempo, l’UFR può in via straordinaria rilasciare gratuitamente in loro vece un altro documento di viaggio idoneo (documento di fortuna).
2 Nel documento di fortuna occorre menzionare il genere del documento di viaggio
sostituito. 3 Un documento di fortuna rilasciato in luogo e vece del titolo di viaggio per rifugia- ti non dà al titolare il diritto di viaggiare nel suo Stato d’origine o di provenienza. 4 L’UFR informa i titolari dei documenti di fortuna sulla ripresa della produzione dei documenti di viaggio e rilascia loro, previa restituzione del documento di fortuna, un nuovo documento di viaggio. 5 Le disposizioni sul rifiuto, la perdita, la sostituzione e il ritiro di documenti di viaggio si applicano per analogia anche al documento di fortuna.
8 RS 235.1
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Art. 24 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’11 agosto 19999 concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri è abrogata.
Art. 25 Disposizioni transitorie Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicato il nuovo diritto.
Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2004.
27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 RU 1999 2368
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Allegato (art. 21 cpv. 4 e 5)
Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell’ISR
I dati elencati di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viag- gio (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati)
C = consultazione; T = trattamento e consultazione
Nome del campo dei dati Confederazione Can tone
Posti di polizia cant UFR Admin UFR User UFR lettori UFCL Cgcf
Record doc. di viaggio + banca dati
I. Dati del documento di viaggio
Tipo di documento di viaggio (art. 2 ODV) T T C C C C
Cognome (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Nome (i) (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Sesso (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Data di nascita (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Luogo di nascita (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Statura (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Fotografia (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Numero personale (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Data del rilascio (art. 21 cpv. 2 lett. c ODV) T T C C C C
Durata di validità (art. 21 cpv. 2 lett. c ODV) T T C C C C
Codice del Paese (art. 21 cpv. 2 lett. c ODV) T T C C C C
Numero del documento di viaggio (art. 21 cpv. 2 lett. c) E T C C C C
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Nome del campo dei dati Confederazione Can tone
Posti di polizia cant UFR Admin UFR User UFR lettori UFCL Cgcf
Autorità di rilascio (art. 21 cpv. 2 lett. c ODV) T T C C C C
Rappresentante legale dei minorenni o degli interdetti T T C C C C (art. 21 cpv. 2 lett. d ODV)
Registrazioni su richiesta del richiedente (art. 21 cpv. 2 lett. T T C C C C e ODV)
II. Dati supplementari nella banca dati
Dati sulla perdita di un documento di viaggio (art. 14 cpv. 1 T T C C C C e art. 21 cpv. 2 lett. f ODV)
Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registrazione T T C C C C di un documento di viaggio in RIPOL (art. 14 cpv. 5 ODV e art. 21 cpv. 2 lett. f)
Ritiro (art. 16 ODV) T T C C C C
Cittadinanza (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Indirizzo (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Cognome e nome dei genitori (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 21 cpv. 2 T T C C C C lett. a ODV)
Firma (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Numero dell’incarto (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV) T T C C C C
Presentazione della domanda (art 21 cpv. 2 lett. b) T T C C C C
Decisione sulla domanda (art 21 cpv. 2 lett. b) T T C C C C
Altri dati relativi alla domanda (art. 21 cpv. 2 lett. b) T T C C C C
Altri dati relativi allo statuto del documento di viaggio T T C C C C (art. 21 cpv. 2 lett. c)
Le firme dei rappresentanti legali nel caso di documenti di T T C C C C viaggio rilasciati a minorenni o interdetti (art. 21 cpv. 2 lett. d)
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Abbreviazioni: UFR Admin Ufficio federale dei rifugiati, Direzione della Sezione Svizzera tedesca 2 della Divisione dimora e ritorno (servizio competente dell’Ufficio federale dei rifugiati, art. 1 ODV) UFR User Ufficio federale dei rifugiati, collaboratori della Sezione Svizzera tedesca 2 della Divisione dimora e ritorno (servizio competente dell’Ufficio federale dei rifugiati, art. 1 e art. 21 cpv. 4 ODV) UFR lettori Ufficio federale dei rifugiati, collaboratori della Divisione dimora e ritorno (servizio competente dell’Ufficio federale dei rifugiati, art. 1 ODV) UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, produttore dei documenti di viaggio (art. 21 cpv. 5 lett. a ODV) Cgcf Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 21 cpv. 5 lett. b ODV) Posti di polizia Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci dei Cantoni concernenti documenti di viaggio persi (art. 14 cpv. 5 lett. a e art. 21 cpv. 5 lett. c ODV)
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