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AS 2004 655

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 14 gennaio 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 2 lett. d

2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:

d. devono essere sottoposti a un esame in caso di cambiamento del detentore i veicoli di cui nelle lettere b e c, se l’ultimo esame risale a più di un anno e la prima messa in circolazione a più di dieci anni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.

14 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelleria della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.41

2003-2419 655

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2004

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