Lexipedia

AS 2004 4955

Ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM)

Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio (OAMIS)

del 24 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoverso 3, 148h e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico dell’ido- neità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio.

Art. 2 Definizioni 1 È idoneo al servizio dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamen- te, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare o del servizio di protezione civile senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.

2 È idoneo a prestare servizio dal punto di vista medico chiunque è in grado di

prestare un servizio imminente.

Sezione 2: Autorità e competenze

Art. 3 Medico in capo dell’esercito Il medico in capo dell’esercito: a. vigila:

1. sull’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a

prestare servizio per quanto concerne il servizio militare,

RS 511.12

2003-1592 4955

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

2. sull’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio per quanto concer-

ne il servizio di protezione civile; b. provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari; c. è l’istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA); d. è competente per l’apprezzamento dell’idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamen- to è prescritto o previsto.

Art. 4 Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio 1 Per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio, il medico in capo dell’eser- cito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).

2 Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici

titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall’esercito. 3 Alle CVS è assegnato un segretariato per l’esecuzione dei lavori amministrativi.

Art. 5 Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio

1 Per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio sono competenti:

a. durante il servizio: i medici incaricati dell’assistenza medica della truppa; b. fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs) assunti a tale fine; c. per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l’IMA. 2 I medici incaricati dell’assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.

Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria

Art. 6 Domanda di apprezzamento medico

1 Possono presentare una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS:

a. per i militari che si trovano in servizio: i medici competenti per l’assistenza medica della truppa; b. per i militari e per i militi della protezione civile che non si trovano in ser- vizio:

1. la persona che deve essere esaminata;

2. il medico civile curante;

3. i medici della Sanità militare della BLEs e l’assicurazione militare;

4. le autorità militari di perseguimento penale;

5. le autorità competenti dell’amministrazione militare;

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

6. i comandanti della protezione civile e le autorità competenti della pro-

tezione civile;

7. le direzioni mediche di cliniche e ospedali;

8. l’organo di esecuzione del servizio civile.

2 La domanda, debitamente motivata e corredata dei necessari mezzi di prova, è

presentata per scritto alla Sanità militare della BLEs.

3 I medici competenti della Sanità militare della BLEs designano la CVS compe-

tente.

Art. 7 Chiamata 1 Chiunque deve sottoporsi all’apprezzamento di una CVS è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici. 2 Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all’apprez- zamento medico: a. dall’entrata in servizio per un servizio d’istruzione; b. dall’entrata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo; c. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio. 3 Se i certificati medici o gli altri rapporti contenuti negli atti sono sufficienti per l’apprezzamento medico, l’autorità competente può, con il consenso della persona interessata, rinunciare a una chiamata e decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 8 Accertamenti supplementari Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull’esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accerta- menti supplementari necessari.

Art. 9 Decisione 1 Le decisioni delle CVS sull’idoneità al servizio si fondano sulle direttive figuranti nell’allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente.

2 Il membro della CVS che non è d’accordo con la decisione può chiedere l’iscri-

zione delle sue obiezioni negli atti. 3 La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed è comunicata al richiedente.

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

Sezione 4: Protezione della personalità e trattamento dei dati

Art. 10 Tutela della sfera privata 1 Nell’ambito dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esami- nate.

2 La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve

essere esaminata.

Art. 11 Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale Tutte le constatazioni fatte in occasione dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.

Art. 12 Sistema d’informazione medica dell’esercito

1 La BLEs gestisce il Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) sotto

la direzione e la responsabilità del medico in capo dell’esercito. 2 Il MEDISA contiene dati medici di militari e di militi della protezione civile (alle- gato 2).

3 Il MEDISA contiene:

a. i dati del questionario medico della giornata informativa; b. i dati e le basi delle interviste e delle visite mediche, nonché i risultati dei test psicologici e psichiatrici eseguiti in occasione del reclutamento; c. certificati e perizie medici; d. certificati e pareri di specialisti non medici; e. documenti ufficiali; f. la corrispondenza scambiata con le persone che devono essere esaminate nonché con gli organi ufficiali e i medici interessati. 4 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabilisce in dettaglio i dati da rilevare e ne disciplina il trattamento. I dati rilevati dall’IMA non sono immessi nel MEDISA.

