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AS 2004 4871

Ordinanza della legge sulla ricerca

Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca)

Modifica del 24 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla ricerca è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 La Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (Segreteria di Stato) procede all’esame degli schizzi di progetto. A tal fine: a. incarica il Comitato direttivo formazione, ricerca e tecnologia di esaminare i programmi proposti dal profilo della loro importanza e della loro urgenza per l’esecuzione di compiti federali; b. valuta l’utilità dei risultati previsti secondo gli schizzi di progetto per gli uti- lizzatori e raccoglie per questo scopo i pareri degli ambienti interessati della politica e della società.

Art. 8e cpv. 3 3 Consulta la Segreteria di Stato sulla normativa prevista secondo il capoverso 2. Le normative contrattuali tra il Fondo nazionale svizzero e le istituzioni partecipanti sono giuridicamente vincolanti soltanto se sono approvate dalla Segreteria di Stato per quanto attiene alle condizioni poste dal DFI conformemente all’articolo 8c capoverso 3.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 420.11

2004-2179 4871

Ordinanza sulla ricerca RU 2004