AS 2004 741
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 28 gennaio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 66bis cpv. 1 1 L’articolo 37 capoversi 1 e 2 lettere a e b OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.
28 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.101
2003-2751 741
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2004
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