Lexipedia

AS 2004 815

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

del 28 gennaio 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 delle legge federale del 4 ottobre 19741 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di tasse per le prestazioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, compresi i punti di sostegno alle esportazioni ad esse aggregati, nonché il rimborso degli esborsi dell’unità ammini- strativa del Dipartimento federale degli affari esteri competente per la protezione consolare presso la centrale.

2 Sono fatte salve le seguenti regolamentazioni delle tasse di diritto speciale:

a. l’ordinanza del 20 maggio 19872 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; b. l’ordinanza del 20 settembre 20023 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri; c. l’ordinanza dell’11 agosto 19994 concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri; d. l’ordinanza del 27 ottobre 19995 sugli emolumenti in materia di stato civile; e. l’ordinanza del 30 ottobre 19856 sugli emolumenti nella navigazione marit- tima.

RS 191.11

2003-1609 815

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari RU 2004

Art. 2 Assoggettamento alle tasse 1 Chiunque sollecita o richiede una prestazione giusta l’articolo 1 capoverso 1 è tenuto a pagare una tassa e a rimborsare eventuali esborsi. 2 Se più persone hanno sollecitato o richiesto una prestazione, esse rispondono soli- dalmente per la tassa da pagare e per eventuali esborsi. 3 Nel caso della protezione consolare, una persona è assoggettata al pagamento delle tasse qualora le unità amministrative intervengano nel suo interesse anche senza il suo mandato.

Art. 3 Basi di calcolo 1 Le tasse sono calcolate in modo tale che il loro importo totale non superi i costi complessivi di un’unità amministrativa (copertura dei costi complessivi).

Art. 4 Fissazione della tariffa

1 La tariffa è stabilita in ragione del dispendio di tempo o forfettariamente.

2 Per le procedure dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, alla tarif- fa ordinaria può essere applicato un supplemento fino al 50 per cento.

Art. 5 Esborsi Per esborsi si intendono segnatamente: a. i costi per la consultazione di terzi; b. i costi per la ricerca di documentazione; c. i costi di trasmissione e di comunicazione; d. i costi di viaggio, trasporto, vitto e alloggio.

Art. 6 Esenzione dall’obbligo di pagare le tasse 1 Gli organi intercantonali, i Cantoni e i Comuni sono esentati dall’obbligo di pagare le tasse se a. garantiscono la reciprocità alla Confederazione e non possono a loro volta addebitare le tasse a terzi; e b. la prestazione non rientra nell’ambito della promozione dell’economia o del- la piazza economica. 2 La Fondazione Pro Helvetia, il Segretariato degli Svizzeri all’estero della Nuova società elvetica, Svizzera Turismo, Piazza economica svizzera nonché i promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione ai sensi della legge del 6 ottobre 20007 sulla promozione delle esportazioni sono esentati dall’obbligo di pagare le tasse, salvo che possano esigere da terzi una rimunerazione per la prestazione fornita dalla rappresentanza.

7 RS 946.14

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari RU 2004

3 Le autorità e le istituzioni esentate dall’obbligo di pagare le tasse in virtù dei capo- versi 1 e 2 devono indennizzare gli esborsi qualora questi ammontino nel singolo caso a più di 20 franchi.

Art. 7 Dilazione, riduzione e condono Le unità amministrative possono, per motivi importanti, concedere una dilazione oppure ridurre o condonare le tasse e gli esborsi, segnatamente: a. se l’assoggettato si trova in situazione di bisogno; b. in caso di prestazioni di interesse pubblico; c. in caso di presenza di reati quali rapimento, sottrazione di minore, violenza carnale, coazione, omicidio, sempre che i costi non siano assunti da terzi; d. in caso di ricerca di persone disperse.

Art. 8 Preventivo In caso di procedimenti o prestazioni onerosi, le unità amministrative o i promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente alla legge sulla promozione delle esportazioni informano previamente l’assoggettato in merito alle tasse e agli esborsi probabili.

Art. 9 Acconto; anticipi Le unità amministrative o i promotori delle esportazioni incaricati dalla Confedera- zione conformemente alla legge sulla promozione delle esportazioni possono esigere dall’assoggettato in casi motivati, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di ritardo nei pagamenti, un adeguato acconto o anticipo.

Art. 10 Fatturazione e decisione di tassazione

1 Le unità amministrative fatturano le prestazioni immediatamente dopo la loro

esecuzione. Per le prestazioni fornite dai punti di sostegno alle esportazioni con mandato di prestazioni dei promotori delle esportazioni incaricati dalla Confedera- zione conformemente alla legge sulla promozione delle esportazioni in favore di mandanti domiciliati in Svizzera, la fatturazione è eseguita dai promotori delle esportazioni. In casi motivati e su richiesta del mandante i punti di sostegno alle esportazioni possono effettuare la fatturazione anche direttamente. 2 Se una prestazione si protrae per oltre sei mesi e la tassa corrispondente ammonta a più di 500 franchi, è rilasciata una fattura intermedia e la tassa accumulata viene fatturata. 3 In caso di controversie circa le fatture le unità amministrative emettono una deci- sione di tassazione. Per le fatture dei punti di sostegno le competenti rappresentanze diplomatiche e consolari emettono una decisione di tassazione. 4 La decisione di tassazione può essere impugnata entro 30 giorni. La procedura è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari RU 2004

Art. 11 Scadenza

1 La tassa è esigibile:

a. in caso di prestazioni, alla presentazione della fattura; b. in caso di contestazione della fattura, con il passaggio in giudicato della rela- tiva decisione. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dal momento in cui la tassa è esigibile. Nel caso di tasse prelevate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera, il termine di pagamento è di 45 giorni dal momento in cui la tassa è esigibile. 3 Se il termine trascorre inutilizzato, l’unità amministrativa concede all’assoggettato, di norma tramite lettera raccomandata, una proroga di 20 giorni, indicando che in caso di mancato pagamento sarà incaricata della riscossione del credito l’Ammi- nistrazione federale delle finanze. 4 Con la proroga, l’assoggettato è costituito in mora. L’interesse di mora è del cinque per cento.

