AS 2004 4911
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 maggio 19971 sul controllo del commercio dei vini è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 2 L’inventario delle scorte deve essere allestito ogni anno al 31 dicembre e inviato alla Direzione, debitamente firmato, entro il 31 gennaio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.146
2004-2025 4911
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini RU 2004
4912