5 I documenti su supporto cartaceo sono distrutti dopo l’immissione dei dati nel

MEDISA. 6 Hanno accesso diretto ai dati personali degni di particolare protezione contenuti nel MEDISA esclusivamente gli organi competenti della Sanità militare della BLEs e dell’assicurazione militare, nonché i medici dei centri di reclutamento assunti in pianta stabile.

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

Art. 13 Durata della conservazione I dati sanitari sono conservati dalla BLEs per dieci anni a partire dal proscioglimento della pertinente classe d’età dall’obbligo di prestare servizio. Successivamente i dati contenuti nel MEDISA sono offerti all’Archivio federale. I documenti che non possono essere consegnati all’Archivio federale sono distrutti.

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 14 Principio, legittimazione al ricorso e legittimazione alla revisione 1 Sempre che l’articolo 39 della legge militare e le disposizioni della presente ordi- nanza non dispongono altrimenti, alla procedura di ricorso sono applicabili le dispo- sizioni della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa. 2 Hanno di massima il diritto di interporre un rimedio giuridico tutte le persone e tutti gli organi interessati ai sensi dell’articolo 6.

Art. 15 Spese La procedura di ricorso è gratuita.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione delle presente ordinanza. 2 Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell’esercito è autorizzato a emanare istruzioni.

Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L’ordinanza del 9 settembre 19984 concernente l’apprezzamento medico dell’ido-

neità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio è abrogata. 2 L’ordinanza del 10 aprile 20025 sul reclutamento è modificata secondo la versione dell’allegato 3.

3 RS 172.021 4 RU 1998 2656, 2002 723 5 RS 511.11

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1)

Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria e significato di tali decisioni dal punto di vista medico

Le decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare hanno il tenore e le conseguenze seguenti:

A. Persone soggette all’obbligo di leva

1. «Abile»:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una fun- zione conforme al profilo dei requisiti.

2. «Abile, inabile al tiro»:

la persona esaminata non ritira alcuna arma personale. L’aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, macchine da costruzione e simili).

3. «Rimandato al reclutamento complementare»:

l’accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento complementare.

4. «Rimandato di un anno»:

l’accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento dell’anno successivo.

5. «Rimandato di due anni»:

l’accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento che avrà luogo tra due anni.

6. «Inabile»:

la persona esaminata non presta servizio militare.

In totale, i rimandi non devono superare i quattro anni.

B. Militari non istruiti

1. «Abile»:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una fun- zione conforme al profilo dei requisiti.

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

2. «Abile, inabile al tiro»:

le persone equipaggiate con un’arma personale devono restituirla e non sono più obbligate al tiro. L’aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, mac- chine da costruzione e simili).

3. «Abile, inabile al servizio d’avanzamento»:

per motivi medici, la persona esaminata non può essere chiamata a un servi- zio d’avanzamento.

4. «Abile solo per l’istruzione e il supporto»:

la persona interessata può essere incorporata soltanto nel settore «Istruzione e supporto». L’idoneità alla marcia, l’idoneità a portare pesi e/o l’idoneità a sollevare pesi può essere lievemente o notevolmente limitata e la persona interessata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.

5. «Dispensato fino al …»:

è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la di- spensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l’obbligo di notificazione e l’obbligo di conser- vazione e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile.

6. «Dispensato fino al …, con nuovo apprezzamento»:

Come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata davanti alla CVS.

7. «Inabile»:

la persona esaminata non presta più servizio militare e lascia l’esercito.

I numeri 2, 3 e 4 possono essere combinati tra di loro.

C. Militari istruiti

1. «Abile»:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una fun- zione conforme al profilo dei requisiti.

2. «Abile, inabile al tiro»:

le persone equipaggiate con un’arma personale devono restituirla e non sono più obbligate al tiro. L’aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, mac- chine da costruzione e simili).

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

3. «Abile, inabile al servizio d’avanzamento»:

per motivi medici, la persona esaminata non può essere chiamata a un servi- zio d’avanzamento.

