AS 2005 2551
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
del 22 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione a destinazione della Repubblica democratica del Congo di materiale d’armamento d’ogni genere, com- prese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza, formazione o assistenza, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, connessi con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’arma- mento di cui al capoverso 1 nonché con attività militari nella Repubblica democra- tica del Congo. 3 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. l’utilizzazione esclusiva da parte della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC); b. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione; c. l’utilizzazione esclusiva da parte di unità dell’esercito e della polizia della Repubblica democratica del Congo che hanno portato a termine il processo della loro integrazione; le forniture sono destinate esclusivamente alle loca- lità designate dal Governo d’unità nazionale e di transizione d’intesa con la MONUC e sono notificate preliminarmente al competente comitato ONU per le sanzioni.
RS 946.231.12 1 RS 946.231
2 www.un.org/documents/scres.htm
2005-1409 2551
Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo RU 2005
4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche.
3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle
finanze, il Seco può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferi- menti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti moneta- ri, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricogni- zioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell’esecuzione del con- tratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, cessione fiducia- ria, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari. c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
3 RS 946.202 4 RS 514.51
Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo RU 2005
Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.
2 L’Ufficio federale della migrazione può concedere deroghe in conformità alle
decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 Il Seco sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.
2 L’Ufficio federale della migrazione sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4. 3 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle doga- ne. 4 Su indicazione del Seco, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure
sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio al Seco. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemen- te all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo RU 2005
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore il 23 giugno 2005.
22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo RU 2005
Allegato (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)
Elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni interessate dai provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4
Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione poiché il competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha ancora pubblicato un elenco nominativo.
Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo RU 2005