AS 2004 5131
Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
RS 0.232.112.21; RU 1996 2810
Modifica del Regolamento di esecuzione Il 26 settembre 2001, l’Assemblea dell’Unione di Madrid ha adottato diverse modi- fiche al Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid ed al Protocollo. Le modifiche relative alle regole 7, 24.1)a e 34.1), 3) e 7 sono entrate in vigore il 4 ottobre 2001; tutte le altre modifiche sono entrate in vigore il 1° aprile 2002.
Traduzione1
Elenco delle regole Regola 16 Termine per notificare un rifiuto provvisorio in caso di opposizione Regola 20bis Licenze Regola 23 Divisione o fusione delle domande di base, delle registrazioni che ne risultano o delle registrazioni di base Regola 27 Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto Regola 34 Importo e pagamento degli emolumenti e tasse Regola 41 Istruzioni amministrative
Regola 1 Espressioni abbreviate Ai sensi di questo regolamento di esecuzione, (i) per «Accordo» deve intendersi l’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, riveduto a Stoccolma il 14 lu- glio 1967 e modificato il 28 settembre 19792; (ii) a (xvii) [Senza modifiche] (xviibis) per «parte contraente la cui designazione dipende dall’Accordo» deve intendersi una parte contraente designata in virtù dell’Accordo o, quando è stato iscritto un cambiamento di titolare e la parte contraente del titolare è
1 Dal testo originale francese (RO 2004 5131).
2 RS 0.232.112.3
2003-2311 5131
Registrazione internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione RU 2004
vincolata dall’Accordo, una parte contraente designata che è vincolata dall’Accordo; (xviii) [Senza modifiche] (xix) per «notifica di rifiuto provvisorio» deve intendersi una dichiarazione dell’Ufficio di una parte contraente designata, effettuata in conformità dell’articolo 5.1) dell’Accordo o dell’articolo 5.1) del Protocollo; (xixbis) per «invalidazione» deve intendersi una decisione dell’autorità competen- te (amministrativa o giudiziaria) di una parte contraente designata che revo- ca o annulla gli effetti, sul territorio di questa parte contraente, di una regi- strazione internazionale per tutti o parte dei prodotti o servizi coperti dalla designazione della suddetta parte contraente; (xx) a (xxvi) [Senza modifiche] (xxvibis) per «parte contraente del titolare» deve intendersi – la parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine, o – quando è stato iscritto un cambiamento di titolare, la parte contraente, o una delle parti contraenti, nei confronti della quale o delle quali il titola- re soddisfa le condizioni degli articoli 1.2) e 2 dell’Accordo o dell’arti- colo 2 del Protocollo per essere il titolare della registrazione internazio- nale; (xxvii) a (xxx) [Senza modifiche] (xxxi) per «istruzioni amministrative» deve intendersi istruzioni amministrative di cui alla regola 41.
Regola 2 Comunicazioni con l’Ufficio internazionale Le comunicazioni indirizzate all’Ufficio internazionale devono essere effettuate secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative.
Regola 3 Rappresentanza dinnanzi all’Ufficio internazionale (1) [Senza modifiche] (2) [Costituzione del mandatario] (a) La costituzione di un mandatario può essere fatta nella domanda internazio- nale o in una designazione successiva o una domanda di cui alla regola 25. (b) La costituzione di un mandatario può anche essere fatta in una comunicazio- ne separata che può riferirsi ad una o a più domande internazionali specifi- che o ad una o più registrazioni internazionali specifiche del medesimo de- positante o titolare. Tale comunicazione deve essere presentata all’Ufficio internazionale i) dal depositante, titolare o mandatario costituito, o ii) dall’Ufficio della parte contraente del titolare.
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La comunicazione deve essere firmata dal depositante o dal titolare, o dall’Ufficio tramite il quale è stata presentata. (3) a (6) [Senza modifiche]
Regola 6 Lingue (1) [Senza modifiche] (2) [Comunicazioni diverse dalla domanda internazionale] (a) Qualsiasi comunicazione riguardante una domanda internazionale dipenden- te esclusivamente dall’Accordo o riguardante la registrazione internazionale che ne risulta deve, fatta salva la regola 17.2)v) e 3), essere redatta in france- se; tuttavia, quando la registrazione internazionale che risulta da una doman- da internazionale dipendente esclusivamente dall’Accordo è o è stata oggetto di una designazione successiva in virtù del Protocollo si applicano le dispo- sizioni del punto b). (b) Qualsiasi comunicazione riguardante una domanda internazionale dipenden- te esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall’Accordo che dal Pro- tocollo, o riguardante la registrazione internazionale che ne è seguita deve, fatta salva la regola 17.2)v) e 3), essere redatta i) [Senza modifiche] ii) nella lingua applicabile in conformità alla regola 7.2) quando la comu- nicazione consiste in una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio annesso alla domanda internazionale in virtù della regola 9.5)f) o alla designazione successiva in conformità della regola 24.3)b)i); iii) [Senza modifiche] iv) [Senza modifiche] (3) [Iscrizione e pubblicazione] (a) e (b) [Senza modifiche] (c) Se una designazione successiva fatta in virtù del Protocollo è la prima fatta in virtù di tale Protocollo per quanto riguarda una specifica registrazione in- ternazionale, l’Ufficio internazionale effettua la pubblicazione di tale desi- gnazione successiva sul bollettino e, contemporaneamente, una pubblicazio- ne della registrazione internazionale in inglese ed una nuova pubblicazione della registrazione internazionale in francese. Detta designazione successiva è in seguito iscritta nel registro internazionale in francese e in inglese. L’iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione nel bollettino di tutti i dati che, in virtù del presente regolamento di esecuzione, devono esse- re oggetto contemporaneamente di un’iscrizione e di una pubblicazione, in relazione alla registrazione internazionale in questione sono fatte in francese e in inglese. (4) [Senza modifiche]
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Regola 7 Notifica di talune esigenze particolari (1) [Abrogato] (2) [Senza modifiche] (3) [Notifica] (a) Qualsiasi notifica di cui all’alinea 2) può essere fatta dalla parte contraente al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo o del proprio strumento di adesione al Proto- collo, nel qual caso tale notifica entra in vigore alla data di entrata in vigo- re del Protocollo per quanto riguarda la parte contraente da cui proviene. Tale notifica può anche essere fatta in seguito, nel qual caso essa entra in vigore tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Direttore generale, o a qualsiasi altra data successiva che vi sia indicata, per quanto riguarda le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la notifica entra in vigore o è successiva a tale data. (b) Qualsiasi notifica fatta in virtù dell’alinea 1), così come era in vigore pri- ma del 4 ottobre 2001, o dell’alinea 2) può essere ritirata in qualsiasi momento. L’avviso di ritiro deve essere comunicato al Direttore generale. Il ritiro diventa effettivo alla data in cui il Direttore generale riceve l’avviso di ritiro, o a qualsiasi data successiva indicata in tale avviso.