4. «Abile soltanto per l’istruzione e il supporto»:

la persona interessata può essere incorporata soltanto nel settore «Istruzione e supporto». L’idoneità alla marcia, l’idoneità a portare pesi e/o l’idoneità a sollevare pesi può essere lievemente o notevolmente limitata e la persona interessata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.

5. «Dispensato fino al …»:

è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la di- spensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l’obbligo di notificazione e l’obbligo di conser- vazione e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile.

6. «Dispensato fino al …, con nuovo apprezzamento»:

Come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata davanti alla CVS.

7. «Inabile»:

la persona esaminata non presta più servizio militare e lascia l’esercito.

I numeri 2, 3 e 4 possono essere combinati tra di loro.

D. Specialisti6 Tutte le decisioni di cui alla lettera C. Decisione supplementare:

8. «Abile, con restrizioni»:

L’idoneità alla marcia, l’idoneità a portare pesi e/o l’idoneità a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.

6 Designazione conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 concer- nente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21).

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

Allegato 2 (art. 12 cpv. 2)

Trattamento dei dati tramite il MEDISA

A. Provenienza dei dati

1. Dalle persone soggette all’obbligo di leva:

– questionario medico raccolto alla giornata informativa (formulario 3.4), – questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di recluta- mento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occa- sione, – scritti personali, – documenti medici (rapporti d’uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti). 2. Dalle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e dalle per- sone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile: – scritti personali, – documenti medici (rapporti d’uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).

3. Dai medici militari delle CVS:

– moduli sanitari.

4. Dai medici di truppa:

– moduli sanitari. 5. Dai medici impiegati, dai medici delle piazze d’armi e dai medici specialisti delle piazze d’armi: – documenti medici, – moduli sanitari.

6. Dai medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva o

persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare; – documenti medici (rapporti d’uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).

7. Dall’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM):

– scritti ufficiali, – documenti medici (rapporti d’uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).

8. Dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP):

– scritti ufficiali, – documenti medici (rapporti d’uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

B. Contenuto dei dati Il MEDISA contiene sempre: a. i dati del questionario medico della giornata informativa (dichiarazioni per- sonali dell’interessato): – malattie familiari, – situazione scolastica e professionale, – anamnesi della dipendenza, – malattie e infortuni, – valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare – nominativo dell’attuale medico di famiglia; b. i dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del recluta- mento: – dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]), – misure del corpo (peso, altezza), – capacità uditive e visive, – stato medico (visita: dell’apparato scheletrico, dei tessuti molli, degli organi cardiaci e polmonari, dell’addome, dell’organo genitale [soltanto per gli uomini]), – ECG, – esame del funzionamento polmonare, – dati psicologici e psichiatrici: – risultati dei test (risultati in cifre, nessun questionario), – rapporto medico degli specialisti, – capacità fisiche (risultati sportivi). Il MEDISA contiene, se disponibili: a. esami su base volontaria in occasione del reclutamento: – esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infe- ziologia), – radiografia del torace, – radiografia di altre strutture (su indicazione), – vaccinazioni; b. esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo); c. certificati e perizie di medici militari e civili: – certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all’obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs, – documenti medici di medici militari di scuole o corsi;

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

d. certificati o pareri di specialisti non medici: – fisioterapeuti, psicologi, servizi sociali, ecc., – familiari, datori di lavoro, patrocinatore, ecc.; e. documenti ufficiali (selezione): – giudice istruttore, uditore (domande relative all’idoneità al momento della fattispecie), – rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla resti- tuzione dell’arma); f. corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di leva, con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio di protezione civile: – in merito all’idoneità al servizio o all’idoneità a prestare servizio, – in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all’ob- bligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs; g. corrispondenza con organi ufficiali (selezione): – domande di carattere medico dell’assicurazione militare, – tassa d’esenzione dall’obbligo militare, – protezione civile.

C. Utenti dei dati a. Persone che trattano i dati: – medici e personale medico (assistenti medico-tecnici) dei centri di reclutamento, – medici e personale medico (infermieri) dei Centri medici della regione, – collaboratori del Servizio medico militare della BLEs; b. ulteriori persone con accesso diretto ai dati: – collaboratori dell’assicurazione militare; c. persone con accesso indiretto ai dati (cfr. art. 13): – la persona interessata o il suo rappresentante d’ufficio, – senza il consenso della persona interessata: – il medico militare curante della scuola o del corso, – il medico civile curante, – i giudici istruttori, gli uditori; – previo consenso della persona interessata: – le assicurazioni, – l’organo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, – i terzi (datori di lavoro, genitori ecc.).

