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AS 2005 1209

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Protocollo del 17 giugno 1925 concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

RS 0.515.105; CS 11 411

Campo d’applicazione il 10 settembre 2004, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Algeria* 27 gennaio 1992 A 17 gennaio 1992 Belgioa 4 dicembre 1928 4 dicembre 1928 Bulgariaa 7 marzo 1934 7 marzo 1934 Canadaa 6 maggio 1930 6 maggio 1930 Capo Verde 15 ottobre 1991 A 15 ottobre 1991 Cilea 2 luglio 1935 2 luglio 1935 Cina Hong Kongb 30 luglio 1997 1° luglio 1997 Macaoc 13 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Estonia 28 agosto 1931 28 agosto 1931 Franciaa 9 maggio 1926 9 maggio 1926 Grenada 20 maggio 1989 S 20 maggio 1989 Lettonia 3 giugno 1931 3 giugno 1931 Liechtenstein 6 settembre 1991 A 6 settembre 1991 Lituania 15 giugno 1933 15 giugno 1933 Paesi Bassia 31 ottobre 1930 31 ottobre 1930 Romaniaa 23 agosto 1929 23 agosto 1929 Russiaa 5 aprile 1928 A 15 aprile 1928 Saint Kitts e Nevis 26 ottobre 1989 A 15 novembre 1989 Saint Vincent e Grenadine 23 aprile 1999 S 8 maggio 1999 Salomone, Isole 1° giugno 1981 S 7 luglio 1978 Slovacchia 30 giugno 1997 S 1° gennaio 1993

1 Modifica (Saint Kitts e Nevis, Swaziland) e completa quelli in RU 1969 1248, 1972 1774,

1979 959, 1982 1317, 1983 1197, 1986 717, 1987 1014, 1990 1759 e 1991 1032.

2004-1944 1209

Proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili RU 2005 e mezzi batteriologici. Protocollo

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Spagnaa 22 agosto 1929 22 agosto 1929 Sudafricaa 22 gennaio 1930 A 24 maggio 1930 Swaziland 23 luglio 1991 A 23 luglio 1991 * Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa: www.icrc.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Pubblicazione in seguito al ritiro totale delle riserve di questo Stato. b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 20 giugno 1997, la Convenzione è applicabile dal 1° luglio 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. c In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 dicembre 19994, la Convenzione è applicabile dal 20 dicembre 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.