AS 2005 1785
Codice Europeo di Sicurezza sociale,
Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964
RS 0.831.104; RU 1978 1518
I
Campo d’applicazione il 27 agosto 20041 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Belgio* 13 agosto 1969 14 agosto 1970 Cipro* 15 aprile 1992 16 aprile 1993 Danimarca* 16 febbraio 1973 17 febbraio 1974 Estonia* 19 maggio 2004 20 maggio 2005 Francia* 17 febbraio 1986 18 febbraio 1987 Germania* 27 gennaio 1971 28 gennaio 1972 Grecia* 9 giugno 1981 10 giugno 1982 Irlanda* 16 febbraio 1971 17 febbraio 1972 Italia* 20 gennaio 1977 21 gennaio 1978 Lussemburgo* 3 aprile 1968 4 aprile 1969 Norvegia* 25 marzo 1966 17 marzo 1968 Paesi Bassi* 16 marzo 1967 17 marzo 1968 Portogallo* 15 maggio 1984 16 maggio 1985 Regno Unito* 12 gennaio 1968 13 gennaio 1969 Repubblica Ceca* 8 settembre 2000 9 settembre 2001 Slovenia* 26 febbraio 2004 27 febbraio 2005 Spagna* 8 marzo 1994 9 marzo 1995 Svezia* 25 settembre 1965 17 marzo 1968 Svizzera* 16 settembre 1977 17 settembre 1978 Turchia* 7 marzo 1980 8 marzo 1981 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,
3003 Berna.
1 Modifica e sostituisce quelli in RU 1978 1551, 1982 1819, 1985 696 e 1987 536.
2004-1735 1785
Codice Europeo di Sicurezza sociale RU 2005
II
Dichiarazione Svizzera: La Confederazione Svizzera accetta gli obblighi derivanti dal Codice Europeo di Sicurezza sociale per le Parti seguenti delle Parti II–X: – Parte V – Trattamento pensionistico di vecchiaia – Parte VI – Trattamento in caso d’infortuni sul lavoro e di malattie professio- nali – Parte VII – Assegni familiari – Parte IX – Trattamento in caso d’invalidità – Parte X – Prestazioni riservate ai superstiti. Facendo uso del diritto conferitole dal paragrafo 1 dell’articolo 2 del Codice succita- to, la Confederazione Svizzera dichiara di non applicare: – le disposizioni della Parte II, Cure mediche – le disposizioni della Parte III, Indennità di malattia – le disposizioni della Parte IV, Indennità di disoccupazione – le disposizioni della Parte VIII, Trattamento in caso di maternità.
1786