Regola 9 Requisiti relativi alla domanda internazionale (1) a (3) [Senza modifiche] (4) [Contenuto della domanda internazionale] (a) La domanda internazionale deve contenere o indicare i) il nome del depositante, indicato conformemente alle istruzioni ammi- nistrative, ii) l’indirizzo del depositante, indicato conformemente alle istruzioni am- ministrative, iii) il nome e l’indirizzo del mandatario, se ve ne è uno, indicati conforme- mente alle istruzioni amministrative, iv) quando il depositante desidera, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, beneficiare della priorità di un deposito precedente, una dichiarazione con la quale richieda la priorità di tale deposito, integrata dall’indicazione del nome dell’Ufficio presso il quale tale deposito è stato effettuato come pure dalla data e, se dispo- nibile, dal numero di tale deposito e, quando il deposito precedente non copre l’insieme dei prodotti e servizi elencati nella domanda inter- nazionale, dall’indicazione dei prodotti e servizi coperti dal deposito precedente, v) e vi) [Senza modifiche] vii) quando il colore è richiesto nella domanda di base o nella registrazione di base quale elemento distintivo del marchio, o quando il depositante desidera richiedere il colore quale elemento distintivo del marchio e il
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marchio contenuto nella domanda di base o la registrazione di base è a colori, un’indicazione che il colore è richiesto e un’indicazione, espres- sa in parole, del colore o della combinazione di colori richiesta e, quan- do la riproduzione fornita come stabilito al punto v) è in bianco e nero, una riproduzione a colori del marchio, viibis) quando il marchio che è oggetto della domanda di base o della registrazione di base consiste in un colore o in una combinazione di colori in quanto tali, un’indicazione di questo fatto, viii) a x) [Senza modifiche] xi) quando la domanda di base o la registrazione di base contiene una descrizione del marchio espressa in parole e il depositante desidera includere la descrizione o l’Ufficio d’origine esige l’inclusione della descrizione, la medesima descrizione; quando la suddetta descrizione è in una lingua diversa dalla lingua della domanda internazionale, la descrizione deve essere fornita nella lingua della domanda internazio- nale, xii) [Senza modifiche] xiii) i nomi dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione inter- nazionale del marchio, raggruppati secondo le classi appropriate della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ogni gruppo preceduto dal numero della classe e presentato nell’ordine delle classi di tale classificazione; i prodotti e servizi devono essere indicati con termini precisi, preferibilmente per mezzo di termini che figurano nell’elenco alfabetico della suddetta classificazione; la domanda inter- nazionale può contenere una limitazione dell’elenco dei prodotti e ser- vizi per quanto riguarda una o più o l’insieme delle parti contraenti designate; la limitazione può essere diversa per ciascuna parte contra- ente, xiv) l’ammontare degli emolumenti e tasse pagati e le modalità di pagamen- to, o le direttive per addebitare l’ammontare richiesto di emolumenti e tasse su un conto aperto presso l’Ufficio internazionale, e l’identità di chi effettua il pagamento o dà le direttive, e xv) le parti contraenti designate. (b) La domanda internazionale può contenere inoltre i) a iv) [Senza modifiche] v) quando il depositante desidera rinunciare alla protezione di una parte del marchio, un’indicazione di questo fatto e dell’elemento o degli ele- menti di cui non è richiesta la protezione. (5) [Contenuto suppletivo di una domanda internazionale]
a) Una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall’Accordo che dal Protocollo deve contenere il numero e la data della registrazione di base e una delle indicazioni seguenti:
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i) l’indicazione che il depositante ha uno stabilimento industriale o com- merciale reale ed effettivo sul territorio dello Stato contraente il cui Uf- ficio è l’Ufficio d’origine, o ii) se il depositante non ha alcuno stabilimento del genere sul territorio di uno Stato contraente vincolato dall’Accordo, l’indicazione che ha un domicilio sul territorio dello Stato il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine, o iii) se il depositante non ha alcuno stabilimento del genere né un domicilio sul territorio di uno Stato contraente vincolato dall’Accordo, l’indica- zione che è cittadino dello Stato il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine. b) Una domanda internazionale che dipende esclusivamente dal Protocollo deve contenere il numero e la data della domanda di base o della registrazio- ne di base e una o più delle indicazioni seguenti: i) se la parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine è uno Stato, l’indicazione che il depositante è cittadino di tale Stato; ii) se la parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine è un’organiz- zazione, il nome dello Stato membro di questa organizzazione di cui il depositante è cittadino; iii) l’indicazione che il depositante ha un domicilio sul territorio della parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine; iv) l’indicazione che il depositante ha uno stabilimento industriale o com- merciale reale ed effettivo sul territorio della parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine. c) Quando l’indirizzo del depositante indicato in conformità dell’alinea 4)a)ii) non è sul territorio della parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine ed è stato indicato in conformità del punto a)i) o ii) oppure del punto b)iii) o iv) che il depositante ha un domicilio o uno stabilimento sul territorio di questa parte contraente, tale domicilio o l’indirizzo del suddetto stabilimento deve essere indicato nella domanda internazionale. d) La domanda internazionale deve contenere una dichiarazione dell’Ufficio d’origine che certifichi i) la data in cui l’Ufficio d’origine ha ricevuto o, conformemente alla regola 11.1), si ritiene che abbia ricevuto dal depositante la richiesta per la presentazione della domanda internazionale all’Ufficio internazio- nale, ii) che il depositante nominato nella domanda internazionale e il deposi- tante nominato nella domanda di base o il titolare nominato nella regi-
strazione di base sono, a seconda del caso, una sola ed unica persona, iii) che qualsiasi indicazione di cui all’alinea 4)a)viibis) a xi) e contenuta nella domanda internazionale figura anche nella domanda di base o nel- la registrazione di base, a seconda del caso, iv) che il marchio oggetto della domanda internazionale è il medesimo che figura nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso,
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v) che, se il colore è richiesto quale elemento distintivo del marchio nella domanda di base o nella registrazione di base, la stessa richiesta figura nella domanda internazionale o che, se il colore è richiesto quale ele- mento distintivo del marchio nella domanda internazionale senza esser- lo stato nella domanda di base o nella registrazione di base, il marchio nella domanda di base o nella registrazione di base è proprio del colore o della combinazione di colori richiesta, e vi) che i prodotti e servizi indicati nella domanda internazionale sono coperti dall’elenco di prodotti e servizi che figurano nella domanda di base. e) Quando la domanda internazionale è fondata su più domande di base o regi- strazioni di base, la dichiarazione di cui al punto d) è considerata applicarsi a tutte queste domande di base ed a tutte queste registrazioni di base. f) Quando la domanda internazionale contiene la designazione di una parte contraente che ha effettuato la notifica prevista alla regola 7.2), la domanda internazionale deve contenere anche una dichiarazione di intenzione di uti- lizzare il marchio sul territorio di tale parte contraente; la dichiarazione è considerata come facente parte della designazione della parte contraente che la richiede e deve, come richiesto da tale parte contraente, i) essere firmata dal depositante stesso ed essere redatta su un modulo ufficiale separato allegato alla domanda internazionale, oppure ii) essere compresa nella domanda internazionale. (6) e (7) [Abrogati]
Regola 11 Irregolarità diverse da quelle relative alla classificazione dei prodotti e dei servizi o alla loro indicazione (1) a (3) [Senza modifiche] (4) [Irregolarità la cui correzione incombe all’Ufficio d’origine] (a) Se l’Ufficio internazionale i) constata che la domanda internazionale non soddisfa i requisiti di cui alla regola 2 o non è stata presentata sul modulo ufficiale prescritto dal- la regola 9.2)a), ii) constata che la domanda internazionale contiene una qualsiasi delle irregolarità di cui alla regola 15.1), iii) [Senza modifiche] iv) considera che la domanda internazionale contiene delle irregolarità rela- tive alla dichiarazione dell’Ufficio d’origine di cui alla regola 9.5)d), v) [Abrogato] vi) constata che la domanda internazionale non è firmata dall’Ufficio d’origine, vii) constata che la domanda internazionale non contiene la data e il numero della domanda di base o della registrazione di base, a seconda del caso,
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lo notifica all’Ufficio d’origine e ne informa contemporaneamente il deposi- tante. (b) [Senza modifiche] (5) [Senza modifiche] (6) [Altra irregolarità relativa alla designazione di una parte contraente in virtù del Protocollo] a) Quando, in conformità dell’articolo 3.4) del Protocollo, una domanda inter- nazionale è ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi dalla data di ricezione di tale domanda internazionale da parte dell’Ufficio d’origine e quando l’Ufficio internazionale considera che una dichiarazione di intenzio- ne di utilizzare il marchio è richiesta in conformità della regola 9.5)f) ma che essa fa difetto o non soddisfa le prescrizioni applicabili, l’Ufficio internazio- nale notifica tale fatto senza indugio e contemporaneamente al depositante ed all’Ufficio d’origine b) e c) [Senza modifiche] 7) [Senza modifiche]
Regola 14 Registrazione del marchio nel registro internazionale (1) [Registrazione del marchio nel registro internazionale] Quando l’Ufficio inter- nazionale ritiene che la domanda internazionale soddisfi le condizioni richieste, esso registra il marchio nel registro internazionale, notifica la registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti designate e ne informa l’Ufficio d’origine, e invia un certificato al titolare. Il certificato è inviato al titolare per il tramite dell’Ufficio d’origine quando questi lo desidera e quando ha informato l’Ufficio internazionale di questo fatto. (2) [Senza modifiche]
Regola 15 Data della registrazione internazionale (1) [Irregolarità che incidono sulla data della registrazione internazionale] (a) Quando la domanda internazionale ricevuta dall’Ufficio internazionale non contiene tutti i seguenti elementi: i) [Senza modifiche] ii) le parti contraenti designate, iii) una riproduzione del marchio, iv) l’indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, v) [Abrogato] la registrazione internazionale porta la data in cui l’ultimo degli ele- menti mancanti è pervenuto all’Ufficio internazionale; tuttavia, se l’ultimo degli elementi mancanti perviene all’Ufficio internazionale entro il termine di due mesi di cui all’articolo 3.4) dell’Accordo ed
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all’articolo 3.4) del Protocollo, la registrazione internazionale porta la data in cui la domanda internazionale in difetto è stata ricevuta o, con- formemente alla regola 11.1), si ritiene che sia stata ricevuta dall’Ufficio d’origine. (b) [Abrogato] (2) [Data della registrazione internazionale negli altri casi] In tutti gli altri casi, la registrazione internazionale porta la data che è stabilita conformemente all’artico- lo 3.4) dell’Accordo e all’articolo 3.4) del Protocollo.
