AS 2005 3581
Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero
Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2
del 22 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 15 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 19991 sul CO2 (legge); in esecuzione del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite dell’11 dicembre 19972 sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola il computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione stabilito dalla legge.
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati riduzioni delle emissioni di CO
2 conseguite all’estero:
a. i documenti rilasciati sotto forma di certificati di emissione attestanti le ridu- zioni delle emissioni conseguite all’estero secondo gli articoli 6 e 12 del Pro- tocollo di Kyoto; b. le autorizzazioni rilasciate all’estero per l’emissione di una determinata quantità di CO2 (diritti di emissione), purché dette autorizzazioni siano state rilasciate in Paesi dove il commercio dei diritti di emissione è regolato da norme analoghe. 2 Per tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO eq) si intende una tonnella- ta metrica di biossido di carbonio o una quantità di un altro gas serra elencato nell’allegato A del Protocollo di Kyoto che abbia un potenziale di riscaldamento planetario equivalente. 3 Il registro nazionale è l’elenco gestito dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), che vi registra tutte le transazioni (importazioni ed esportazioni) relative ai certificati e alle autorizzazioni concernenti la riduzione delle
RS 641.711.1
2005-0802 3581
Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2 RU 2005
emissioni riconosciuti dalla Svizzera; vi figurano tutti i titolari di diritti di emissione e di certificati nonché tutte le transazioni.
Sezione 2: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero
Art. 3 Metodo di computo 1 Chi desidera che nel computo dell’obiettivo di riduzione secondo l’articolo 2 della legge si tenga conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero, deve inol- trare una domanda in tal senso all’UFAFP.
2 L’UFAFP esamina la domanda e decide in merito al computo.
3 Le riduzioni delle emissioni computate sono riportate nel registro nazionale e
accreditate sul conto nazionale. L’UFAFP informa regolarmente sullo stato del registro nazionale.
Art. 4 Progetti secondo l’articolo 12 del Protocollo di Kyoto 1 Le riduzioni delle emissioni nell’ambito di progetti secondo l’articolo 12 del Pro- tocollo di Kyoto devono essere convalidate, controllate e certificate da un organismo di controllo privato accreditato a tale scopo.
2 Per i progetti di imboschimento e rimboschimento, l’UFAFP può esigere in qual-
siasi momento una garanzia adeguata per tenere conto del rischio di perdita di effi- cacia del progetto. 3 Sono esclusi dal computo i progetti di imboschimento e rimboschimento realizzati impiegando materiale vegetale geneticamente modificato o non autoctono.
Art. 5 Volume della riduzione delle emissioni computabile
1 Per il calcolo delle emissioni secondo la legge, nel computo dell’obiettivo di
riduzione si può tener conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero fino a un massimo di 1,6 milioni di tCO2eq all’anno come media del periodo 2008–2012.
2 Le imprese che, secondo l’articolo 9 della legge, si impegnano formalmente nei
confronti della Confederazione a limitare le loro emissioni possono coprire con progetti di riduzione delle emissioni realizzati all’estero al massimo l’8 per cento del loro obiettivo di limitazione di CO2 (obiettivo di emissione di CO2. Per le imprese di cui all’articolo 8 dell’ordinanza del 22 giugno 20053 sul CO2 tale quota ammonta al massimo al 30 per cento.
3 RS 641.712.1; FF 2005 4420
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Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 6 Autorità esecutiva L’UFAFP esegue la presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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