AS 2005 1
Ordinanza sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2005
Ordinanza sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2005
del 2 novembre 2004
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2005 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automo- bilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 13 ottobre 20032 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2004 è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
2 novembre 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2003 4257
2004-2769 1
Adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2005 RU 2005