Regola 16 Termine per notificare un rifiuto provvisorio in caso di opposizione (1) [Informazioni relative ad eventuali opposizioni] (a) Quando una dichiarazione è stata fatta da una parte contraente in virtù dell’articolo 5.2)b) e c), prima frase, del Protocollo e risulta che per quel che riguarda una data registrazione internazionale che designa tale parte contra- ente il termine di opposizione spirerà troppo tardi perché un rifiuto provviso- rio fondato su una opposizione possa essere notificato all’Ufficio internazio- nale entro la scadenza del termine di 18 mesi oggetto dell’articolo 5.2)b), l’Ufficio di tale parte contraente informa l’Ufficio internazionale del nume- ro, e del nome del titolare, di tale registrazione internazionale. (b) Quando, al momento della comunicazione delle informazioni di cui al punto a), sono note le date in cui il periodo di opposizione ha inizio e fine, tali date sono indicate nella comunicazione. Se, in quel momento, tali date non sono ancora note, esse sono comunicate all’Ufficio internazionale al più tardi simultaneamente ad ogni notifica di un rifiuto provvisorio fondato su una opposizione. (c) Quando si applica il punto a) e quando l’Ufficio oggetto di questo punto ha informato l’Ufficio internazionale, prima della scadenza del termine di
18 mesi oggetto del medesimo punto, che il termine per il deposito delle
opposizioni spirerà entro i 30 giorni che precedono la scadenza del termine di 18 mesi e della possibilità che siano depositate delle opposizioni nel corso di questi 30 giorni, un rifiuto provvisorio fondato su una opposizione depositata durante questi 30 giorni può essere notificato all’Ufficio internazionale entro un mese a decorrere dalla data del deposito dell’opposizione. (2) [Iscrizione e trasmissione delle informazioni] L’Ufficio internazionale iscrive sul registro internazionale le informazioni ricevute in conformità dell’alinea 1) e le trasmette al titolare
Regola 17 Rifiuto provvisorio e dichiarazione di concessione della protezione (1) [Notifica di rifiuto provvisorio] (a) Una notifica di rifiuto provvisorio può comprendere una dichiarazione che indica i motivi per cui l’Ufficio che effettua la notifica considera che la pro- tezione non può essere accordata nella parte contraente interessata («rifiuto provvisorio d’ufficio») o una dichiarazione secondo cui la protezione non
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può essere accordata nella parte contraente interessata poiché è stata deposi- tata un’opposizione oppure entrambe le dichiarazioni. (b) Una notifica di rifiuto provvisorio deve riferirsi ad una sola registrazione internazionale, essere datata ed essere firmata dall’Ufficio che effettua tale notifica. (2) [Contenuto della notifica] Una notifica di rifiuto provvisorio contiene o indica i) a iii) [Senza modifiche] iv) tutti i motivi sui quali è fondato il rifiuto provvisorio, accompagnati da un rinvio alle corrispondenti disposizioni essenziali della legge, v) quando i motivi su cui si fonda il rifiuto provvisorio si riferiscono ad un marchio che è stato oggetto di una domanda o di una registrazione e con cui il marchio che è oggetto della registrazione internazionale appare essere in conflitto, la data ed il numero di deposito, la data di priorità (all’occorrenza), la data ed il numero di registrazione (se sono disponibili), il nome e l’indirizzo del titolare ed una riproduzione di questo primo marchio, nonché l’elenco di tutti i prodotti e servizi o dei prodotti e servizi pertinenti che figu- rano nella domanda o la registrazione riguardante questo primo marchio, essendo convenuto che il suddetto elenco può essere redatto nella lingua del- la suddetta domanda o della suddetta registrazione, vi) sia che i motivi su cui è fondato il rifiuto provvisorio concernono la totalità dei prodotti e servizi, sia un’indicazione dei prodotti e servizi che sono inte- ressati, o che non sono interessati, dal rifiuto provvisorio, vii) il termine, ragionevole considerate le circostanze, per presentare una richie- sta di riesame o un ricorso riferito al rifiuto provvisorio d’ufficio o al rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione e, all’occorrenza, per presentare una risposta all’opposizione, preferibilmente con un’indicazione della data in cui il suddetto termine spira, nonché l’autorità competente per giudicare tale richiesta di riesame, tale ricorso o tale risposta, con l’indicazione, all’occorrenza, dell’obbligo di presentare la richiesta di riesame, il ricorso o la risposta tramite un mandatario che ha l’indirizzo sul territorio della parte contraente il cui Ufficio ha pronunciato il rifiuto. viii) [Abrogato] (3) [Condizioni supplementari riguardanti una notifica di rifiuto fondato su un’opposizione] Quando il rifiuto provvisorio è fondato su un’opposizione, o su
un’opposizione ed altri motivi, la notifica deve non soltanto soddisfare le condizioni richieste all’alinea 2) ma altresì indicare questo fatto nonché il nome e l’indirizzo dell’oppositore; tuttavia, nonostante l’alinea 2)v), l’Ufficio che fa la notifica deve, quando l’opposizione è fondata su un marchio che è stato oggetto di una domanda o di una registrazione, comunicare l’elenco dei prodotti e servizi su cui si fonda l’opposizione e può, inoltre, comunicare l’elenco completo dei prodotti e servizi di tale domanda precedente o di tale registrazione precedente, essendo convenuto che i suddetti elenchi possono essere redatti nella lingua della domanda precedente o della registrazione precedente.
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(4) [Iscrizione; trasmissione di copie delle notifiche] L’Ufficio internazionale iscrive il rifiuto provvisorio sul registro internazionale insieme ai dati che figurano nella notifica e con un’indicazione della data in cui la notifica è stata inviata all’Ufficio internazionale o è considerata esserlo stata in virtù della regola 18.1)d) e ne trasmette una copia all’Ufficio d’origine, se quest’ultimo ha comunicato all’Ufficio internazionale che desidera ricevere tali copie nello stesso tempo del titolare. (5) [Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio] (a) Un Ufficio che ha notificato all’Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio deve, una volta che le procedure davanti al suddetto Ufficio concernenti la protezione del marchio sono concluse, inviare all’Ufficio internazionale una dichiarazione indicante i) sia che la protezione del marchio è rifiutata nella parte contraente inte- ressata per tutti i prodotti e servizi, ii) sia che il marchio è protetto nella parte contraente interessata per tutti i prodotti e servizi richiesti, iii) sia i prodotti e servizi per i quali il marchio è protetto nella parte con- traente interessata. (b) Quando, a seguito dell’invio di una dichiarazione fatta conformemente al punto a), una nuova decisione incide sulla protezione del marchio, l’Ufficio, a condizione che sia a conoscenza di tale decisione, invia all’Ufficio inter- nazionale una nuova dichiarazione indicante i prodotti e servizi per i quali il marchio è protetto nella parte contraente interessata. (c) L’Ufficio internazionale iscrive sul registro internazionale ogni dichiarazio- ne ricevuta in virtù del punto a) o b) e ne trasmette una copia al titolare. (d) L’Ufficio di una parte contraente può, in una dichiarazione, notificare al Direttore generale il fatto che, conformemente alla legislazione della suddet- ta parte contraente, i) ogni rifiuto provvisorio notificato all’Ufficio internazionale è oggetto di un riesame da parte del suddetto Ufficio, che tale riesame è stato richie- sto o meno dal titolare, e ii) la decisione presa a seguito del suddetto riesame può essere oggetto di un nuovo riesame o di un ricorso dinnanzi all’Ufficio. Quando si applica questa dichiarazione e l’Ufficio non è in grado di comuni- care la suddetta decisione direttamente al titolare della registrazione inter-
nazionale interessato, l’Ufficio invia all’Ufficio internazionale, nonostante il fatto che tutte le procedure davanti al suddetto Ufficio concernenti la prote- zione del marchio possono non essere concluse, la dichiarazione di cui al punto a) immediatamente dopo la suddetta decisione. Ogni nuova decisione che incide sulla protezione del marchio è inviata all’Ufficio internazionale conformemente al punto b). (e) L’Ufficio di una parte contraente può, in una dichiarazione, notificare al Direttore generale il fatto che, conformemente alla legislazione della suddet- ta parte contraente, un rifiuto provvisorio d’ufficio notificato all’Ufficio
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internazionale non è suscettibile di riesame davanti al suddetto Ufficio. Quando si applica questa dichiarazione, ogni notifica di un rifiuto provviso- rio d’ufficio emessa dal suddetto Ufficio include una dichiarazione confor- memente al punto a)i) o iii). (6) [Dichiarazione di concessione della protezione] (a) Un Ufficio che non ha notificato alcun rifiuto provvisorio può, nel termine previsto dall’articolo 5.2) dell’Accordo o dall’articolo 5.2) a) o b) del Proto- collo, inviare all’Ufficio internazionale uno dei seguenti documenti : i) [Senza modifiche] ii) una dichiarazione indicante che l’esame d’ufficio è terminato e che l’Ufficio non ha rilevato alcun motivo di rifiuto ma che la protezione del marchio può ancora essere oggetto di un’opposizione o di osserva- zioni da parte di terzi; l’Ufficio indicherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni; iii) se una dichiarazione di cui al punto ii) è stata inviata, una nuova dichia- razione che indica che il termine accordato per fare opposizione è sca- duto senza che alcuna opposizione o osservazione sia stata presentata e che l’Ufficio ha pertanto deciso di accordare la protezione al marchio oggetto della registrazione internazionale. (b) [Senza modifiche]
Regola 18 Notifiche irregolari di rifiuto provvisorio (1) [Parte contraente designata in virtù dell’Accordo] (a) Una notifica di rifiuto provvisorio comunicata dall’Ufficio di una parte con- traente designata in virtù dell’Accordo non è considerata tale dall’Ufficio internazionale i) se essa non contiene nessun numero di registrazione internazionale, a meno che altre indicazioni contenute nella notifica non permettano di identificare la registrazione internazionale alla quale si riferisce il rifiu- to provvisorio, ii) [Senza modifiche] iii) se essa è indirizzata tardivamente all’Ufficio internazionale, cioè dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’iscrizione della registrazione internazionale o l’iscrizione della desi- gnazione successiva alla registrazione internazionale, essendo convenu- to che tale data è la medesima di quella dell’invio della notifica della registrazione internazionale o della designazione successiva. (b) Quando si applica il punto a), l’Ufficio internazionale trasmette ciononostan- te una copia della notifica al titolare, informa contemporaneamente il titolare e l’Ufficio che ha inviato la notifica di rifiuto provvisorio del fatto che que- sta notifica non è considerata come tale dall’Ufficio internazionale e ne indi- ca i motivi.
