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AS 2005 33

Convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifuti radioattivi

Traduzione1

Convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

Conclusa a Vienna il 5 settembre 1997 Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19992 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 5 aprile 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 giugno 2001

Preambolo Le Parti contraenti, i) riconoscendo che l’uso di reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anche rifiuti radioattivi; ii) riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestio- ne del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi; iii) ribadendo l’importanza per la comunità internazionale di fare in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; iv) riconoscendo l’importanza di informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; v) auspicando la promozione di una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero; vi) ribadendo che spetta allo Stato, in ultima analisi, di provvedere alla sicurez- za della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; vii) riconoscendo che spetta allo Stato definire una politica relativa al ciclo del combustibile, alcuni Stati considerando che il combustibile esaurito è una ri- sorsa di valore che può essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di immagazzinarlo definitivamente; viii) riconoscendo che il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi non previsti dalla presente Convenzione in quanto essendo parte di programmi militari o di difesa, dovrebbero essere gestiti in conformità degli obiettivi enunciati nella presente Convenzione; ix) dichiarando l’importanza della cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, mediante meccanismi bilaterali e multilaterali, nonché la presente Conven- zione incentivante;

RS 0.732.11

1 Dal testo originale francese (RO 2005 33).

2 RU 2005 31

2003-2585 33

Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza RU 2005

x) ricordando i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare dei paesi meno progrediti, e degli Stati ad economia di transizione, nonché l’opportunità di facilitare il funzionamento dei meccanismi esistenti al fine di agevolarli nell’esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante; xi) convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui ciò è compatibile con la sicurezza di gestione di tali materie, dovrebbero essere immagazzinati defi- nitivamente nello Stato in cui sono stati prodotti, pur riconoscendo che, in determinate circostanze, uno smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Par- ti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di esse a benefi- cio delle altre Parti, in particolare quando i rifiuti risultano da progetti comuni; xii) riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare l’importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera; xiii) ricordando la Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994)3, la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986)4, la Convenzione sull’assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica (1986)5, la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980)6, la Convenzione emendata per la prevenzione dell’inquinamento marino causato dall’immersione di rifiuti e di altri materiali (1994)7 e altri strumenti internazionali pertinenti; xiv) ricordando i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti e la sicurezza delle fonti di irra- diazioni (1996), stabilite sotto l’egida di varie organizzazioni, nel documento dell’AIEA (Fondamenti della sicurezza) intitolato «Princìpi di gestione dei rifiuti radioattivi» (1996), nonché nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive; xv) rammentando il capitolo 22 del programma Azione 21 adottato dalla Confe- renza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro nel 1992, che ribadisce l’importanza fondamentale di una gestione sicura ed ecologicamente razionale dei rifiuti radioattivi;

xvi) riconoscendo l’opportunità di rafforzare il sistema di controllo internaziona- le che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all’artico- lo 1.3) della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfronta- lieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (1989)8; hanno convenuto quanto segue:

3 RS 0.732.020 4 RS 0.732.321.1 5 RS 0.732.321.2 6 RS 0.732.031 7 RS 0.814.287 8 RS 0.814.05

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Capitolo 1 Obiettivi, definizioni e portata di applicazione

Art. 1 Obiettivi Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti: i) raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza; ii) fare in modo che a tutti gli stadi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinché gli individui, la società e l’ambiente siano protetti, oggigiorno e in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti, in modo da soddisfa- re i bisogni e le aspirazioni dell’attuale generazione senza pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro; iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuarne le con- seguenze, nel caso in cui tali incidenti si producessero ad uno stadio qualsia- si della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) per «autorizzazione» s’intende ogni autorizzazione, permesso o attestato rilasciato da un organismo di regolamentazione al fine di intraprendere qual- siasi attività inerente alla gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi; b) per «combustibile esaurito» s’intende il combustibile nucleare che è stato irradiato nel nucleo di un reattore e che ne è stato definitivamente ritirato; c) per «rifiuti radioattivi» s’intendono le materie radioattive sotto forma gasso- sa, liquida o solida per le quali nessun uso ulteriore è previsto dalla Parte contraente o da una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dal- la Parte contraente, e che sono controllati in quanto rifiuti radioattivi, da un organismo di regolamentazione in conformità del quadro legislativo e rego- lamentare della Parte contraente; d) per «declassamento» s’intendono tutte le tappe che conducono alla cessazio- ne del controllo regolamentare su un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo. Queste tappe comprendono le operazioni di decontaminazione e di smantellamento; e) per «durata di vita utile» s’intende il periodo durante il quale un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi è utiliz- zato ai fini previsti. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, questo periodo ha inizio nel momento in cui il combustibile esaurito o i rifiuti

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radioattivi sono per la prima volta collocati nell’impianto e termina con la chiusura dello stesso; f) per «deposito» s’intende la custodia del combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto che ne garantisce il confinamento, allo scopo di ricuperarli; g) per «Stato di destinazione» s’intende lo Stato verso il quale è previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero; h) per «Stato di origine» s’intende lo Stato in cui un movimento transfrontalie- ro è previsto o da cui ha luogo l’avvio di tale movimento; i) per «Stato di transito» s’intende ogni Stato diverso dallo Stato di origine o dallo Stato di destinazione, attraverso il cui territorio è previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero; j) per «chiusura» s’intende il completamento di tutte le operazioni, per un cer- to periodo di tempo dopo il collocamento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi in un impianto di stoccaggio definitivo. Queste operazioni com- prendono le ultime opere o altri lavori necessari per garantire a lungo termi- ne la sicurezza dell’impianto; k) per «smaltimento dei rifiuti radioattivi» s’intendono tutte le attività, compre- se quelle di declassamento, inerenti alla manipolazione, alla gestione preli- minare, alla gestione, al condizionamento, al deposito o allo stoccaggio defi- nitivo dei rifiuti radioattivi, salvo il trasporto al di fuori del sito. Possono essere compresi anche scarichi di effluenti; l) per «smaltimento del combustibile esaurito» s’intendono tutte le attività ine- renti alla manipolazione o al deposito del combustibile esaurito, ad esclusio- ne del trasporto all’esterno di un sito. Possono essere compresi anche scari- chi di effluenti; m) per «impianto di smaltimento di combustibile esaurito» s’intende ogni impianto o stabilimento avente come oggetto principalmente lo smaltimento del combustibile esaurito; n) per «impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi» s’intende ogni impianto o stabilimento avente principalmente come oggetto lo smaltimento di rifiuti radioattivi, compresi quelli di un impianto nucleare in corso di declassamen- to, a condizione di essere definito dalla Parte contraente come impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi; o) per «impianto nucleare» s’intende un impianto civile con terreni, fabbricati e attrezzature in cui le materie radioattive sono prodotte, gestite, utilizzate,

manipolate, depositate o definitivamente immagazzinate a un livello tale da richiedere norme di sicurezza; p) per «movimento transfrontaliero» s’intende ogni spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi da uno Stato di origine verso uno Stato di destinazione;

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q) per «organismo di regolamentazione» s’intendono uno o più organismi a cui la Parte contraente ha conferito il potere giuridico di regolamentare ogni aspetto di sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, ed in particolare di rilasciare autorizzazioni; r) per «scarichi di effluenti» s’intendono le emissioni nell’ambiente di materie radioattive liquide o gassose in quanto legittima metodologia nel corso del normale esercizio degli impianti nucleari regolamentati. Tali emissioni sono programmate e controllate entro i limiti autorizzati dall’organismo di rego- lamentazione; s) per «nuovo trattamento» s’intende ogni processo o operazione consistente nell’estrarre isotopi radioattivi dal combustibile esaurito ai fini di un uso ulteriore; t) per «fonte sigillata» s’intendono le materie radioattive racchiuse in modo permanente in una capsula o fissate in forma solida, a esclusione degli ele- menti combustibili per i reattori; u) per «stoccaggio definitivo» s’intende il collocamento di combustibile esauri- to o di rifiuti radioattivi in un impianto appropriato, senza l’intento di ricupe- rarli.

Art. 3 Campo di applicazione 1. La presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combu- stibile esaurito quando quest’ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili. Il combustibile esaurito contenuto negli impianti di nuovo trattamento e sottoposto a un nuovo trattamento non rientra nel campo di applicazione della pre- sente Convenzione, a meno che la Parte contraente non dichiari che il nuovo tratta- mento è parte dello smaltimento del combustibile esaurito. 2. La presente Convenzione si applica altresì alla sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi quando questi ultimi risultano da applicazioni civili. Tuttavia, essa non si applica ai rifiuti che contengono unicamente materie radioattive naturali e che non provengono dal ciclo del combustibile nucleare, a meno che non costituiscano una fonte sigillata ritirata dal servizio o siano dichiarati rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente.

3. La presente Convenzione non si applica alla sicurezza dello smaltimento del

combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi che fanno parte di programmi militari o di difesa, a meno che siano stati dichiarati dalla Parte contraente come combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione. Tuttavia, la presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi provenienti da programmi militari o di difesa, se e quando queste materie sono definitivamente trasferite a programmi esclusivamente civili e sono gestite nell’ambito di questi programmi. 4. La presente Convenzione si applica altresì agli scarichi di effluenti in conformità delle norme degli articoli 4, 7, 11, 14, 24 e 26.

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Capitolo 2 Sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito

Art. 4 Prescrizioni di sicurezza generali Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché, a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la società e l’ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici. Facendo ciò, ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell’evacuazione del calo- re residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito; ii) la produzione di rifiuti radioattivi derivanti dallo smaltimento del combusti- bile esaurito sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere, in considerazione del tipo di politica adottata in materia di ciclo del combusti- bile; iii) si tenga conto dei legami di interdipendenza fra le varie tappe dello smalti- mento del combustibile esaurito; iv) sia garantita un’efficace protezione degli individui, della società e dell’am- biente applicandone, a livello nazionale, metodi di protezione dell’ambiente appropriati, approvati dall’organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale che tiene debitamente conto dei criteri e delle nor- me internazionalmente approvate; v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici, e di altra natura eventualmente connessi allo smaltimento del combustibile esaurito; vi) siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le genera- zioni future, sono superiori a quelli ammessi per l’attuale generazione; vii) si eviti di imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.

Art. 5 Impianti esistenti Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per esaminare la sicurezza di ogni impianto di smaltimento del combustibile esaurito esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza.

Art. 6 Scelta del sito degli impianti in progetto 1. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché, per un impianto di smaltimento di combustibile esaurito in progetto, siano approntate e applicate procedure volte a:

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i) valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza dell’impianto nel corso di tutta la durata della sua vita utile; ii) valutare l’impatto che tale impianto è suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, sulla società e sull’ambiente; iii) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell’im- pianto; iv) consultare le Parti contraenti limitrofe all’impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse, e comunicare loro, se lo richiedono, i dati generali relativi all’impianto affinché possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio. 2. Facendo ciò, ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché tali impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti e ne sceglie il sito in conformità delle prescrizioni di sicurezza generali enunciate all’articolo 4.

Art. 7 Progettazione e costruzione Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smal- timento del combustibile esaurito siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, sulla società e sull’ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o a emissioni incontrollate; ii) nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle norme tecniche per il declassamento di un impianto di smalti- mento di combustibile esaurito; iii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano basate sull’esperienza, su col- laudi o su analisi.

Art. 8 Valutazione della sicurezza degli impianti Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché: i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito si proceda a una valutazione sistematica della sicurezza e a una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall’impianto e coprire la sua durata di vita utile; ii) prima di utilizzare un impianto di smaltimento di combustibile esaurito siano redatte versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario per completare le valutazioni di cui al capoverso i).

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Art. 9 Utilizzazione degli impianti Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) l’autorizzazione a utilizzare un impianto di smaltimento del combustibile esaurito sia basata sulle valutazioni appropriate di cui all’articolo 8 e subor- dinata all’esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l’impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazio- ne e di sicurezza; ii) limiti e condizioni di esercizio derivanti da prove, dall’esperienza di utiliz- zazione e dalle valutazioni di cui all’articolo 8 siano definiti e riveduti ove necessario; iii) l’esercizio, la manutenzione, la sorveglianza, l’ispezione e i collaudi di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito avvengano in conformità delle procedure stabilite; iv) un supporto in materia di ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza sia disponibile per tutta la durata di vita utile dell’impianto di smaltimento del combustibile esaurito; v) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell’autorizzazione all’organismo di regolamentazione; vi) siano approntati programmi di raccolta e di analisi dei dati rilevanti dell’esperienza di utilizzazione e i risultati ottenuti siano applicati, se del caso; vii) grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell’impianto, siano elaborati e aggiornati, come necessario, piani di declas- samento per gli impianti di smaltimento di combustibile esaurito, e che siano esaminati dall’organo di regolamentazione.

Art. 10 Stoccaggio definitivo del combustibile esaurito Se, in conformità del suo quadro legislativo e regolamentare, una Parte contraente destina combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo, quest’operazione sarà effettuata in conformità degli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.

Capitolo 3 Sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi

Art. 11 Prescrizioni di sicurezza generali Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché, a tutti gli stadi di smaltimento dei rifiuti radioattivi, gli individui, la società e l’ambiente siano adegua- tamente protetti contro i rischi radiologici e altri.

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Facendo ciò, ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell’evacuazione del calo- re residuale prodotto durante lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; ii) la produzione di rifiuti radioattivi sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere; iii) si tenga contro dei legami di interdipendenza fra le varie tappe dello smalti- mento dei rifiuti radioattivi; iv) sia garantita un’efficace protezione degli individui, della società e dell’am- biente applicando, a livello nazionale, metodi di protezione dell’ambiente appropriati, approvati dall’organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale che tiene debitamente conto dei criteri e delle nor- me internazionalmente approvate; v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici, e di altra natura eventualmente connessi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; vi) siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le genera- zioni future sono più gravi di quelli ammessi per l’attuale generazione; vii) si eviti di imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.

Art. 12 Impianti esistenti e prassi precedenti Ciascuna Parte contraente prende tempestivamente le misure appropriate per esami- nare: i) la sicurezza di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi con- fronti e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicu- rezza; ii) le conseguenze delle prassi precedenti al fine di determinare se un intervento è necessario per motivi di radioprotezione, senza scordare che la riduzione del danno dovuta alla diminuzione della dose dovrebbe bastare per giustifi- care le ripercussioni negative e i costi vincolati all’intervento, compresi i costi sociali.

Art. 13 Scelta del sito degli impianti in progetto 1. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché, per un impianto di smaltimento di combustibile esaurito in progetto, siano approntate e applicate procedure volte a: i) valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza di questo impianto per la durata della sua vita utile e su quella di un impianto di stoccaggio definitivo dopo la chiusura dello stesso;

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ii) valutare l’impatto che tale impianto è suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, sulla società e sull’ambiente, tenendo conto dell’eventuale evoluzione delle condizioni del sito degli impianti di stoccag- gio definitivo dopo la loro chiusura. iii) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell’im- pianto; iv) consultare le Parti contraenti limitrofe a tale impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse e comunicare loro, se lo richie- dono, i dati generali relativi all’impianto affinché possano valutarne il pro- babile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio. 2. Facendo ciò, ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti e ne sceglie il sito in conformità delle prescrizioni di sicurezza generali enunciate all’articolo 11.

Art. 14 Progettazione e costruzione degli impianti Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smal- timento di rifiuti radioattivi siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, sulla società e sull’am- biente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o a emissioni incon- trollate; ii) nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle norme tecniche per il declassamento di un impianto di smalti- mento di rifiuti radioattivi diverso da un impianto di stoccaggio definitivo; iii) nella fase di progettazione siano elaborate norme tecniche per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo; iv) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano basate sull’esperienza, su collaudi o su analisi.

Art. 15 Valutazione della sicurezza degli impianti Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché: i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi si proceda a una valutazione sistematica della sicurezza e a una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall’impianto e coprire la sua durata di vita utile; ii) inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda a una valutazione sistematica della sicurezza e a una valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui risultati saranno valutati in base ai criteri stabiliti dall’organismo di regolamentazione;

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iii) prima di utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano redatte versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario per completare le valutazioni di cui al capoverso i).

Art. 16 Utilizzazione degli impianti Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) l’autorizzazione a utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi sia basata sulle valutazioni appropriate di cui all’articolo 15 e subordinata all’esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l’impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza; ii) limiti e condizioni di esercizio derivanti da prove, dall’esperienza di utiliz- zazione e dalle valutazioni di cui all’articolo 15 siano definiti e riveduti ove necessario, iii) l’esercizio, la manutenzione, la sorveglianza, l’ispezione e i collaudi di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi avvengano in conformità delle procedure stabilite. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, i risul- tati così ottenuti sono utilizzati per verificare ed esaminare la validità delle ipotesi avanzate e per aggiornare le valutazioni di cui all’articolo 15 per il periodo successivo alla chiusura; iv) un supporto in materia di ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza sia disponibile per tutta la durata di vita utile dell’impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi; v) siano applicate procedure di caratterizzazione e di separazione dei rifiuti radioattivi; vi) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell’autorizzazione all’organismo di regolamentazione; vii) siano approntati programmi di raccolta e di analisi dei dati rilevanti dell’esperienza di utilizzazione e i risultati ottenuti siano applicati, se del caso; viii) grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell’impianto, siano elaborati e aggiornati, come necessario, piani di declas- samento di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, diverso da un impianto di stoccaggio definitivo, e che siano esaminati dall’organo di rego- lamentazione; ix) grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell’impianto, siano elaborati e aggiornati, come necessario, piani per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo, e che siano esaminati dall’organo di regolamentazione.

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Art. 17 Misure istituzionali dopo la chiusura Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché, dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo: i) siano conservate le pratiche richieste dall’organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione e al contenuto di tale im- pianto; ii) si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi, come la sorveglianza o le limitazioni d’accesso; iii) se in qualunque periodo di controllo istituzionale attivo è individuata un’emissione non programmata di materie radioattive nell’ambiente, siano attuate misure d’intervento in caso di necessità.

Capitolo 4 Disposizioni di sicurezza generali

Art. 18 Misure applicative Ciascuna Parte contraente adotta nel suo diritto interno le misure legislative, rego- lamentari e amministrative e le altre disposizioni necessarie per adempiere i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

Art. 19 Quadro legislativo e regolamentare 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

2. Questo quadro legislativo e regolamentare prevede:

i) la determinazione di prescrizioni e regolamenti nazionali rilevanti in materia di sicurezza radiologica; ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per le attività di smaltimento di com- bustibile esaurito e di rifiuti radioattivi; iii) un sistema che vieta l’esercizio senza autorizzazione di un impianto di smal- timento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi; iv) un sistema di controlli istituzionali appropriati, di ispezioni regolamentari, di documentazione e di rapporti; v) misure destinate a far rispettare i regolamenti applicabili e i requisiti delle autorizzazioni; vi) una netta ripartizione delle responsabilità degli organismi competenti per le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radio- attivi;

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3. Nell’esaminare se talune materie radioattive devono essere sottoposte alla rego- lamentazione applicabile ai rifiuti radioattivi, le Parti contraenti tengono debitamen- te conto degli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 20 Organismo di regolamentazione 1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all’articolo 19 e dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilità assegnategli. 2. Ciascuna Parte contraente prende, in conformità del proprio quadro legislativo e regolamentare, le misure appropriate per garantire l’indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni, degli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamen- tazione in materia.

Art. 21 Responsabilità del titolare di un’autorizzazione 1. Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi incomba al titolare della relativa autorizzazione e prende le misure appropriate affinché ogni titolare di tale autorizzazione assuma la propria responsabilità. 2. In mancanza di titolare di un’autorizzazione o di altra parte responsabile, la responsabilità spetta alla Parte contraente che ha giurisdizione sullo smaltimento del combustibile esaurito o sui rifiuti radioattivi.

