AS 2004 655
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 14 gennaio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 2 lett. d
2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:
d. devono essere sottoposti a un esame in caso di cambiamento del detentore i veicoli di cui nelle lettere b e c, se l’ultimo esame risale a più di un anno e la prima messa in circolazione a più di dieci anni.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.
14 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelleria della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.41
2003-2419 655
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2004