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(c) Se la notifica i) non è firmata a nome dell’Ufficio che l’ha comunicata, o non soddisfa le condizioni oggetto della regola 2 o la condizione stabilita dalla rego- la 6.2), ii) [Senza modifiche] iii) non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vi), iv) non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vii), o v) [Abrogato] vi) [Senza modifiche] l’Ufficio internazionale, salvo quando si applica il punto d), iscrive cionono- stante il rifiuto provvisorio nel registro internazionale. L’Ufficio internazio- nale invita l’Ufficio che ha comunicato il rifiuto provvisorio a inviare una notifica regolarizzata entro due mesi a decorrere dall’invito e trasmette al titolare una copia della notifica irregolare di rifiuto e dell’invito inviato all’Ufficio interessato. (d) Quando la notifica non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vii), il rifiuto provvisorio non è iscritto nel registro internazionale. Ciononostante, se una notifica regolarizzata è inviata entro il termine previsto al punto c), essa sarà considerata, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo, essere stata invia- ta all’Ufficio internazionale alla data in cui la notifica irregolare gli era stata inviata. Se la notifica non è regolarizzata entro questi termini, essa non è considerata come notifica di rifiuto provvisorio. In quest’ultimo caso, l’Ufficio internazionale informa contemporaneamente il titolare e l’Ufficio che ha inviato la notifica del fatto che la notifica di rifiuto provvisorio non è considerata come tale dall’Ufficio internazionale e ne indica i motivi. (e) Ogni notifica regolarizzata indica, quando lo permette la legislazione appli- cabile, un nuovo termine, ragionevole considerate le circostanze, per presen- tare una richiesta di riesame o un ricorso in relazione al rifiuto provvisorio pronunciato d’ufficio o al rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione e, all’occorrenza, per presentare una risposta all’opposizione, preferibilmente con un’indicazione della data di scadenza del termine. (f) L’Ufficio internazionale trasmette una copia di ogni notifica regolarizzata al titolare. (2) [Parte contraente designata in virtù del Protocollo] (a) L’alinea 1) si applica anche nel caso di una notifica di rifiuto provvisorio comunicata dall’Ufficio di una parte contraente designata in virtù del Proto-
collo, essendo convenuto che il termine di scadenza di cui all’alinea 1)a)iii) è il termine applicabile in conformità dell’articolo 5.2)a), b) oppure c)ii) del Protocollo. (b) [Senza modifiche] (c) Quando la notifica di rifiuto provvisorio è fatta in virtù dell’articolo 5.2)c)ii) del Protocollo senza che le condizioni dell’articolo 5.2)c)i) siano state soddi- sfatte, tale notifica di rifiuto provvisorio non è considerata tale. In questo
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caso, l’Ufficio internazionale trasmette ciononostante una copia della notifi- ca al titolare, informa contemporaneamente il titolare e l’Ufficio che ha inviato la notifica del fatto che la notifica di rifiuto provvisorio non è consi- derata tale dall’Ufficio internazionale e ne indica i motivi.
Regola 19 Invalidazioni in parti contraenti designate (1) [Senza modifiche] (2) [Iscrizione dell’invalidazione e informazione del titolare e dell’Ufficio interessa- to] L’Ufficio internazionale iscrive l’invalidazione nel registro internazionale con i dati che figurano nella notifica di invalidazione, e ne informa il titolare. L’Ufficio internazionale informa anche l’Ufficio che ha comunicato la notifica di invalidazio- ne della data in cui l’invalidazione è stata iscritta nel registro internazionale se tale Ufficio ha chiesto di ricevere queste informazioni.
Regola 20 Restrizione del diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale (1) [Comunicazione dell’informazione] (a) Il titolare di una registrazione internazionale o l’Ufficio della parte contraen- te del titolare può informare l’Ufficio internazionale che il diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale è stato ristretto, indicando, se è il caso, le parti contraenti interessate. (b) L’Ufficio di una parte contraente designata può informare l’Ufficio inter- nazionale che il diritto del titolare a disporre della registrazione internazio- nale è stato ristretto sul territorio di tale parte contraente. (c) L’informazione data conformemente al punto a) o b) deve consistere in un compendio dei fatti principali riguardanti tale restrizione. (2) [Ritiro parziale o totale della restrizione] Quando l’Ufficio internazionale è stato informato, in conformità dell’alinea 1), di una restrizione del diritto da parte del titolare di disporre della registrazione, la parte che ha comunicato tale informazione informa anche l’Ufficio internazionale di qualsiasi ritiro parziale o totale di tale restrizione. (3) [Iscrizione] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le infor- mazioni comunicate in virtù degli alinea 1) e 2) e ne informa il titolare, le parti contraenti designate interessate e, quando le informazioni sono state comunicate da un Ufficio, tale Ufficio. (4) [Abrogato]
Regola 20bis Licenze (1) [Domanda d’iscrizione di una licenza] (a) Una domanda d’iscrizione di una licenza deve essere presentata all’Ufficio internazionale tramite l’apposito formulario ufficiale, dal titolare o, se l’Ufficio ammette tale presentazione, dall’Ufficio della parte contraente del
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titolare o dall’Ufficio di una parte contraente nei confronti della quale la licenza è accordata. (b) La domanda deve indicare i) il numero della registrazione internazionale considerata, ii) il nome del titolare, iii) il nome e l’indirizzo del titolare della licenza indicati conformemente alle istruzioni amministrative, iv) le parti contraenti designate per le quali è accordata la licenza, v) il fatto che la licenza è accordata per tutti i prodotti e servizi coperti dal- la registrazione internazionale, o i prodotti e servizi per i quali è accor- data la licenza, raggruppati secondo le classi appropriate della classifi- cazione internazionale dei prodotti e dei servizi. (c) La domanda può anche indicare i) quando la persona cui è concessa la licenza è una persona fisica, lo Sta- to di cui il titolare della licenza è cittadino, ii) quando il titolare della licenza è una persona giuridica, la forma giuridi- ca di tale persona giuridica nonché lo Stato e, all’occorrenza, l’entità territoriale all’interno di tale Stato, in conformità della cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita, iii) il fatto che la licenza concerne solo una parte del territorio di una parte contraente determinata, iv) quando il titolare della licenza ha un mandatario, il nome e l’indirizzo del mandatario, indicati conformemente alle istruzioni amministrative, v) quando la licenza è una licenza esclusiva o una licenza unica, questo fatto, vi) all’occorrenza, la durata della licenza. d) La domanda deve essere firmata dal titolare o dall’Ufficio tramite il quale è stata presentata. (2) [Domanda irregolare] (a) Se la domanda d’iscrizione di una licenza non soddisfa le condizioni previste all’alinea 1)a), b) e d), l’Ufficio internazionale notifica tale fatto al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio. (b) Se l’irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica dell’irregolarità da parte dell’Ufficio internazionale, la domanda è considerata abbandonata e l’Ufficio internazionale notifica tale fatto con- temporaneamente al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Uffi- cio, a tale Ufficio e rimborsa tutte le tasse pagate all’autore del pagamento di queste tasse, dopo aver dedotto un importo corrispondente alla metà delle relative tasse di cui al punto 7 della tabella degli emolumenti e tasse.
(3) [Iscrizione e notifica] Quando la domanda soddisfa le condizioni previste all’alinea 1)a), b) e d), l’Ufficio internazionale iscrive la licenza nel registro inter- nazionale, con le informazioni contenute nella domanda, notifica questo fatto
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all’Ufficio delle parti contraenti designate per le quali è accordata la licenza e infor- ma contemporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio. (4) [Modifica o radiazione dell’iscrizione di una licenza] Gli alinea 1) a 3) si appli- cano mutatis mutandis a una domanda di modifica o di radiazione dell’iscrizione di una licenza. (5) [Dichiarazione in base alla quale l’iscrizione di una data licenza è priva di effetto] (a) L’Ufficio di una parte contraente designata a cui l’Ufficio internazionale notifica l’iscrizione di una licenza riguardante tale parte contraente può dichiarare che questa iscrizione è priva di effetto nella suddetta parte contraente. (b) La dichiarazione di cui al punto a) deve indicare i) i motivi per i quali l’iscrizione della licenza è priva di effetto, ii) quando la dichiarazione non riguarda tutti i prodotti e servizi cui si rife- risce la licenza, i prodotti e servizi che sono considerati, o quelli che non sono considerati, dalla dichiarazione, iii) le disposizioni essenziali corrispondenti della legge, e iv) se questa dichiarazione può essere oggetto di riesame o di ricorso. (c) La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all’Ufficio internazionale prima della scadenza di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui all’alinea 3) è stata inviata all’Ufficio interessato. (d) L’Ufficio internazionale iscrive sul registro internazionale qualsiasi dichia- razione fatta conformemente al punto c), e la notifica, a seconda che la domanda d’iscrizione della licenza sia stata presentata dal titolare o dall’Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio. (e) Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conforme- mente al punto a) è notificata all’Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e la notifica, a seconda che la domanda di iscri- zione della licenza sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddet- to titolare o al suddetto Ufficio. (6) [Dichiarazione in base alla quale l’iscrizione delle licenze nel registro inter- nazionale è priva di effetto in una parte contraente] (a) L’Ufficio di una parte contraente la cui legislazione non prevede l’iscrizione di licenze di marchi può notificare al Direttore generale che l’iscrizione delle licenze nel registro internazionale è priva di effetto in questa parte contraen- te.
