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AS 2004 641

Regolamento del DFTCE concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Regolamento del DFTCE concernente il Fondo per lo spegnimento

Modifica del 16 dicembre 2003

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, sentita l’Amministrazione federale delle finanze, ordina:

I Il Regolamento del 21 febbraio 19851 del DFTCE concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari è modificato come segue:

Titolo Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Ingresso Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, sentita l’Amministrazione federale delle finanze,

Art. 2 Capitale versato

1 Il capitale K accumulato (appendice n. 4) è costituito per ogni impianto:

a. dal totale dei depositi; b. dalla partecipazione agli utili; c. dal valore nominale dei contratti d’assicurazione e dalle garanzie.

2 Sono dedotti dal capitale accumulato:

a. i pagamenti effettuati dal Fondo a favore dell’impianto; b. la quota di spese amministrative corrispondente all’impianto in questione. 3 Le partecipazioni agli utili comprendono gli interessi semplici e composti nonché i profitti e le perdite sul patrimonio del Fondo. Esse sono calcolate per ogni esercente entro il 31 dicembre dell’anno contabile e versate o addebitate sul suo conto.

1 RS 732.013.3

2003-1431 641

Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo spegnimento RU 2004

Art. 2a Spese amministrative

1 Per spese amministrative si intendono in particolare:

a. le diarie e le indennità per i membri della commissione; b. le spese del segretariato; c i costi di gestione del patrimonio (comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d’affari); d. le spese peritali; e. le spese dell’Ufficio federale dell’energia per le attività di sorveglianza sul Fondo; f. le spese decise dalla commissione; g. le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico del Fondo. 2 Non fanno segnatamente parte delle spese amministrative le spese degli esercenti per il calcolo dei loro costi di spegnimento.

Art. 2b Pagamento delle spese amministrative Le spese amministrative sono calcolate per ogni esercente al 31 dicembre dell’eser- cizio contabile e addebitate sul suo conto.

Art. 7 cpv. 1 1 La Commissione stabilisce i costi di spegnimento per la prima volta alla data di entrata in vigore del presente regolamento e li verifica ogni cinque anni.

Art. 8 cpv. 1 1 La Commissione fissa i contributi, di regola, per un periodo di tassazione quin- quennale, ogni volta nel primo anno dello stesso.

Art. 20 cpv. 1 lett. c, cpv. 3–5 1 I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere riconosciuti come contri- buti se: c. abrogata 3 Se le premesse non sono più soddisfatte a causa dell’insolvenza dell’assicuratore o del garante, la commissione revoca il suo riconoscimento. L’esercente tenuto a versare i contributi deve concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia, oppure versare entro un anno sotto forma di deposito il contri- buto coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie. La commissio- ne deve approvare la nuova assicurazione o garanzia. 4 In caso di disdetta dell’assicurazione o della garanzia, l’esercente tenuto a versare i contributi deve corrispondere sotto forma di deposito entro il termine di disdetta il contributo finora coperto con contratti di assicurazione o garanzie, oppure conclude-

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re una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia. La commissione deve approvare la nuova assicurazione o garanzia.

5 È fatto salvo l’articolo 10 capoverso 1.

Sezione 7 (art. 21 e 22) Abrogata

Art. 27 cpv. 3 e 4

3 Le risorse finanziarie del Fondo non possono essere investite in:

a. imprese tenute a versare i contributi; b. imprese con partecipazioni superiori al 20 % in un’impresa tenuta a versare contributi; c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica prodot- ta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono successi- vamente corrente elettrica. 4 Le restrizioni di cui al capoverso 3 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

16 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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