AS 2005 2601
Ordinanza concernente l'entrata in vigore dell'articolo 54 capoverso 2 secondo periodo della legge sulla protezione dell'ambiente
Ordinanza concernente l’entrata in vigore dell’articolo 54 capoverso 2 secondo periodo della legge sulla protezione dell’ambiente
del 18 maggio 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 38 capoverso 2 della legge del 21 marzo 20031 sull’ingegneria genetica, ordina:
Articolo unico L’articolo 54 capoverso 2 secondo periodo della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (numero 4 dell’allegato alla legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica) entra in vigore il 18 maggio 20053, contemporaneamente alla legge sui prodotti chimici.
18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz