AS 2005 3397
Ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze
Ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze
del 28 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 9 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza stabilisce la classificazione e la caratterizzione di determinate sostanze.
Art. 2 Classificazioni e caratterizzazioni europee
1 Per quanto attiene alle sostanze che figurano nell’allegato 1 della direttiva
67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 19672 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CCE) o nella lista delle nuove sostanze notificate nell’Unione europea (ELINCS3) si appli- cano le classificazioni e le caratterizzazioni ivi stabilite. 2 In caso di modifiche della direttiva 67/548/CCE o dell’ELINCS, l’Ufficio federale della sanità pubblica d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e il Segretariato di Stato per l’economia indica la versione attualmente applicabile.
Art. 3 Classificazioni e caratterizzazioni svizzere Le classificazioni e le caratterizzazioni svizzere ufficiali figurano nell’allegato.
RS 813.112.12 1 RS 813.11; RU 2005 2721 2 GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1, modificato l’ultima volta mediante la direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, corretto in GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3 e in GU L 236 del 7.7.2004, pag. 18). I testi degli atti giuridici dell’Unione europea menzionati nella presente ordinanza possono essere ottenuti dietro pagamento o consultati gratuitamente presso l’Organo di notifica di prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consul- tati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch. 3 Lista europea delle sostanze chimiche notificate. Quinta pubblicazione di ELINCS. GU C 72 dell’11.3.2000, pag. 2.
2002-1521 3397
Classificazione e caratterizzazione delle sostanze. O del DFI RU 2005
Art. 4 Termine di consegna Se una sostanza è ufficialmente classificata o la sua classificazione ufficiale è modi- ficata, la sostanza e i preparati prodotti con essa possono essere consegnati ancora per un anno con l’imballaggio e la caratterizzazione precedenti.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Classificazione e caratterizzazione delle sostanze. O del DFI RU 2005
Allegato4 (art. 3)
Lista delle sostanze ufficialmente classificate
(Classificazioni e caratterizzazioni svizzere)
4 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS.
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