AS 2004 4627
Regolamento concernente l'impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale
Regolamento concernente l’impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale
Modifica del 9 giugno 2004
Approvata dal Consiglio federale il 1° ottobre 2004
La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale ordina:
I Il regolamento del 5 dicembre 19891 concernente l’impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale è modificato come segue:
Art. 1 cpv. 2 e 4 2 I mezzi derivanti dai contributi alla prevenzione degli infortuni sono utilizzati come segue: a. in primo luogo, per i temi prioritari fissati dal Fondo e per i progetti da esso commissionati; b. in secondo luogo, per i progetti che non rientrano in una delle categorie tematiche prioritarie; l’ordine di priorità delle domande è stabilito in base al presunto effetto del progetto.
4 Non sono erogati contributi strutturali a organizzazioni e associazioni.
Art. 2 cpv. 1 e 2
1 Le domande d’aiuto finanziario dirette al Fondo devono comprovare la necessità
del progetto presentato e giustificarne l’efficacia in materia di prevenzione d’infortuni. La Commissione amministrativa accoglie le domande relative a uno dei temi/programmi prioritari se: a. rientrano in una delle categorie stabilite; o b. diversi richiedenti raggruppano le loro attività per potenziare l’effetto dei programmi prioritari.
2 Le domande devono essere presentate unicamente per mezzo dell’apposito modulo
del Fondo di sicurezza stradale. Il documento può essere scaricato dal sito Internet2 oppure richiesto presso il Segretariato.
1 RS 741.816
2 www.verkehrssicherheitfonds.ch
2004-1962 4627
Impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale RU 2004
Art. 5 cpv. 1 e 3 frasi introduttive nonché cpv. 4 secondo periodo
1 Se i progetti sono pluriennali, i beneficiari devono presentare annualmente i
seguenti documenti: ... 3 Il Segretariato del Fondo di sicurezza stradale deve in ogni caso ricevere, appena possibile, ma al più tardi con il conteggio, un esemplare giustificativo di: ...
4 … Nel caso di documenti giustificativi basta un esemplare; il Segretariato può
esigere altri esemplari a destinazione della Commissione amministrativa.
Art. 6 Controllo
1 Il Segretariato è incaricato di seguire i progetti.
2 La Commissione amministrativa o il suo presidente può ordinare la verifica parti- colareggiata dei conti in base ai giustificativi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004.
9 giugno 2004 In nome della Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale: Il presidente, Werner Jeger
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