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AS 2005 2513

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)

Modifica del 10 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza è modificata come segue:

1 La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano opera- zioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico; alle funicolari si applica il capoverso 1bis. 1bis L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza gli impianti di trasporto a fune in base al loro potenziale di pericolo.

Art. 3 lett. b b. merci pericolose: sostanze o oggetti designati come tali nell’ordinanza del 29 novembre 20022 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e nell’ordinanza del 3 dicembre 19963 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Art. 5 cpv. 1 e 3

1 Le deroghe all’obbligo di designare addetti alla sicurezza sono disciplinate

nell’allegato alla presente ordinanza. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare l’allegato all’evoluzione del diritto nazionale e internazionale. 3 L’autorità esecutiva può autorizzare ulteriori deroghe all’obbligo di designare addetti alla sicurezza, sempreché si presenti un caso speciale e purché la sicurezza sia garantita. Nel settore delle strade, le deroghe possono essere accordate unicamen- te con il consenso dell’Ufficio federale delle strade.

Allegato (art. 5 cpv. 1)

Deroghe

Sono esenti dall’obbligo di designare addetti alla sicurezza: 1. le imprese, le cui attività non superino le quantità limitate per unità di tra- sporto, stabilite dai valori limite di cui al numero 1.1.3.6, al capover- so 2.2.7.1.2 e ai capitoli 3.3 e 3.4 ADR4/RID5;

2. le imprese, le cui attività si limitano a:

a. contenitori-cisterna di cantiere secondo il numero 1.1.3.6.3.b SDR6; b. 2 unità di irradiazione n. ONU 2916 con un’attività al massimo 10 volte superiore al valore A2 (o al valore A1 in caso di particolari fonti radio- attive) o 2 sonde isotopiche n. ONU 3332 per unità di trasporto.

4 RS 0.741.621 5 Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch 6 RS 741.621

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza RU 2005

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