Lexipedia

AS 2005 2911

Ordinanza sull'indicazione dei prezzi

Correzione

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)

Modifica del 14 dicembre 1987 (RS 942.211; RU 1988 241)

Art. 7 cpv. 3

Invece di:

3 Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al paragrafo 2 per oggetti

d’antiquariato, oggetti d’arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri ogget- ti di metalli preziosi se il loro prezzo non supera i 5000 franchi.

Leggasi:

3 Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti

d’antiquariato, oggetti d’arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri ogget- ti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.

12 luglio 2005 Cancelleria federale

2005-1443 2911

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi. Correzione RU 2005

2912