(b) L’Ufficio di una parte contraente la cui legislazione non prevede l’iscrizione di licenze di marchi può, prima della data in cui questa regola entra in vigore o alla data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dall’Accordo o dal Protocollo, notificare al Direttore generale che l’iscrizione delle licenze nel registro internazionale è priva di effetto in questa parte contraente. Tale notifica può essere ritirata in ogni momento.
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Regola 23 Divisione o fusione delle domande di base, delle registrazioni che ne risultano o delle registrazioni di base (1) [Notifica della divisione della domanda di base o della fusione delle domande di base] Quando, durante il periodo di cinque anni oggetto dell’articolo 6.3) del Proto- collo, la domanda di base è divisa in più domande, o quando più domande di base sono fuse in una sola domanda, l’Ufficio d’origine notifica questo fatto all’Ufficio internazionale e indica i) [Senza modifiche] ii) [Senza modifiche] iii) il numero di ogni domanda che risulta dalla divisione o il numero della domanda che risulta dalla fusione. (2) [Senza modifiche] (3) [Divisione o fusione di registrazioni che risultano da domande di base o da registrazioni di base] Si applicano gli alinea 1) e 2), mutatis mutandis, alla divisione di qualsiasi registrazione che risulti dalla domanda di base o alla fusione di qualsiasi registrazione che risulti da domande di base se tale divisione o tale fusione è inter- venuta durante il periodo di cinque anni oggetto dell’articolo 6.3) del Protocollo, ed alla divisione della registrazione di base o alla fusione di registrazioni di base se tale divisione o tale fusione è intervenuta durante il periodo di cinque anni oggetto dell’articolo 6.3) dell’Accordo e dell’articolo 6.3) del Protocollo.
Regola 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale (1) [Capacità] (a) Una parte contraente può essere oggetto di una designazione successiva alla registrazione internazionale (in seguito detta «designazione successiva») quando, all’atto di tale designazione, il titolare soddisfa le condizioni previ- ste agli articoli 1.2) e 2 dell’Accordo o all’articolo 2 del Protocollo per esse- re il titolare di una registrazione internazionale. (b) Quando la parte contraente del titolare è vincolata dall’Accordo, il titolare può designare, in virtù dell’Accordo, qualsiasi parte contraente che è vinco- lata dall’Accordo. (c) Quando la parte contraente del titolare è vincolata dal Protocollo, il titolare può designare, in virtù del Protocollo, qualsiasi parte contraente che è vinco- lata dal Protocollo, a condizione che le suddette parti contraenti non siano entrambe vincolate dall’Accordo. (2) [Presentazione; modulo e firma] (a) Una designazione successiva deve essere presentata all’Ufficio internaziona- le dal titolare o dall’Ufficio della parte contraente del titolare; tuttavia i) quando si applica la regola 7.1), così come era in vigore prima del 4 ot- tobre 2001, la designazione deve essere presentata dall’Ufficio d’origine;
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ii) quando una o più parti contraenti sono designate in virtù dell’Accordo, la designazione successiva deve essere presentata dall’Ufficio della par- te contraente del titolare. (b) [Senza modifiche] (3) [Contenuto] (a) a (c) [Senza modifiche] (d) Quando la registrazione internazionale è fondata su una domanda di base, una designazione successiva fatta in virtù dell’Accordo deve essere accom- pagnata da una dichiarazione, firmata dall’Ufficio d’origine, certificante che questa domanda si è conclusa con una registrazione e indicante la data e il numero di questa registrazione, a meno che detta dichiarazione non sia già stata ricevuta dall’Ufficio internazionale. (4) [Senza modifiche] (5) [Irregolarità] (a) e (b) [Senza modifiche] (c) Nonostante i punti a) e b), quando le condizioni stabilite all’alinea 1)b) oppure c) non sono soddisfatte nei confronti di una o più delle parti contra- enti designate, la designazione successiva è considerata non contenere la designazione di tali parti contraenti, e tutti gli emolumenti complementari o le tasse individuali già pagati a nome di tali parti contraenti sono rimborsati. Se le condizioni dell’alinea 1)b) oppure c) non sono soddisfatte nei confronti di nessuna delle parti contraenti designate, si applica il punto b). (6) a (9) [Senza modifiche]
Regola 25 Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una radiazione (1) [Presentazione della domanda] (a) [Senza modifiche] (b) Fatto salvo il punto c), la domanda deve essere presentata dal titolare o dall’Ufficio della parte contraente del titolare; ciononostante, la domanda d’iscrizione di un cambiamento di titolare può essere presentata per il trami- te dell’Ufficio della parte contraente o di una delle parti contraenti indicate in questa domanda conformemente all’alinea 2)a)iv). (c) La domanda d’iscrizione di una rinuncia o di una radiazione non può essere presentata direttamente dal titolare se la rinuncia o la radiazione concerne una parte contraente la cui designazione dipende dall’Accordo. (d) Quando la domanda è presentata dal titolare, essa deve essere firmata dal titolare. Quando è presentata da un Ufficio, deve essere firmata da questo Ufficio e, quando l’Ufficio lo pretende, anche dal titolare. Quando la domanda è presentata da un Ufficio e quando questo Ufficio, senza preten-
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dere che la domanda sia firmata dal titolare, consente che sia firmata anche dal titolare, il titolare può firmare la domanda. (2) [Contenuto della domanda] (a) La domanda di iscrizione di una modifica o la domanda di iscrizione di una radiazione deve contenere o indicare, oltre la modifica o la radiazione richie- sta, i) e ii) [Senza modifiche] iii) nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internaziona- le, il nome e l’indirizzo, indicati in conformità delle istruzioni ammini- strative, della persona fisica o giuridica indicata nella domanda come nuovo titolare della registrazione internazionale (più avanti chiamato «nuovo titolare»), iv) nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internaziona- le, la parte contraente o le parti contraenti nei cui confronti il nuovo titolare soddisfa le condizioni previste negli articoli 1.2) e 2 dell’Accor- do o nell’articolo 2.1) del Protocollo per essere il titolare di una regi- strazione internazionale, v) nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internaziona- le, quando l’indirizzo del nuovo titolare indicato in conformità del pun- to iii) non è sul territorio della parte contraente o di una delle parti con- traenti, indicata in conformità del punto iv), e a meno che il nuovo titolare non abbia indicato che è cittadino di uno Stato contraente o di uno Stato membro di un’organizzazione contraente, l’indirizzo dell’azienda, o il domicilio, del nuovo titolare nella parte contraente o in una delle parti contraenti nei confronti della quale o delle quali costui soddisfa le condizioni richieste per essere titolare della registrazione internazionale, vi) nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale che non riguarda tutti i prodotti e servizi e neppure tutte le parti contra- enti designate, i prodotti e servizi e le parti contraenti designate che sono interessate dal cambiamento di titolare, e vii) [Senza modifiche] (b) e (c) [Senza modifiche] (3) e (4) [Senza modifiche]
Regola 26 Irregolarità nelle domande di iscrizione di una modifica o di iscrizione di una radiazione (1) e (2) [Senza modifiche] (3) [Domanda non considerata tale] Se le condizioni della regola 25.1)b) o c) non sono soddisfatte, la domanda non è considerata tale e l’Ufficio internazionale ne informa il mittente.
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Regola 27 Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto (1) [Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione] (a) A condizione che la domanda oggetto della regola 25.1)a) sia regolare, l’Ufficio internazionale iscrive senza indugio la modifica o la radiazione nel registro internazionale e notifica questo fatto agli Uffici delle parti contraenti designate nelle quali la modifica ha effetto o, nel caso di una radiazione, agli Uffici di tutte le parti contraenti designate, e ne informa contemporaneamen- te il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio. Quando l’iscrizione riguarda un cambiamento di titolare, l’Ufficio inter- nazionale deve anche informare l’ex titolare, se si tratta di un cambiamento globale di titolare, e il titolare della parte della registrazione internazionale che è stata ceduta o trasmessa, se si tratta di un cambiamento parziale di tito- lare. Quando la domanda di iscrizione di una radiazione è stata presentata dal titolare o da un Ufficio che non sia l’Ufficio d’origine durante il periodo di cinque anni di cui all’articolo 6.3) dell’Accordo ed all’articolo 6.3) del Protocollo, l’Ufficio internazionale informa anche l’Ufficio d’origine. (b) [Senza modifiche] (2) [Abrogato] (3) [Iscrizione della fusione di registrazioni internazionali] Quando la medesima persona fisica o giuridica è stata iscritta come titolare di due o più registrazioni internazionali che risultano da un cambiamento parziale di titolare, tali registrazioni sono fuse dietro richiesta della suddetta persona, presentata direttamente o per il tramite dell’Ufficio della parte contraente del titolare. L’Ufficio internazionale notifica questo fatto agli Uffici delle parti contraenti designate che sono interessate dalla modifica e ne informa contemporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, detto Ufficio. (4) [Dichiarazione in base alla quale un cambiamento di titolare è privo di effetto] (a) e (b) [Senza modifiche] (c) La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all’Ufficio internazionale prima della scadenza del termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui al punto a) è stata inviata all’Ufficio interessato.