Art. 22 Risorse umane e finanziarie Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) il personale qualificato necessario sia disponibile per le attività connesse alla sicurezza, per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi; ii) risorse finanziarie sufficienti siano disponibili per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi per tutta la durata di vita utile e per il declassamento; iii) siano prese disposizioni finanziarie per garantire la continuità dei controlli istituzionali e di misure di sorveglianza appropriate per tutto il tempo in cui saranno ritenuti necessari dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.

Art. 23 Garanzia di qualità Ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinché siano stabiliti ed eseguiti adeguati programmi di garanzia di qualità, relativamente alla sicurezza dell’impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

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Art. 24 Radioprotezione durante l’esercizio

1. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché, per tutta la

durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi: i) l’esposizione dei lavoratori e del pubblico alle irradiazioni dovute all’impianto sia mantenuta al livello più basso che è ragionevolmente possi- bile ottenere, in considerazione dei fattori economici e sociali; ii) nessun individuo sia esposto, in situazioni normali, a dosi d’irradiazione che oltrepassano i limiti di dose stabiliti a livello nazionale, e che tengono debi- tamente conto delle norme internazionalmente approvate in materia di radio- protezione; iii) siano prese misure per impedire le emissioni non programmate e incontrolla- te di materie radioattive nell’ambiente. 2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché gli scarichi di effluenti siano limitati: i) al fine di mantenere l’esposizione alle irradiazioni ionizzanti al livello più basso che è ragionevolmente possibile ottenere, in considerazione dei fattori economici e sociali; ii) in modo tale che nessun individuo sia esposto, in situazioni normali, a dosi d’irradiazione che oltrepassano i limiti di dose stabiliti a livello nazionale e che tengono debitamente conto delle norme internazionalmente approvate in materia di radio-protezione.

3. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché, qualora

un’emissione non programmata o incontrollata di materie radioattive si produca nell’ambiente, per tutta la durata di vita utile di un impianto nucleare regolamentato siano messe in opera adeguate misure correttive al fine di far fronte all’emissione ed attenuarne gli effetti.

Art. 25 Organizzazione per i casi di emergenza 1. Ciascuna Parte contraente si accerta che, prima e durante il funzionamento di un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, esistano adeguati piani d’emergenza relativi al sito e, ove necessario, al di là del sito. Tali piani d’emergenza devono essere collaudati a intervalli regolari. 2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per elaborare e collaudare i piani d’emergenza per il suo territorio, qualora sia suscettibile di essere toccata in caso di situazione d’emergenza radiologica in un impianto di smaltimento di combu- stibile esaurito o di rifiuti radioattivi limitrofo al suo territorio.

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Art. 26 Declassamento Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per vigilare che il declassa- mento di un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che: i) siano disponibili personale qualificato e adeguate risorse finanziarie; ii) siano applicate le disposizioni dell’articolo 24 relative alla radio-protezione durante il funzionamento, agli scarichi di effluenti e alle emissioni non pro- grammate e incontrollate; iii) siano applicate le disposizioni dell’articolo 25 sull’organizzazione per i casi di emergenza; iv) siano conservate le pratiche contenenti informazioni importanti per il declas- samento.

Capitolo 5 Disposizioni varie

Art. 27 Movimenti transfrontalieri 1. Ciascuna Parte contraente interessata da un movimento transfrontaliero prende le misure appropriate affinché tale movimento si effettui in modo conforme alle dispo- sizioni della presente Convenzione e degli strumenti internazionali rilevanti aventi carattere obbligatorio. Ciò facendo: i) una Parte contraente che è Stato d’origine prende le misure appropriate affinché il movimento transfrontaliero sia autorizzato e abbia luogo solo dopo averlo notificato allo Stato di destinazione e averne ricevuto il consenso; ii) il movimento transfrontaliero attraverso gli Stati di transito è sottoposto agli obblighi internazionali rilevanti per le particolari modalità di trasporto utiliz- zate; iii) una Parte contraente che è Stato di destinazione acconsente a un movimento transfrontaliero solo se dispone dei mezzi amministrativi e tecnici e della struttura regolamentare richiesta per gestire il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi in modo conforme alla presente Convenzione; iv) una Parte contraente che è Stato d’origine autorizza un movimento tran- sfrontaliero solo se può accertarsi, in conformità del consenso dello Stato di destinazione, del preliminare adempimento dei requisiti di cui al capover- so iii) stabiliti per il movimento transfrontaliero; v) una Parte contraente che è Stato d’origine prende le misure appropriate per autorizzare il ritorno sul suo territorio se un movimento transfrontaliero non

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è o non può essere effettuato conformemente al presente articolo, a meno che un altro arrangiamento sicuro possa essere concluso. 2. Una Parte contraente non rilascia autorizzazioni per la spedizione del suo combu- stibile esaurito o dei suoi rifiuti radioattivi, in vista del loro deposito o stoccaggio definitivo, verso una destinazione situata sotto i 60 gradi di latitudine Sud.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce o pregiudica:

i) l’esercizio, da parte di navi e aeromobili di tutti gli Stati, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea, come previsti dal diritto internazionale; ii) il diritto di una Parte contraente, nella quale rifiuti radioattivi sono esportati ai fini di un trattamento, di rispedire allo Stato d’origine i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti dopo che il trattamento è stato effettuato, o di prendere provvedimenti a tal fine; iii) il diritto di una Parte contraente di esportare il suo combustibile esaurito ai fini di un nuovo trattamento; iv) il diritto di una Parte contraente, verso la quale il combustibile esaurito è esportato ai fini di un nuovo trattamento, di rispedire i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti risultanti dalle operazioni di nuovo trattamento allo Stato d’origine, o di prendere provvedimenti a tal fine.

