AS 2004 4811
Ordinanza sulle infermità congenite
Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)
Modifica del 17 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 secondo periodo 2 … Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’elenco ogni anno, sempre- ché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicurazione non ecce- dano complessivamente tre milioni di franchi all’anno.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004.
17 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.232.21
2004-2061 4811
Ordinanza sulle infermità congenite RU 2004
4812