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AS 2005 1429

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20021; visti il parere del Consiglio federale del 6 novembre 20022; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20033, decreta:

I La legge del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Titolo Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Ingresso visti gli articoli 59 capoverso 45, 61 capoverso 46, 116 capoversi 3 e 4, 1227 e 1238 della Costituzione federale9; ...

5 Questa disposizione corrisponde all’art. 34ter cpv. 1 lett. d della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3). 6 Questa disposizione corrisponde all’art. 22bis cpv. 6 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

7 Questa disposizione corrisponde all’art. 64 della Costituzione federale del

29 maggio 1874 (CS 1 3).

8 Questa disposizione corrisponde all’art. 64bis della Costituzione federale del

29 maggio 1874 (CS 1 3). 9 RS 101

2002-2407 1429

Legge sulle indennità di perdita di guadagno RU 2005

Titolo prima dell’art. 1a Capo primo a: Indennità I. Diritto all’indennità per chi presta servizio

Rubrica: Abrogata 2bis Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.

Art. 2 e 3 Abrogati

Art. 9 Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati 1 Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l’istruzione di base l’indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell’in- dennità totale massima. 2 L’indennità giornaliera di base per le persone soggette all’obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all’articolo 10. 3 Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell’indennità totale massima. È computato l’assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia. 4 Durante l’istruzione di base nella protezione civile, l’indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell’indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servi- zio avendo già assolto in tutto od in parte un’istruzione militare di base.

Art. 10 Indennità di base durante gli altri servizi 1 L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all’articolo 9 ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del ser- vizio. È fatto salvo l’articolo 16 capoversi 1–3. 2 Se prima di iniziare il servizio l’interessato non esercitava un’attività lucrativa, l’indennità giornaliera di base ammonta all’importo minimo secondo l’articolo 16 capoversi 1–3.

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Art. 11 Calcolo dell’indennità 1 Per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull’AVS»). Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in- dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

2 IlConsiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle

indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un’attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

Art. 13 Assegno per i figli L’assegno per i figli ammonta per ogni figlio all’8 per cento dell’indennità totale massima.

Art. 16 Importo minimo e massimo 1 Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l’indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a: a. 45 per cento per le persone senza figli; b. 65 per cento per le persone con un figlio; c. 70 per cento per le persone con almeno due figli. 2 Per le persone in lungo servizio che seguono un’istruzione per accedere a un grado superiore, l’indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a: a. 37 per cento per le persone senza figli; b. 55 per cento per le persone con un figlio; c. 62 per cento per le persone con almeno due figli. 3 Durante gli altri servizi l’indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle se- guenti quote percentuali dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a: a. 25 per cento per le persone senza figli; b. 40 per cento per le persone con un figlio; c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

10 RS 831.10

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4 L’indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l’80 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a. 5 L’indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l’indennità totale massima secondo l’articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell’importo minimo secondo i capoversi 1–3. 6 L’indennità totale si compone dell’indennità di base secondo l’articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l’articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l’azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all’indennità totale.

1 L’indennità totale massima ammonta a 215 franchi al giorno.

Titolo prima dell’art. 16b IIIa. Indennità in caso di maternità

Art. 16b Aventi diritto

1 Ha diritto all’indennità la donna che:

a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS11 durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto; b. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; c. al momento del parto:

1. è una salariata ai sensi dell’articolo10 della legge federale del 6 ottobre

200012 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA);

2. è un’indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA; o

3. collabora nell’azienda del marito percependo un salario in contanti.

2 Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. 3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapaci- tà al lavoro o disoccupazione: a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a; b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.

11 RS 831.10 12 RS 830.1

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Art. 16c Inizio del diritto

1 Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto.

2 In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere

che l’indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

Art. 16d Estinzione del diritto Il diritto all’indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.

Art. 16e Importo e calcolo dell’indennità

1 L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito è applica- bile per analogia l’articolo 11 capoverso 1.

Art. 16f Importo massimo

1 L’indennità di maternità ammonta al massimo a 172 franchi al giorno. L’artico-

lo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia. 2 L’indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 1.

Art. 16g Priorità dell’indennità di maternità 1 L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità gior- naliere: a. dell’assicurazione contro la disoccupazione; b. dell’assicurazione per l’invalidità; c. dell’assicurazione contro gli infortuni; d. dell’assicurazione militare; e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10. 2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di maternità vi era un diritto a un’inden- nità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di maternità corri- sponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente: a. la legge federale del 19 giugno 195913 sull’assicurazione per l’invalidità; b. legge federale del 18 marzo 199414 sull’assicurazione malattie;

13 RS 831.20 14 RS 832.10

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c. legge federale del 20 marzo 198115 sull’assicurazione contro gli infortuni; d. legge federale del 19 giugno 199216 sull’assicurazione militare; e. legge del 25 giugno 198217 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un’indennità di adozione e prelevare contri- buti specifici per il loro finanziamento.

