AS 2005 2119
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC)
del 27 aprile 2005
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a–c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), ordina:
Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato
Art. 1 Servizio sanitario coordinato 1 Il servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di coordinare, in funzione dei livelli, l’impiego e l’utilizzazione dei mezzi, nell’ambito del personale, del materiale e delle installazioni, degli organi civili e militari incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d’ordine sanitario (partner SSC).
2 Sono fatte salve le competenze dei singoli partner SSC.
3 Il coordinamento ha lo scopo di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile in tutte le situazioni.
Art. 2 Pianificazione dell’impiego dei mezzi I partner SSC pianificano e preparano l’impiego dei mezzi disponibili in vista di tutte le situazioni.
Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato
Art. 3 Incaricato del Consiglio federale per il SSC
1 La direzione del SSC compete all’incaricato del Consiglio federale per il SSC
(incaricato SSC). 2 Il Consiglio federale nomina l’incaricato SSC. In tale funzione, egli è direttamente subordinato al Consiglio federale.
RS 501.31
2004-1336 2119
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3 Dal punto di vista organizzativo l’incaricato SSC è aggregato al Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 4 Compiti dell’incaricato SSC L’incaricato SSC ha i compiti seguenti: a. allestisce un’analisi consolidata dei rischi, informa le autorità competenti e raccomanda misure appropriate per la prevenzione, la gestione e la limita- zione dei rischi; b. dirige la Conferenza direttiva SSC e l’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN); c. elabora la concezione del SSC e altre concezioni per settori sanitari partico- lari, adeguandole quando necessario; d. può allestire un compendio attualizzato delle risorse disponibili nel settore della sanità pubblica svizzera e metterlo a disposizione dei partner SSC per la preparazione e l’impiego; e. promuove e coordina la formazione, la formazione permanente e il perfe- zionamento dei quadri e degli specialisti dei partner SSC; f. propone alle autorità federali e cantonali misure giuridiche e organizzative per determinati settori sanitari; g. informa periodicamente il Consiglio federale sullo stato di preparazione del SSC; h. provvede all’impiego economico delle risorse del SSC.
Art. 5 Contatti con la Confederazione e i Cantoni L’incaricato SSC è autorizzato a trattare direttamente con gli organi civili e militari della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 6 Elaborazione dei dati
1 L’incaricato
SSC gestisce un sistema d’informazione automatizzato nel quale vengono memorizzati i dati per il SSC. 2 È autorizzato a elaborare nel sistema d’informazione i dati personali messi a dispo- sizione dall’Ufficio federale della sanità pubblica, dai Cantoni, dal sistema di gestio- ne del personale dell’esercito (PISA) e dalle associazioni professionali dei medici, medici dentisti e farmacisti, nella misura in cui tali dati sono necessari per l’assegnazione del personale nell’ambito del SSC. 3 Può inoltre trasmettere dati personali agli organi designati dai Cantoni, sempreché siano necessari a detti organi per l’adempimento della missione del SSC.
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Art. 7 Istituzioni interessate A livello federale l’incaricato SSC è appoggiato dalle istituzioni seguenti: a. la Conferenza direttiva SSC; b. l’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN); c. i gruppi specialistici.
Art. 8 Conferenza direttiva SSC
1 La Conferenza direttiva SSC offre consulenza all’incaricato SSC in tutte le
questioni relative al coordinamento in ambito sanitario e lo appoggia nell’attuazione del coordinamento.
2 L’incaricato SSC nomina i membri della Conferenza direttiva SSC su proposta di
tutti i partner SSC. I membri sono scelti tra le fila di tutti i partner SSC importanti.
Art. 9 Organo di coordinamento sanitario (OCSAN)
1 L’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) appoggia l’incaricato SSC in tutte
le questioni e tutti gli affari sanitari e gli offre consulenza in occasione di compiti d’importanza strategica.
2 Sono membri d’ufficio dell’OCSAN: il segretario centrale della Conferenza dei
direttori cantonali della sanità, un rappresentante di ciascuna delle quattro Conferen- ze regionali dei direttori cantonali della sanità, un rappresentante dell’Ufficio federa- le della sanità pubblica, un rappresentante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione, un rappresentante dello Stato maggiore di condotta dell’esercito e il capo dell’Ufficio SSC. Gli altri membri dell’OCSAN sono designati dall’incarica- to SSC, su proposta e d’intesa con la Conferenza direttiva SSC, tra i rappresentanti dei partner SSC.
3 L’OCSAN assume, per ordine del Consiglio federale, il coordinamento a livello
federale in situazioni particolari e straordinarie nonché nel caso di un conflitto armato. Per tale scopo dispone di uno stato maggiore ridotto permanente. 4 Se necessario, l’incaricato SSC può invitare degli esperti a collaborare nell’ambito dell’OCSAN.
Art. 10 Gruppi specialistici Se necessario, per l’elaborazione di determinate questioni relative ai differenti settori specialistici, l’incaricato SSC può istituire gruppi specialistici permanenti o non permanenti che lo appoggiano nelle sue attività.
Art. 11 Ufficio SSC
1 L’incaricato SSC dispone di un Ufficio SSC.
2 L’Ufficio SSC gli è direttamente subordinato.
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3 L’Ufficio SSC dirige il segretariato dell’incaricato SSC, della Conferenza direttiva SSC, dell’OCSAN e dei gruppi specialistici. 4 Nell’Ufficio SSC, l’incaricato SSC dispone delle risorse finanziarie e di personale attribuitegli dall’unità amministrativa superiore.
Sezione 3: Cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe nonché misure di promovimento
Art. 12 Cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe
1 L’incaricato SSC promuove e coordina la cooperazione in materia d’istruzione
nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe. 2 Il progetto «Accademia svizzera integrata per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe (ASIMC)» è sostenuto: a. per la formazione permanente e il perfezionamento del personale delle professioni mediche universitarie e del personale delle professioni sanitarie attivo con una funzione di quadro nel servizio sanitario dell’esercito, in un’altra organizzazione partner del SSC o nel Corpo svizzero di aiuto uma- nitario; b. per il promovimento della ricerca nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe. 3 Per la cooperazione con organi esterni all’Amministrazione federale l’incaricato SSC può concludere contratti di prestazioni.
Art. 13 Segretariato dell’ASIMC 1 Per la direzione del progetto ASIMC, all’incaricato SSC è messo a disposizione un segretariato. Il segretariato dell’ASIMC gli è direttamente subordinato. 2 Il segretariato dell’ASIMC sbriga compiti e lavori assegnati dall’incaricato SSC e da altri organi dell’organizzazione di progetto ASIMC. Per tale scopo tratta diretta- mente con autorità e organi civili e militari nonché con organizzazioni e istituzioni private. 3 Nel segretariato dell’ASIMC, l’incaricato SSC dispone delle risorse finanziarie e di personale attribuitegli dall’unità amministrativa superiore.
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Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 1° settembre 19763 concernente la preparazione del servizio
sanitario coordinato;
2. l’ordinanza del 18 giugno 19844 sull’organo federale di coordinamento sani-
tario.
Art. 15 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 5 dicembre 20035 sulla protezione civile (OPCi) è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 3
3 In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della
suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell’oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertu- ra superiore allo 0,8 % della popolazione.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.
27 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1976 1837, 1994 135 4 RU 1984 689 5 RS 520.11
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