(d) L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichia- razione fatta conformemente al punto c) e, a seconda del caso, iscrive come registrazione internazionale separata quella parte della registrazione inter- nazionale che è stata oggetto della suddetta dichiarazione, e notifica questo fatto, a seconda che la domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio al suddetto titolare o al sud- detto Ufficio, nonché al nuovo titolare. (e) Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conforme- mente al punto c) è notificata all’Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e, all’occorrenza, modifica il registro internazio-
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nale di conseguenza, e notifica questo fatto a seconda che la domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio, nonché al nuovo titolare. (5) [Dichiarazione in base alla quale una limitazione è priva di effetto] (a) L’Ufficio di una parte contraente designata a cui l’Ufficio internazionale notifica una limitazione della lista dei prodotti e servizi riguardante tale parte contraente può dichiarare che la limitazione è priva di effetto nella suddetta parte contraente. Questa dichiarazione ha come conseguenza che, nei con- fronti della suddetta parte contraente, la limitazione non si applica ai prodotti e servizi considerati dalla dichiarazione. (b) La dichiarazione di cui al punto a) deve indicare i) i motivi per i quali la limitazione è priva di effetto, ii) quando la dichiarazione non concerne tutti i prodotti e servizi cui si riferisce la limitazione, i prodotti e servizi considerati dalla dichiarazio- ne o quelli che non sono considerati dalla dichiarazione, iii) le disposizioni essenziali corrispondenti della legge, e iv) se questa dichiarazione può essere oggetto di riesame o di ricorso. (c) La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all’Ufficio internazionale prima della scadenza del termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui al punto a) è stata inviata all’Ufficio interessato. (d) L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichia- razione fatta conformemente al punto c) e la notifica, a seconda che la domanda di iscrizione della limitazione sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio. (e) Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conforme- mente al punto c) è notificata all’Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e la notifica, a seconda che la domanda di iscri- zione della limitazione sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio.
Regola 28 Rettifiche apportate al registro internazionale (1) e (2) [Senza modifiche] (3) [Rifiuto conseguente a una rettifica] Qualsiasi Ufficio di cui all’alinea 2) ha il diritto di dichiarare, in una notifica indirizzata all’Ufficio internazionale, che consi- dera che la protezione non può, o non può più, essere accordata alla registrazione internazionale così come rettificata. L’articolo 5 dell’Accordo o l’articolo 5 del Protocollo e le regole 16 a 18 si applicano mutatis mutandis, essendo convenuto che il termine per inviare la suddetta notifica è calcolato a decorrere dalla data dell’invio della notifica della rettifica all’Ufficio interessato. (4) [Periodo di tempo concesso per una rettifica] Nonostante l’alinea 1), un errore imputabile a un ufficio, la rettifica del quale inciderebbe sui diritti derivanti dalla registrazione internazionale, può essere rettificato solo se una domanda di rettifica è
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ricevuta dall’Ufficio internazionale entro nove mesi a decorrere dalla data di pubbli- cazione dell’iscrizione nel registro internazionale che è oggetto della rettifica.
Regola 32 Bollettino (1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali] a) L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti i) e ii) [Senza modifiche] iii) rifiuti provvisori iscritti in virtù della regola 17.4), indicando se il rifiu- to concerne tutti i prodotti e servizi o solo una parte di essi, ma senza l’indicazione dei prodotti e servizi interessati e senza l’indicazione dei motivi di rifiuto, delle dichiarazioni e delle informazioni iscritte in virtù della regola 17.5)c) e 6)b); iv) a vii) [Senza modifiche] viii) radiazioni effettuate in virtù della regola 22.2) o iscritte in virtù della regola 27.1) o della regola 34.3)d); ix) e x) [Senza modifiche] xi) informazioni iscritte in virtù delle regole 20, 20bis, 21, 22.2)a), 23, 27.3) e 4) e 40.3); xii) [Senza modifiche] b) e c) [Senza modifiche] (2) [Informazioni riguardanti esigenze particolari e talune dichiarazioni di parti contraenti, nonché altre informazioni generali] L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i) qualsiasi notifica fatta in virtù della regola 7 o della regola 20bis.6) e qualsia- si dichiarazione fatta in virtù della regola 17.5)d) od e); ii) e iii) [Senza modifiche] iv) qualsiasi notifica fatta in virtù della regola 34.2)b) o 3)a); v) l’elenco dei giorni in cui è previsto che l’Ufficio internazionale non sarà aperto al pubblico durante l’anno civile in corso e l’anno civile successivo. (3) a (4) [Senza modifiche]
Regola 34 Importo e pagamento degli emolumenti e tasse (1) [Importo degli emolumenti e tasse] L’importo degli emolumenti e tasse dovuti in virtù dell’Accordo, del Protocollo o del presente regolamento di esecuzione, salvo le tasse individuali, sono indicati nella tabella degli emolumenti e tasse che figura in allegato al presente regolamento di esecuzione del quale è parte integrante.
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(2) [Pagamenti] (a) Gli emolumenti e tasse che figurano nella tabella degli emolumenti e tasse possono essere pagati all’Ufficio internazionale dal depositante o dal titolare o, quando l’Ufficio della parte contraente del titolare accetta di percepirli e trasferirli ed il depositante o il titolare lo desidera, da tale Ufficio. (b) [Senza modifiche] (3) [Tassa individuale pagabile in due rate] (a) Una parte contraente che fa, o che ha fatto, una dichiarazione in virtù dell’articolo 8.7) del Protocollo può notificare al Direttore generale che la tassa individuale da pagare in relazione a una designazione di tale parte con- traente comprende due rate, la prima delle quali deve essere pagata al momento del deposito della domanda internazionale o della designazione successiva della detta parte contraente e la seconda a una data successiva che è stabilita conformemente alla legislazione di tale parte contraente. (b) In caso di applicazione del punto a), i riferimenti a una tassa individuale ai punti 2, 3 e 5 della tabella degli emolumenti e tasse vanno intesi come rife- rimenti alla prima rata della tassa individuale. (c) In caso di applicazione del punto a), l’Ufficio della parte contraente designa- ta interessata notifica all’Ufficio internazionale il momento in cui il paga- mento della seconda rata è dovuto. La notifica deve indicare i) il numero della registrazione internazionale considerata, ii) il nome del titolare, iii) la data limite per il pagamento della seconda rata della tassa individua- le, iv) quando l’ammontare della seconda rata dipende dal numero di classi di prodotti e servizi per i quali il marchio è protetto nella parte contraente designata considerata, il numero di tali classi. (d) L’Ufficio internazionale trasmette la notifica al titolare. Se la seconda rata della tassa individuale è pagata entro il termine applicabile, l’Ufficio inter- nazionale iscrive il pagamento nel registro internazionale e notifica tale fatto all’Ufficio della parte contraente considerata. Se la seconda rata della tassa individuale non è pagata entro il termine applicabile, l’Ufficio internazionale notifica tale fatto all’Ufficio della parte contraente considerata, radia la regi- strazione internazionale dal registro internazionale in relazione alla parte contraente considerata e notifica questo fatto al titolare.
