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AS 2005 2245

Scambio di note del 22 aprile 2005 tra la Svizzera e il Liechtenstein sull'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive

Scambio di note del 22 aprile 2005 tra la Svizzera e il Liechtenstein sull’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive

Entrato in vigore il 1° giugno 2005

Traduzione1

Ambasciata Berna, 22 aprile 2005 del Principato del Liechtenstein

Dipartimento federale degli affari esteri Berna

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipar- timento federale degli affari esteri e si pregia di dichiarare ricevuta la sua nota del 22 aprile 2005 del tenore seguente: «Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di sottoporgli quanto segue: In seguito alla decisione presa dalla Corte di giustizia delle Comunità euro- pee il 21 aprile 2005 nelle cause congiunte C-207/03 e C-252/03 e viste le conseguenze da essa derivanti per lo spazio economico Svizzera – Liechten- stein, in riferimento ai colloqui avuti a questo proposito il Consiglio federale propone al Governo del Principato del Liechtenstein, sulla base della legisla- zione svizzera sui prodotti fitosanitari applicabile nell’ambito del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19232 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale), una regolamentazione d’eccezione relativa all’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive. Le omologazioni di prodotti fitosanitari contenti nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE o New Active Substances, NAS) concesse dall’Ufficio federale dell’agricoltura in virtù degli articoli 9 e 10 dell’ordi- nanza svizzera del 23 giugno 19993 concernente l’omologazione dei prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari) non sono riconosciute auto- maticamente nel Liechtenstein.

RS 0.916.225.14

1 Dal testo originale tedesco (AS 2005 2245).

2 RS 0.631.112.514 3 RS 916.161

2005-0392 2245

Omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive. RU 2005 Scambio di note con il Liechtenstein

L’Ufficio federale dell’agricoltura informa immediatamente l’ufficio per la protezione dell’ambiente del Liechtenstein su ogni nuovo prodotto fitosani- tario contenente NCE o NAS omologato in Svizzera. L’ufficio per la prote- zione dell’ambiente del Liechtenstein allestisce un elenco nel quale sono inclusi i prodotti fitosanitari per i quali l’omologazione non è riconosciuta nel Liechtenstein. L’elenco è aggiornato regolarmente e pubblicato dall’ufficio per la protezione dell’ambiente del Liechtenstein. Per i prodotti fitosanitari che figurano in questo elenco l’omologazione è riconosciuta nel Liechtenstein dopo dodici mesi. Un riconoscimento anteriore o, in casi ecce- zionali, posteriore è possibile. La validità del presente Accordo è limitata a un anno dalla sua entrata in vigore. Prima della scadenza del termine, le parti contraenti esaminano tutte le modifiche da apportare alla presente regolamentazione in vista di un’applicazione ulteriore. A tal fine esse avviano per tempo negoziati sulla base del presente Accordo. Se il Governo del Principato del Liechtenstein approva quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Lichtenstein costituiranno un accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore il 1° giugno 2005. Il Dipartimento degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Am- basciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della sua alta consi- derazione.» L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein si onora di comunicare al Diparti- mento federale degli affari esteri che il Governo del Liechtenstein approva le dispo- sizioni che precedono. La nota del Dipartimento degli affari esteri e la risposta dell’Ambasciata costituiscono un accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore il 1° giugno 2005.

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein rinnova al Dipartimento degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.

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