Art. 28 Fonti sigillate ritirate dal servizio 1. Ciascuna Parte contraente adotta, nel suo diritto interno, le misure appropriate affinché la custodia, il ricondizionamento o lo stoccaggio definitivo delle fonti sigillate ritirate dal servizio siano effettuati in modo sicuro. 2. Una Parte contraente autorizza il rientro sul suo territorio di fonti sigillate ritirate dal servizio se, in base alla propria legislazione, ha accettato che tali fonti siano rispedite a un fabbricante abilitato a ricevere e a detenere le fonti sigillate ritirate dal servizio.

Capitolo 6 Riunioni delle Parti contraenti

Art. 29 Riunione preparatoria 1. Una riunione preparatoria delle Parti contraenti avrà luogo nei sei mesi successivi alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In questa riunione, le Parti contraenti:

i) stabiliscono la data della prima riunione d’esame di cui all’articolo 30. Quest’ultima ha luogo il prima possibile entro un termine di trenta mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione;

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ii) elaborano e adottano, per consenso, Regole di procedura e Regole finan- ziarie; iii) stabiliscono in particolare e in conformità delle Regole di procedura: a) i principi direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti nazio- nali da presentare in applicazione dell’articolo 32; b) la data di presentazione dei rapporti in questione; c) la procedura di esame di tali rapporti. 3. Ogni Stato od ogni organizzazione regionale a carattere d’integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l’accetta, l’approva, la conferma o vi aderisce e per il quale o per la quale la presente Convenzione non è ancora in vigore, può assistere alla riunione preparatoria come se fosse Parte alla presente Conven- zione.

Art. 30 Riunioni d’esame 1. Le Parti contraenti tengono riunioni per esaminare i rapporti presentati in appli- cazione dell’articolo 32.

2. In ogni riunione d’esame, le Parti contraenti:

i) stabiliscono la data della successiva riunione d’esame, l’intervallo fra le riu- nioni d’esame non dovendo oltrepassare tre anni; ii) possono riesaminare gli arrangiamenti adottati ai sensi dell’articolo 29 para- grafo 2 e adottare revisioni mediante consenso, salvo diversa disposizione delle Regole di procedura. Esse possono inoltre emendare per consenso le Regole di procedura e le Regole finanziarie. 3. A ogni riunione d’esame, ciascuna Parte contraente ha una ragionevole possibili- tà di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere chiari- menti al riguardo.

Art. 31 Riunioni straordinarie Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo: i) se così è deciso dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in occasione di una riunione; ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti con- traenti e in cui al segretariato di cui all’articolo 37 è stato notificato il fatto che la richiesta ha ricevuto l’appoggio della maggioranza delle Parti.

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Art. 32 Rapporti 1. In conformità delle disposizioni dell’articolo 30, ciascuna Parte contraente pre- senta un rapporto nazionale in ogni riunione d’esame delle Parti contraenti. Tale rapporto verte sulle misure adottate per adempiere a ciascuno degli obblighi enun- ciati nella Convenzione. Per ciascuna Parte contraente, il rapporto verte inoltre su: i) la sua politica in materia di smaltimento del combustibile esaurito; ii) le sue prassi in materia di smaltimento del combustibile esaurito; iii) la sua politica in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi; iv) le sue prassi in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi; v) i criteri che applica per definire e classificare i rifiuti radioattivi.

2. Tale rapporto comporta inoltre:

i) un elenco degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito ai quali la presente Convenzione si applica, con l’indicazione della loro localizzazione, del loro scopo principale e delle loro caratteristiche essenziali; ii) un inventario del combustibile esaurito al quale la presente Convenzione si applica, e che è in deposito o in stoccaggio definitivo. Questo inventario comprende una descrizione delle materie e, se disponibili, informazioni sulla massa e l’attività totale di queste materie; iii) un elenco degli impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi ai quali la pre- sente Convenzione si applica, con l’indicazione della loro localizzazione, del loro scopo principale e delle loro caratteristiche essenziali; iv) un inventario dei rifiuti radioattivi ai quali la presente Convenzione si appli- ca, e che: a) sono immagazzinati in impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi e in impianti del ciclo del combustibile nucleare; b) sono in stoccaggio definitivo; oppure c) risultano da prassi precedenti. Questo inventario comporta una descrizione delle materie e altre informa- zioni rilevanti disponibili, come informazioni sul volume o sulla massa, sull’attività e su alcuni radionuclidi; v) un elenco degli impianti nucleari in corso di declassamento, con l’in- dicazione dello stato di avanzamento delle attività di declassamento in questi impianti.

Art. 33 Partecipazione 1. Ciascuna Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti; essa vi è rappresentata da un delegato e, qualora lo ritenga necessario, da sostituti esperti e consiglieri. 2. Le Parti contraenti, per consenso, possono invitare ogni organizzazione inter- governativa avente competenza per le questioni regolamentate dalla presente Com-

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missione ad assistere in qualità di osservatore a qualsiasi riunione o ad alcune sedute di una riunione. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per scritto e in anticipo le disposizioni dell’articolo 36.

Art. 34 Rapporti di sintesi Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del pubblico un documento dedicato alle questioni che sono state esaminate e alle conclusioni che ne sono state tratte nel corso delle riunioni delle Parti contraenti.

Art. 35 Lingue 1. Le lingue delle riunioni delle Parti contraenti sono l’arabo, il cinese, il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo, salvo diversa disposizione delle Regole di proce- dura. 2. Qualsiasi rapporto presentato in applicazione dell’articolo 32 deve essere redatto nella lingua nazionale della Parte contraente che lo presenta o in una lingua unica che sarà designata di comune accordo nelle Regole di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, una traduzione del rapporto in quest’ultima lingua è fornita dalla Parte contraente. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato provvede, dietro com- penso, alla traduzione, nella lingua designata, dei rapporti redatti in altre lingue della riunione.

Art. 36 Confidenzialità 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obbli- ghi delle Parti contraenti in conformità della loro legislazione di impedire la divul- gazione d’informazioni. Ai fini del presente articolo, il termine «informazioni» incorpora in particolare le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla prote- zione fisica delle materie nucleari, le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale e i dati a carattere personale.

2. Quando, nell’ambito della presente Convenzione, una Parte contraente fornisce

informazioni precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, queste informazioni sono utilizzate solo ai fini per i quali sono state fornite; il loro carattere confidenziale va rispettato. 3. Per quanto concerne le informazioni relative al combustibile esaurito o ai rifiuti radioattivi che rientrano nella portata di applicazione della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3, le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il potere sovrano della Parte contraente interessata di decidere: i) se classificare o meno queste informazioni, o sottoporle ad un’altra forma di controllo per impedirne la diffusione; ii) se sia il caso di fornire le informazioni di cui al capoverso i) di cui sopra nel quadro della Convenzione;

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iii) i requisiti di confidenzialità che accompagnano queste informazioni se sono comunicate nell’ambito della presente Convenzione. 4. Il tenore dei dibattiti che si svolgono durante l’esame dei rapporti nazionali in ogni riunione d’esame tenuta in conformità dell’articolo 30, è confidenziale.

Art. 37 Segretariato

1. L’Agenzia internazionale dell’energia atomica (di seguito denominata «Agen-

zia») provvede al segretariato delle riunioni delle Parti contraenti.

2. Il segretariato:

i) convoca le riunioni delle Parti contraenti di cui agli articoli 29, 30 e 31, le prepara e ne garantisce il buon funzionamento; ii) trasmette alle Parti contraenti le informazioni ricevute o predisposte in con- formità delle disposizioni della presente Convenzione. Le spese in cui incorre l’Agenzia per adempiere i compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra, sono coperte a titolo del suo bilancio preventivo ordinario. 3. Le Parti contraenti, per consenso, possono chiedere all’Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L’Agenzia può fornire questi servizi se ha la possibilità di farlo nell’ambito del suo programma e del suo bilancio preventi- vo ordinario. Qualora ciò non fosse possibile, l’Agenzia fornisce questi servizi se sono finanziati volontariamente da altra fonte.

Capitolo 7 Clausole finali e altre disposizioni

Art. 38 Soluzione delle controversie In caso di disaccordo fra due o più Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti tengono consultazioni nel quadro di una riunione delle Parti contraenti in vista di risolvere la controversia. Qualora tali consultazioni risultassero improduttive, si potrà ricorrere ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e d’arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e le prassi in vigore nell’Agenzia.

Art. 39 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede

dell’Agenzia, a Vienna, a partire dal 29 settembre 1997 e fino alla sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione degli Stati firmatari. 3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati.

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4. i) La presente Convenzione è aperta alla firma con riserva di conferma, o

all’adesione di organizzazioni regionali a carattere d’integrazione o di altra natura, a condizione che ciascuna di queste organizzazioni sia costituita da Stati sovrani e abbia competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali vertenti su settori coperti dalla presente Convenzione. ii) Nei settori di loro competenza, queste organizzazioni esercitano a loro nome i diritti e si assumono le responsabilità che la presente Convenzione attribui- sce agli Stati Parte. iii) Nel divenire Parte alla presente Convenzione, l’organizzazione fa pervenire al depositario di cui all’articolo 43 una dichiarazione indicando quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della Convenzione le sono applicabili e qual è l’estensione della sua competenza nel settore coperto da tali articoli. iv) Tale organizzazione non dispone di un voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri. 5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di con- ferma sono depositati presso il depositario.

Art. 40 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla

data di deposito, presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a condizione che tale strumento sia stato depositato da quindici Stati possedenti ognuno una centrale elettro-nucleare in servizio. 2. Per ogni Stato od organizzazione regionale a carattere d’integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l’accetta, l’approva, la conferma o vi aderisce dopo la data di deposito dell’ultimo strumento necessario per l’adem- pimento delle condizioni enunciate al paragrafo 1, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario, da parte di tale Stato o organizzazione, dello strumento appropriato.

Art. 41 Emendamenti alla Convenzione 1. Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione d’esame o di una riunione straordinaria.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento e i motivi di tale emendamento sono

comunicati al depositario il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti almeno novanta giorni prima della riunione alla quale l’emendamento è sottoposto per essere esaminato. Tutte le osservazioni ricevute riguardo a tale proposta sono comunicate alle Parti contraenti dal depositario. 3. Dopo aver esaminato la proposta di emendamento, le Parti contraenti decidono se sia il caso di adottarla per consenso, oppure, in mancanza di consenso, di sottoporla ad una conferenza diplomatica. La decisione di sottoporre una proposta di emenda- mento a una conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi

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delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, a condizione che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente alla votazione. 4. La conferenza diplomatica incaricata di esaminare e di adottare emendamenti alla presente Convenzione è convocata dal depositario e ha luogo entro un anno da quando la decisione in tal senso è stata presa in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. La conferenza diplomatica si adopera in tutti i modi affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dell’insieme delle Parti contraenti. 5. Gli emendamenti alla presente Convenzione che sono stati adottati in conformità dei paragrafi 3 e 4 di cui sopra sono sottoposti alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione o alla conferma delle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confer- mati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, dei corrispondenti strumenti di almeno due terzi di tali Parti contraenti. Per quanto riguarda una Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma ulteriormente tali emendamenti, questi entrano in vigore nei suoi confronti il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento corrispondente effettuato da tale Parte con- traente.

Art. 42 Denuncia

1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una

notifica scritta indirizzata al depositario. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario ha ricevuto tale notifica, oppure a ogni altra data ulteriore specificata nella notifica.

Art. 43 Depositario

1. Il Direttore generale dell’Agenzia è depositario della presente Convenzione.

2. Il depositario informa le Parti contraenti:

i) della firma della presente Convenzione e del deposito di strumenti di ratifi- ca, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma, in conformi- tà dell’articolo 39; ii) della data in cui la Convenzione entra in vigore, in conformità dell’artico- lo 40; iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità dell’articolo 42 e della data di queste notifiche; iv) dei progetti di emendamento della presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla relativa conferenza diplomatica o dalla riunione delle Parti contraenti, e della data di entrata in vigore di tali emendamenti, in conformità dell’articolo 41.

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Art. 44 Testi autentici L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il deposita- rio che ne invia copie certificate conformi alle Parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna il 5 settembre 1997.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione della convenzione il 30 aprile 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Argentina 14 novembre 2000 18 giugno 2001 Australia 5 ottobre 2003 3 novembre 2003 Austria 13 giugno 2001 11 settembre 2001 Belarus 26 novembre 2002 24 febbraio 2003 Belgio 5 novembre 2002 4 dicembre 2002 Bulgaria 21 giugno 2000 18 giugno 2001 Canada 7 maggio 1998 18 giugno 2001 Corea (Sud) 16 novembre 2002 15 dicembre 2002 Croazia 10 maggio 1999 18 giugno 2001 Danimarca* 3 settembre 1999 18 giugno 2001 Finlandia 10 febbraio 2000 18 giugno 2001 Francia 27 aprile 2000 18 giugno 2001 Germania 13 ottobre 1998 18 giugno 2001 Giappone* 26 agosto 2003 A 24 novembre 2003 Grecia 18 luglio 2000 18 giugno 2001 Irlanda 20 marzo 2001 18 giugno 2001 Lettonia 27 marzo 2000 18 giugno 2001 Lituania 16 marzo 2004 14 giugno 2004 Lussemburgo 21 agosto 2001 19 novembre 2001 Marocco 23 luglio 1999 18 giugno 2001 Norvegia 12 gennaio 1998 18 giugno 2001 Paesi Bassia 26 aprile 2000 18 giugno 2001 Polonia 5 maggio 2000 18 giugno 2001 Regno Unito 12 marzo 2001 18 giugno 2001 Repubblica Ceca 25 marzo 1999 18 giugno 2001 Romania 6 settembre 1999 18 giugno 2001 Slovacchia 6 ottobre 1998 18 giugno 2001 Slovenia 25 febbraio 1999 18 giugno 2001 Spagna 11 maggio 1999 18 giugno 2001 Stati Uniti 15 aprile 2003 14 luglio 2003 Svezia 29 luglio 1999 18 giugno 2001 Svizzera 5 aprile 2000 18 giugno 2001 Ucraina 24 luglio 2000 18 giugno 2001 Ungheria 2 giugno 1998 18 giugno 2001

  • Riserve e dichiarazioni

  • Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. Il testo in inglese può essere consultato sul sito Internet dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA): www.iaea.org oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali,

3003 Berna.

a Per il Regno in Europa

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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