(4) [Modalità di pagamento degli emolumenti e delle tasse all’Ufficio internaziona- le] Gli emolumenti e tasse sono pagati all’Ufficio internazionale secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative. (5) [Indicazioni che corredano il pagamento] Al momento del pagamento di un emolumento o di una tassa all’Ufficio internazionale, occorre indicare i) prima della registrazione internazionale, il nome del depositante, il marchio considerato e l’oggetto del pagamento;
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ii) dopo la registrazione internazionale, il nome del titolare, il numero della registrazione internazionale considerata e l’oggetto del pagamento. (6) [Data del pagamento] (a) Fatte salve la regola 30.1)b) e il punto b), un emolumento o una tassa è con- siderato pagato all’Ufficio internazionale il giorno in cui l’Ufficio inter- nazionale riceve l’importo dovuto. (b) Quando l’importo dovuto è disponibile su un conto aperto presso l’Ufficio internazionale e l’Ufficio ha ricevuto dal titolare del conto le istruzioni per operare il prelievo, l’emolumento o la tassa è considerato pagato all’Ufficio internazionale il giorno in cui l’Ufficio internazionale riceve una domanda internazionale, una designazione successiva, una domanda d’iscrizione di una modifica o l’istruzione di rinnovare una registrazione internazionale. (7) [Modifica dell’importo degli emolumenti e tasse] (a) Quando l’ammontare degli emolumenti e tasse che devono essere pagati per il deposito di una domanda internazionale è modificato tra, da un lato, la data in cui la richiesta di presentazione di una domanda internazionale all’Ufficio internazionale è ricevuta o è considerata essere stata ricevuta dall’Ufficio d’origine in virtù della regola 11.1)a) oppure c) e, d’altro lato, la data della ricezione da parte dell’Ufficio internazionale della domanda inter- nazionale, gli emolumenti e tasse applicabili sono quelli che erano in vigore alla prima di queste due date. (b) Quando una designazione in conformità della regola 24 è presentata dall’Ufficio della parte contraente del titolare e quando l’ammontare degli emolumenti e tasse che devono essere pagati per questa designazione è modificato tra, da un lato, la data di ricezione da parte dell’Ufficio della richiesta del titolare per la suddetta designazione e, d’altro lato, la data in cui la designazione è ricevuta dall’Ufficio internazionale, gli emolumenti e tasse applicabili sono quelli che erano in vigore alla prima di queste due date. (c) Quando si applica l’alinea 3)a), l’ammontare della seconda rata della tassa individuale che è in vigore alla data ulteriore considerata in questo alinea è applicabile. (d) Quando l’ammontare degli emolumenti e tasse che devono essere pagati per il rinnovo di una registrazione internazionale è modificato tra la data del pa- gamento e la data in cui il rinnovo deve essere effettuato, l’ammontare che è
applicabile è quello che era in vigore alla data del pagamento, o alla data considerata essere quella del pagamento in conformità della regola 30.1)b). Quando il pagamento avviene dopo la data in cui il rinnovo doveva essere effettuato, l’ammontare che è applicabile è quello che era in vigore a tale data. (e) Quando l’ammontare di qualsiasi emolumento o di qualsiasi tassa diversi dagli emolumenti e tasse di cui ai punti a), b), c) e d) è modificato, l’ammontare applicabile è quello che era in vigore alla data in cui l’emolumento o la tassa sono stati ricevuti dall’Ufficio internazionale.
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Regola 35 Valuta di pagamento (1) [Obbligo di utilizzare la valuta svizzera] Tutti i pagamenti dovuti in conformità di questo regolamento di esecuzione devono essere fatti all’Ufficio internazionale in valuta svizzera nonostante il fatto che, se gli emolumenti e tasse sono pagati da un Ufficio, questo Ufficio abbia potuto percepirli in valuta diversa. (2) [Senza modifiche]
Regola 36 Esenzione dalle tasse Le iscrizioni relative ai seguenti dati sono esenti da tasse: i) a vii) [Senza modifiche] viii) qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.8) o della regola 28.3), o qualsiasi dichiarazione in conformità della regola 17.5) o 6), della regola 20bis.5) o della regola 27.4) o 5), ix) a xii) [Senza modifiche]
Regola 38 Iscrizione dell’ammontare delle tasse individuali portato a credito delle parti contraenti interessate Qualsiasi tassa individuale pagata all’Ufficio internazionale nei confronti di una parte contraente che ha fatto una dichiarazione in conformità dell’articolo 8.7)a) del Protocollo, è accreditata sul conto di questa parte contraente presso l’Ufficio inter- nazionale nel mese che segue quello dell’iscrizione della registrazione internaziona- le, della designazione successiva o del rinnovo per il quale tale tassa è stata pagata oppure nel mese che segue quello dell’iscrizione del pagamento della seconda rata della tassa individuale.
Regola 40 Entrata in vigore; disposizioni transitorie (1) [Senza modifiche] (2) [Disposizioni transitorie generali] (a) [Senza modifiche] (b) Ai sensi della regola 34.7), gli emolumenti e tasse in vigore a qualsiasi data antecedente al 1° aprile 1996 sono gli emolumenti e tasse prescritti dalla re- gola 32 del regolamento di esecuzione dell’Accordo. (c) Nonostante la regola 10.1), quando, in conformità della regola 34.7)a), gli emolumenti e tasse pagati per il deposito di una domanda internazionale sono gli emolumenti e tasse prescritti per 20 anni dalla regola 32 del regola- mento di esecuzione dell’Accordo, non è dovuto un secondo versamento. (d) Quando, in conformità della regola 34.7)b), gli emolumenti e tasse pagati per una designazione successiva sono gli emolumenti e tasse prescritti dalla regola 32 del regolamento di esecuzione dell’Accordo, non si applica l’alinea 3). (3) [Senza modifiche]
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Regola 41 Istruzioni amministrative (1) [Istruzioni amministrative e materie trattate] (a) Il Direttore generale elabora istruzioni amministrative. Il Direttore generale può modificarle. Prima di stabilire o di modificare le istruzioni amministra- tive, il Direttore generale consulta gli Uffici che sono direttamente interessa- ti dalle istruzioni amministrative o dalle modifiche proposte. (b) Le istruzioni amministrative trattano questioni per le quali il presente rego- lamento di esecuzione rinvia esplicitamente a tali istruzioni e particolari relativi all’applicazione del presente regolamento di esecuzione. (2) [Controllo dell’Assemblea] L’Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare qualsiasi disposizione delle istruzioni amministrative, e il Direttore generale agisce in conseguenza. (3) [Pubblicazione ed entrata in vigore] (a) Le istruzioni amministrative e ogni modifica di cui sono oggetto vengono pubblicate nel bollettino. (b) Ciascuna pubblicazione precisa la data in cui entrano in vigore le disposizio- ni pubblicate. Le date possono essere differenti per disposizioni diverse, fermo restando che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della sua pubblicazione nel bollettino. 4) [Divergenza fra le istruzioni amministrative e l’Accordo, il Protocollo o il pre- sente regolamento di esecuzione] In caso di divergenza fra una disposizione delle istruzioni amministrative, da un canto, e una disposizione dell’Accordo, del Proto- collo o del presente regolamento di esecuzione, dall’altro, quest’ultima prevale.
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Istruzioni amministrative per l’applicazione dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo
Elenco delle istruzioni Parte prima: Definizioni Istruzione 1 Espressioni abbreviate Parte seconda: Moduli Istruzione 2 Domanda internazionale Istruzione 3 Designazione successiva alla registrazione internazionale Istruzione 4 Altri moduli ufficiali Istruzione 5 Moduli ufficiosi Parte terza: Comunicazioni con l’Ufficio internazionale; firma Istruzione 6 Comunicazioni per scritto; invio di più documenti in un unico plico Istruzione 7 Firma Istruzione 8 Comunicazioni per telecopia Istruzione 9 Originale della riproduzione o delle riproduzioni del marchio Istruzione 10 Ricevuta e data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale delle comunicazioni per telecopia Istruzione 11 Comunicazioni elettroniche; ricevuta e data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale di una trasmissione elettronica Parte quarta: Requisiti relativi ai nomi e agli indirizzi Istruzione 12 Nomi e indirizzi Istruzione 13 Indirizzo per la corrispondenza Parte quinta: Notifica di rifiuti provvisori Istruzione 14 Data d’invio di una notifica di rifiuto provvisorio Istruzione 15 Contenuto di una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione Parte sesta: Numerazione delle registrazioni internazionali Istruzione 16 Numerazione risultante da un mutamento parziale di titolare Istruzione 17 Numerazione risultante dalla fusione di registrazioni inter- nazionali Istruzione 18 Numerazione risultante da una dichiarazione per cui un cambiamento di titolare è privo di effetto Parte settima: Pagamento degli emolumenti e tasse Istruzione 19 Modalità di pagamento
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Parte prima Definizioni
Istruzione 1 Espressioni abbreviate a) Ai sensi di queste istruzioni amministrative, si deve intendere per: i) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo; ii) «regola», una regola del regolamento di esecuzione. b) Per queste istruzioni amministrative, un’espressione di cui alla regola 1 ha lo stesso significato che nel regolamento di esecuzione.
Parte seconda Moduli
Istruzione 2 Domanda internazionale a) Una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall’Accordo deve essere fatta sul modulo MM1. b) Una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo deve essere fatta sul modulo MM2. c) Una domanda internazionale dipendente sia dall’Accordo che dal Protocollo deve essere fatta sul modulo MM3.
Istruzione 3 Designazione successiva alla registrazione internazionale Una designazione successiva deve essere fatta sul modulo MM4.
Istruzione 4 Altri moduli ufficiali a) Una domanda d’iscrizione di un cambiamento di titolare deve essere fatta sul modulo MM5. b) Una domanda d’iscrizione di una limitazione della lista dei prodotti e servizi deve essere fatta sul modulo MM6. c) Una domanda d’iscrizione di una rinuncia deve essere fatta sul modulo d) Una domanda d’iscrizione di una radiazione deve essere fatta sul modulo e) Una domanda d’iscrizione di una modifica del nome o dell’indirizzo del tito- lare deve essere fatta sul modulo MM9. f) Una domanda d’iscrizione di una licenza deve essere fatta sul modulo
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g) Una domanda di modifica dell’iscrizione di una licenza deve essere fatta sul modulo MM14. h) Una domanda di radiazione dell’iscrizione di una licenza deve essere fatta sul modulo MM15.
Istruzione 5 Moduli ufficiosi a) Una domanda d’iscrizione di una modifica del nome o dell’indirizzo del mandatario può essere fatta sul modulo MM10. b) Una domanda di rinnovo di una registrazione internazionale può essere fatta sul modulo MM11. c) La comunicazione separata riguardante la costituzione di un mandatario, di cui alla regola 3.2)b), può essere fatta sul modulo MM12.