Art. 17 cpv. 1 1 L’avente diritto fa valere l’indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece: a. i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza; b. il datore di lavoro che versa un salario all’avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.

Art. 19 Pagamento delle indennità

1 L’indennità è pagata all’avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:

a. su richiesta dell’avente diritto, l’indennità è pagata ai congiunti; b. se l’avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità con- cesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA18, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall’as- sistenza pubblica o privata. 2 L’indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presenta- ta la domanda. Gli aventi diritto che prima dell’inizio del diritto esercitavano un’attività dipendente ricevono l’indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensa- zione. 3 L’indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

15 RS 832.20 16 RS 833.1 17 RS 837.0 18 RS 830.1

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1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi:

a. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. all’assicurazione per l’invalidità; c. all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno; d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione. 1bis I contributi sono a carico per metà dell’avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195219 sugli assegni familiari nell’agricoltura.

Art. 20 Prescrizione e compensazione 1 In deroga all’articolo 24 LPGA20 il diritto alle indennità non ricevute si estingue, per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione e, in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’in- dennità di cui all’articolo 16d. 2 I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge sull’AVS21 e dalla legge federa- le del 20 giugno 195222 sugli assegni familiari nell’agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.

Capo quinto: Rapporto con il diritto europeo

Alle persone menzionate nell’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/7123 e in relazione alle prestazioni previste nell’articolo 4 del medesimo si applicano anche, se comprese nel campo d’applicazione della presente legge:

19 RS 836.1 20 RS 830.1 21 RS 831.10 22 RS 836.1

23 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo

all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2) (codificato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1); modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, pag. 1).

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a. l’Accordo del 21 giugno 199924 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, il suo allegato II e i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7225, nel loro testo aggiornato26; b. l’Accordo del 21 giugno 200127 che modifica la Convenzione istitutiva del- l’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O e l’appendice 2 di quest’ultimo, nonché i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nel loro testo aggiornato28.

Titolo prima dell’art. 29 Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie

II Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003

1. Indennità per chi presta servizio

1 Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l’entrata in vigore della presente modifica. 2 Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell’entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

2. Indennità in caso di maternità

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall’entrata in vigore e soltanto per il perio- do restante del diritto all’indennità secondo l’articolo 16d.

3. Contratti d’assicurazione

1 Le clausole di contratti d’assicurazione che prevedono indennità giornaliere in caso di maternità decadono con l’entrata in vigore dell’ordinamento relativo alle indenni-

24 RS 0.142.112.681 25 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1 (parimenti codificato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, pag. 1.

26 RS 0.831.109.268.1 e RS 0.831.109.268.11, non ancora pubblicato nella RU.

27 RS 0.632.31

28 RS 0.831.106.1/.11, non ancora pubblicati nella RU.

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tà di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti. 2 Rimane salvo il diritto a indennità giornaliere inerenti a un parto avvenuto prima.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

IV

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 26 settembre 2004.29

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2005.

24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

29 FF 2004 5915

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Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni30

3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavora-

trice in caso di gravidanza.

Art. 329, titolo marginale VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili e congedo di maternità

1. Tempo libero

3 Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavora-

trice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 195231 sulle indennità di perdita di guadagno.

4. Congedo di Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di maternità almeno 14 settimane.

Art. 362 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco e francese), e comma relativo all’art. 329f

1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del

lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: ...

articolo 329f (congedo di maternità); ...

30 RS 220 31 RS 834.1; RU 2005 1429

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2. Legge federale del 25 giugno 198232 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 8 cpv. 3

3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio,

disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni33 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni. L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

3. Legge federale del 20 marzo 198134 sull’assicurazione

contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3 3 L’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è concessa fin- ché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità oppure all’indennità di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 195235 sulle indennità di perdita di guadagno.

4. Legge federale del 20 giugno 195236 sugli assegni familiari

nell’agricoltura

Art. 10 cpv. 4 4 Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni37.

5. Legge del 25 giugno 198238 sull’assicurazione contro

la disoccupazione

Abrogato

32 RS 831.40 33 RS 220 34 RS 832.20 35 RS 834.1; RU 2005 1429 36 RS 836.1 37 RS 220 38 RS 837.0

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