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AS 2004 4627

Regolamento concernente l'impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Regolamento concernente l’impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Modifica del 9 giugno 2004

Approvata dal Consiglio federale il 1° ottobre 2004

La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale ordina:

I Il regolamento del 5 dicembre 19891 concernente l’impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 4 2 I mezzi derivanti dai contributi alla prevenzione degli infortuni sono utilizzati come segue: a. in primo luogo, per i temi prioritari fissati dal Fondo e per i progetti da esso commissionati; b. in secondo luogo, per i progetti che non rientrano in una delle categorie tematiche prioritarie; l’ordine di priorità delle domande è stabilito in base al presunto effetto del progetto.

4 Non sono erogati contributi strutturali a organizzazioni e associazioni.

Art. 2 cpv. 1 e 2

1 Le domande d’aiuto finanziario dirette al Fondo devono comprovare la necessità

del progetto presentato e giustificarne l’efficacia in materia di prevenzione d’infortuni. La Commissione amministrativa accoglie le domande relative a uno dei temi/programmi prioritari se: a. rientrano in una delle categorie stabilite; o b. diversi richiedenti raggruppano le loro attività per potenziare l’effetto dei programmi prioritari.

2 Le domande devono essere presentate unicamente per mezzo dell’apposito modulo

del Fondo di sicurezza stradale. Il documento può essere scaricato dal sito Internet2 oppure richiesto presso il Segretariato.

1 RS 741.816

2 www.verkehrssicherheitfonds.ch

2004-1962 4627

Impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale RU 2004

Art. 5 cpv. 1 e 3 frasi introduttive nonché cpv. 4 secondo periodo

1 Se i progetti sono pluriennali, i beneficiari devono presentare annualmente i

seguenti documenti: ... 3 Il Segretariato del Fondo di sicurezza stradale deve in ogni caso ricevere, appena possibile, ma al più tardi con il conteggio, un esemplare giustificativo di: ...

4 … Nel caso di documenti giustificativi basta un esemplare; il Segretariato può

esigere altri esemplari a destinazione della Commissione amministrativa.

Art. 6 Controllo

1 Il Segretariato è incaricato di seguire i progetti.

2 La Commissione amministrativa o il suo presidente può ordinare la verifica parti- colareggiata dei conti in base ai giustificativi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004.

9 giugno 2004 In nome della Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale: Il presidente, Werner Jeger