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AS 2004 4811

Ordinanza sulle infermità congenite

Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)

Modifica del 17 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 secondo periodo 2 … Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’elenco ogni anno, sempre- ché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicurazione non ecce- dano complessivamente tre milioni di franchi all’anno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004.

17 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.232.21

2004-2061 4811

Ordinanza sulle infermità congenite RU 2004

4812

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