AS 2004 5441
Ordinanza del DFI concernente gli indici del livello dei prezzi ed i premi minimi 2005 per il diritto alla riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia
Ordinanza del DFI concernente gli indici del livello dei prezzi ed i premi minimi 2005 per il diritto alla riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia
del 22 dicembre 2004
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 6, 7 e 19 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE), ordina:
Art. 1 Per il calcolo del reddito determinante sono applicabili ai singoli Stati membri della Comunità europea, all’Islanda e alla Norvegia i seguenti indici del livello dei prezzi (fattori di conversione):
Stato Indici del livello dei prezzi in fr. Valore di riferimento: Svizzera 100
Austria 72 Belgio 72 Danimarca 92 Finlandia 84 Francia 75 Germania 74 Gran Bretagna 77 Grecia 62 Irlanda 86 Islanda 93 Italia 68 Lussemburgo 73 Norvegia 93 Paesi Bassi 74 Portogallo 55 Spagna 62 Svezia 82
RS 832.112.51 1 RS 832.112.5
2004-2702 5441
Riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia. O del DFI RU 2004
Art. 2 Per il calcolo del diritto alla riduzione dei premi nei singoli Stati membri della Comunità europea, in Islanda e in Norvegia sono determinanti i seguenti premi:
Stato Premio per Premio per Premio per adulti giovani adulti bambini in franchi in franchi in franchi
Austria 380.– 327.– 104.– Belgio 426.– 369.– 116.– Danimarca 409.– 347.– 112.– Finlandia 418.– 354.– 114.– Francia 394.– 341.– 105.– Germania 395.– 367.– 106.– Gran Bretagna 400.– 345.– 112.– Grecia 232.– 204.– 68.– Irlanda 405.– 343.– 112.– Islanda 472.– 400.– 129.– Italia 338.– 295.– 95.– Lussemburgo 475.– 401.– 130.– Norvegia 488.– 415.– 133.– Paesi Bassi 536.– 455.– 150.– Portogallo 245.– 219.– 72.– Spagna 289.– 274.– 90.– Svezia 468.– 399.– 127.–
Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005 con effetto fino al 31 dicembre 2005.
22 dicembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin