AS 2005 2911
Ordinanza sull'indicazione dei prezzi
Correzione
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
Modifica del 14 dicembre 1987 (RS 942.211; RU 1988 241)
Art. 7 cpv. 3
Invece di:
3 Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al paragrafo 2 per oggetti
d’antiquariato, oggetti d’arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri ogget- ti di metalli preziosi se il loro prezzo non supera i 5000 franchi.
Leggasi:
3 Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti
d’antiquariato, oggetti d’arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri ogget- ti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.
12 luglio 2005 Cancelleria federale
2005-1443 2911
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi. Correzione RU 2005
2912