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

Allegato 3 (art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 10 aprile 20027 sul reclutamento è modificata come segue:

Art. 12 Profilo attitudinale 1 Per il rilevamento del loro profilo attitudinale, le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte, nell’ambito di procedure di test, a esami e accertamenti riguar- danti: a. il loro stato di salute; b. le loro attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue compo- nenti di resistenza, forza, velocità e mobilità, nonché la capacità di coordi- namento conformemente a criteri di medicina sportiva. Le persone soggette all’obbligo di leva che ottengono la valutazione «ottimo» hanno diritto alla distinzione di sport militare; c. le loro attitudini intellettuali e la loro personalità: le attitudini intellettuali generali, la capacità di risolvere problemi, la capacità di concentrazione e d’attenzione, la flessibilità, la scrupolosità e l’autoconsapevolezza nonché le loro inclinazioni; d. la loro psiche: lo stato di salute psichica, il grado di assenza di disturbi an- siosi, di autoconsapevolezza e di resistenza allo stress, nonché la stabilità emotiva e la socievolezza; e. la loro competenza sociale: il comportamento e la sensibilità di cui le perso- ne soggette all’obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel gruppo; f. la loro idoneità: esami attitudinali specifici finalizzati all’accertamento dell’idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale ido- neità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a–f; g. il loro potenziale di base per funzioni di quadro:

1. per un impiego come sottufficiali,

2. per un impiego come sottufficiali superiori o ufficiali,

3. l’idoneità di base dei quadri alla funzione di quadro a contratto tempo-

raneo.

2 Per funzioni speciali che pongono esigenze elevate alle persone soggette

all’obbligo di leva per quanto concerne le attitudini fisiche, intellettuali e psichiche nonché la formazione preliminare, possono essere eseguiti ulteriori esami attitudinali

7 RS 511.11

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2004

e speciali. Gli esami hanno luogo durante le giornate di reclutamento, sempre che le condizioni locali e il tempo a disposizione lo consentano.

Art. 12a Accertamenti, esami e analisi 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, in collaborazione con i pertinenti organi specialistici scientifici, stabilisce: a. i requisiti per gli esami; b. le tabelle di valutazione; c. gli esami speciali. 2 Tutti gli accertamenti devono essere articolati in maniera da consentire all’autorità competente di individuare o di riconoscere precocemente un eventuale problema medico. 3 Per i test i cui risultati sono riassunti sotto forma di una valutazione complessiva per mezzo di apposite tabelle di valutazione, è registrata e trattata unicamente la valutazione complessiva. 4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito stabilisce in collaborazione con i pertinenti organi specialistici, le Forze terrestri e le Forze aeree: a. le funzioni per le quali devono essere sostenuti esami speciali; b. gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.

Art. 12b Profilo attitudinale per il servizio di promovimento della pace I contenuti degli esami per il reclutamento in vista del servizio di promovimento della pace corrispondono ai contenuti degli esami del profilo attitudinale in virtù dell’articolo 12, tenendo conto dei requisiti specifici per l’impiego nel servizio di promovimento della pace.

Art. 27, rubrica Dati di controllo

Art. 27a Dati medici del reclutamento 1 Per il trattamento dei dati sanitari sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 24 novembre 20048 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servi- zio e dell’idoneità a prestare servizio (OAMIS). I medici assunti dallo Stato maggio- re di condotta dell’esercito rilevano e trattano i dati sanitari per la durata del reclu- tamento (dati medici del reclutamento). Il detentore delle collezioni di dati è lo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 2 I dati sanitari del reclutamento sono inoltrati ai destinatari previsti dalla legge entro la settimana successiva. Le valutazioni mediche e i dati medici del reclutamento rilevati nei centri di reclutamento sono distrutti dopo detto inoltro.

8 RS 511.12; RU 2004 4955

Ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM) | Lexipedia | Lexipedia