Art. 12 Riscossione 1 All’estero, le tasse sono riscosse in moneta locale. Nei Paesi con valuta non con- vertibile le tasse possono, dopo consultazione della Direzione delle risorse e della rete esterna, essere riscosse in un’altra valuta. 2 I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente alla legge sulla promozione delle esportazioni si occupano della riscossione delle tasse per le prestazioni fornite su loro mandato dai punti di sostegno alle esportazioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari in favore di mandanti domiciliati in Svizzera

Art. 13 Prescrizione

1 Il diritto alla tassa si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

3 Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere a ogni interruzione.

Sezione 2: Riscossione delle tasse

Art. 14 Tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nonché dei punti di sostegno alle esportazioni ad esse aggregati 1 Le tasse per legalizzazioni, attestazioni, certificati, lettere di raccomandazione e depositi sono riscosse conformemente alla tariffa dell’allegato. 2 Sono calcolate in ragione del dispendio di tempo le tasse per le altre prestazioni, segnatamente per:

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari RU 2004

a. ricerca di documentazione, ottenimento di perizie; b. traduzione, compresa l’attestazione di esattezza; c. attestazione dell’esattezza di traduzioni o di copie fatte da terzi; d. incasso e trasmissione di denaro; e. consulenza su questioni di diritto civile e di diritto di cittadinanza; f. rapporti speciali e informazioni di carattere giuridico; g. promozione dell’economia e delle esportazioni: primo colloquio, presenta- zione delle prestazioni, definizione dei bisogni, consulenza individuale, ela- borazione di proposte di soluzione, consigli e altre prestazioni conforme- mente all’approvvigionamento di base nella promozione dell’economia e delle esportazioni, nonché analisi di mercato, mediazione di contatti, elabo- razione di progetti, assistenza a delegazioni e fiere e altre prestazioni fornite solitamente dai punti di sostegno alle esportazioni; h. prestazioni nell’ambito della protezione consolare.

3 La tassa di cui al capoverso 2 ammonta per mezz’ora o frazione di mezz’ora a

75 franchi.

4 Per informazioni semplici o disbrighi giusta il capoverso 2 che richiedono un onere di lavoro inferiore al quarto d’ora le unità amministrative possono rinunciare a riscuotere tasse. 5 Per le prestazioni giusta il capoverso 2 lettera g la prima ora di lavoro non viene fatturata. 6 Per il trattamento di casi di malattia, infortunio, decesso o arresto giusta il capo- verso 2 lettera h non sono riscosse tasse per le prime quattro ore di lavoro dedicate a tali casi.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 gennaio 19858 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è abrogata.

8 RU 1985 294, 1988 1910, 1989 220, 1996 2976, 1999 3480, 2000 1480, 2001 1370, 2002 3151

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari RU 2004

Art. 17 Diritto vigente: modifica L’allegato 3 dell’ordinanza del 27 ottobre 19999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) è modificato come segue: Numero I 1.2 e 1.3 Fr.

1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una 75

semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per mezz’ora

1.3 Perizie effettuate su istruzione di uffici dello stato civile, di 75

autorità cantonali di vigilanza o dell’Ufficio federale dello stato civile (ricerca di documentazione, indagini condotte per chiarire un fatto in relazione con una perizia ecc.), per mezz’ora

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2004.

28 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 172.042.110

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari RU 2004

Allegato (art. 14 cpv. 1)

Tariffa franchi

1. Legalizzazioni

Legalizzazioni di firme su atti pubblici o su documenti privati, 40 per documento

2. Attestazioni e certificati

a. Attestazioni d’immatricolazione, di nazionalità, ecc. 40 b. Carte di passo per cadaveri e attestazioni per il trasporto 40 di urne c. Attestazioni concernenti testi legali. 40 Per le attestazioni e i certificati che richiedono più di mezz’ora di lavoro la tassa è calcolata in ragione del dispendio di tempo conformemente all’articolo 14 capoverso 2. d. Per l’attestazione di certificati di vita destinati ad istituti di assicurazione sociale e di dichiarazioni di esportazione nel turismo non vengono riscosse tasse.

3. Lettere di raccomandazione 40

Per le lettere di raccomandazione che richiedono più di mezz’ora di lavoro la tassa è calcolata in ragione del dispendio di tempo conformemente all’articolo 14 capoverso 2.

4. Depositi

a. di effetti personali, di denaro o altri valori patrimoniali, 150 quali carte valori, libretti di risparmio, gioielli, ecc., per un anno civile o per una frazione di anno b. di atti pubblici o privati, per un anno civile o per una 75 frazione di anno c. per la conservazione di breve durata di carte di 40 legittimazione, documenti, biglietti d’aereo, assegni di viaggio, carte di credito di cittadini svizzeri di passaggio

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari RU 2004