Parte terza Comunicazioni con l’Ufficio internazionale; firma
Istruzione 6 Comunicazioni per scritto; invio di più documenti in un unico plico a) Fatta salva l’istruzione 11.a), le comunicazioni indirizzate all’Ufficio inter- nazionale devono essere effettuate per scritto tramite una macchina da scri- vere o qualsiasi altra macchina e devono essere firmate. b) Se più documenti sono inviati in un medesimo plico, occorre allegarvi un elenco che permetta l’identificazione di ognuno di essi.
Istruzione 7 Firma Una firma deve essere manoscritta, stampata od impressa per mezzo di un bollo; essa può essere sostituita dall’apposizione di un sigillo oppure, per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche di cui all’istruzione 11.a), da un modo di identifica- zione convenuto tra l’Ufficio internazionale e l’Ufficio interessato.
Istruzione 8 Comunicazioni per telecopia Qualsiasi comunicazione può essere inviata all’Ufficio internazionale per telecopia, a condizione che quando la comunicazione deve essere presentata su un modulo ufficiale, tale modulo sia utilizzato per la comunicazione a mezzo telecopia.
Istruzione 9 Originale della riproduzione o delle riproduzioni del marchio a) Quando la domanda internazionale è inviata dall’Ufficio d’origine all’Ufficio internazionale per telecopia, l’originale della pagina del modulo ufficiale contenente la riproduzione o le riproduzioni del marchio, firmato dall’Ufficio d’origine e contenente indicazioni sufficienti a permettere l’identificazione della domanda internazionale a cui si riferisce, deve essere inviato all’Ufficio internazionale.
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b) Quando una domanda internazionale è inviata all’Ufficio internazionale per telecopia, l’esame da parte dell’Ufficio internazionale della conformità di tale domanda nei confronti delle prescrizioni applicabili ha inizio i) alla ricezione dell’originale se tale originale è ricevuto entro un mese a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione per tele- copia, oppure ii) allo spirare del termine di un mese di cui al punto i) se il suddetto origi- nale non è ricevuto dall’Ufficio internazionale entro tale termine.
Istruzione 10 Ricevuta e data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale delle comunicazioni per telecopia a) L’Ufficio internazionale informa, senza indugio e per telecopia, il mittente di qualsiasi comunicazione per telecopia della ricezione di tale comunica- zione e lo informa anche quando la telecopia ricevuta dall’Ufficio inter- nazionale è incompleta o illeggibile, a condizione che il mittente possa esse- re identificato e raggiunto per telecopia. b) Quando una comunicazione viene trasmessa per telecopia e, a causa della differenza di fuso orario tra la località da dove la comunicazione è trasmessa e Ginevra, la data in cui tale trasmissione ha avuto inizio è diversa dalla data in cui la comunicazione completa è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale, la data che precede, tra le due date, è considerata essere la data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale.
Istruzione 11 Comunicazioni elettroniche; ricevuta e data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale di una trasmissione elettronica a) Se un Ufficio lo desidera, le comunicazioni tra tale Ufficio e l’Ufficio inter- nazionale, compresa la presentazione della domanda internazionale, saranno effettuate attraverso mezzi elettronici in base alle modalità convenute tra l’Ufficio internazionale e l’Ufficio interessato. b) L’Ufficio internazionale informa, senza indugio e tramite una trasmissione elettronica, il mittente di qualsiasi trasmissione elettronica della ricezione di tale trasmissione e lo informa anche quando la trasmissione elettronica rice- vuta è incompleta o inutilizzabile per qualsiasi altro motivo, a condizione che il mittente possa essere identificato e raggiunto. c) Quando una comunicazione è effettuata attraverso mezzi elettronici e, a cau- sa della differenza di fuso orario tra la località da dove la comunicazione è effettuata e Ginevra, la data in cui tale trasmissione ha avuto inizio è diversa dalla data in cui la comunicazione completa è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale, la data che precede, tra le due date, è considerata essere la data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale.
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Parte quarta Requisiti relativi ai nomi e agli indirizzi
Istruzione 12 Nomi e indirizzi a) Nel caso di una persona fisica, il nome da indicare è il cognome o nome principale ed il o i nomi personali o nomi secondari della persona fisica. b) Nel caso di una persona giuridica, il nome da indicare è la denominazione ufficiale completa della persona giuridica. c) Quando un nome è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale nome deve essere indicato sotto forma di traslitterazione in caratteri latini la quale deve seguire la fonetica della lingua della domanda internazionale. Nel caso di una persona giuridica il cui nome è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale traslitterazione può essere sostituita da una traduzione nella lingua della domanda internazionale. d) Un indirizzo deve essere formulato nel modo abitualmente richiesto per sod- disfare una celere consegna postale e deve comprendere, per lo meno, tutte le unità amministrative pertinenti fino ad includere il numero civico, se que- sto esiste. Inoltre, possono essere indicati i numeri di telefono e di telecopia, un indirizzo elettronico nonché un indirizzo diverso per la corrispondenza.
Istruzione 13 Indirizzo per la corrispondenza Quando vi sono più depositanti, più nuovi proprietari o più titolari di licenza con indirizzi diversi, deve essere indicato un indirizzo unico per la corrispondenza. Quando tale indirizzo non è indicato, l’indirizzo per la corrispondenza è l’indirizzo della persona che è nominata per prima.
Parte quinta Notifica di rifiuti provvisori
Istruzione 14 Data d’invio di una notifica di rifiuto provvisorio Nel caso di una notifica di rifiuto provvisorio inviata per mezzo di un servizio posta- le, fa fede il timbro postale. Se il timbro postale è illeggibile o se fa difetto, l’Ufficio internazionale tratta la notifica come se essa fosse stata inviata 20 giorni prima della data in cui è stata ricevuta. Tuttavia, se la data di invio così determinata è anteceden- te ad ogni data di rifiuto e ad ogni data di invio menzionata nella notifica, l’Ufficio internazionale considera tale notifica come se fosse stata inviata a quest’ultima data. Nel caso di una notifica di rifiuto inviata tramite un’agenzia di consegna e recapito della corrispondenza, la data dell’invio è determinata dall’indicazione fornita da tale agenzia sulla base dei dati registrati riguardanti tale invio.
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Istruzione 15 Contenuto di una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione a) Una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione deve limitarsi agli elementi di cui alla regola 17.2) e 3). L’indicazione dei motivi su cui è fondato il rifiuto provvisorio, conformemente alla regola 17.2)iv), deve, oltre alla dichiarazione in base alla quale il rifiuto è fondato su un’opposizione, elencare in modo conciso i motivi dell’opposizione (per esempio, un conflit- to con un marchio precedente o con un altro diritto precedente o una lacuna di carattere distintivo). Quando l’opposizione è fondata su un conflitto con un diritto anteriore che non sia un marchio registrato o che è oggetto di una domanda di registrazione, questo diritto e, di preferenza, il proprietario di questo diritto, devono essere identificati nel modo più conciso possibile. La notifica non deve essere accompagnata da un memorandum o da documenti giustificativi. b) Tutti i documenti che corredano la notifica che non sono su fogli separati di formato A4 o che non si prestano ad essere numerati, nonché tutti gli atti che non sono di natura documentaria, quali campioni o imballaggi, non saranno iscritti e l’Ufficio internazionale potrà disporne.
Parte sesta Numerazione delle registrazioni internazionali
Istruzione 16 Numerazione risultante da un cambiamento parziale di titolare a) La cessione o qualsiasi altro trasferimento della registrazione internazionale riguardante una parte soltanto dei prodotti e servizi o talune soltanto delle parti contraenti designate è iscritta nel registro internazionale sotto il numero della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita. b) Qualsiasi parte ceduta o trasferita è radiata sotto il numero di detta registra- zione internazionale ed è oggetto di una registrazione internazionale separa- ta. Tale registrazione internazionale separata porta il numero, unito ad una lettera maiuscola, della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita.
Istruzione 17 Numerazione risultante dalla fusione di registrazioni internazionali La registrazione internazionale che risulta dalla fusione di registrazioni internaziona- li conformemente alla regola 27.3) porta il numero unito, all’occorrenza, ad una lettera maiuscola, della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita.
Registrazione internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione RU 2004
Istruzione 18 Numerazione risultante da una dichiarazione per cui un cambia- mento di titolare è privo di effetto La registrazione internazionale separata che è iscritta nel registro internazionale conformemente alla regola 27.4)e) porta il numero, unito ad una lettera maiuscola, della registrazione di cui una parte è stata ceduta o trasferita.
Parte settima Pagamento degli emolumenti e tasse
Istruzione 19 Modalità di pagamento Gli emolumenti e tasse possono essere pagati all’Ufficio internazionale i) per mezzo di un prelievo da un conto corrente aperto presso l’Ufficio inter- nazionale, ii) per mezzo di un versamento sul conto corrente postale svizzero dell’Ufficio internazionale o su qualsiasi conto bancario dell’Ufficio internazionale indi- cato allo scopo, iii) per mezzo di assegno bancario, iv) per mezzo di un versamento in contanti all’Ufficio internazionale.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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