AS 2004 4909
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura)
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla frutta e la verdura è modificata come segue:
Art. 9c cpv. 3
3 L’impianto deve avvenire entro 18 mesi dall’inoltro della domanda.
Art. 9d cpv. 1
1 L’importo dei contributi è calcolato come segue:
Fr./ha
Riconversione: Colture di ciliegie 14 000 Colture di prugne 14 000 Colture innovatrici: Colture di ciliegie da conserva 14 000 Colture di pesche e nettarine 14 000 Colture di mirabelle e regina claudia 14 000 Colture di prugne americano-giapponesi 22 000 Vigneti di uva da tavola 37 000 Colture di asparagi 12 000
1 RS 916.131.11
2004-2219 4909
Ordinanza sulla frutta e la verdura RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz