AS 2005 3905
Convenzione n. 23 sul rimpatrio dei marinai
Convenzione n. 23 del 23 giugno 1926 sul rimpatrio dei marinai
RS 0.747.343.1; RU 1960 490
I
Campo d’applicazione il 21 giugno 2005, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Dichiarazione di successione (S)
Azerbaigian 19 maggio 1992 S 19 maggio 1992 Bosnia e Erzegovina 2 giugno 1993 S 2 giugno 1993 Cina Hong Konga 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Cipro 19 settembre 1995 19 settembre 1995 Croazia 8 ottobre 1991 S 8 ottobre 1991 Estonia 9 luglio 1928 9 luglio 1928 Francia Territori Australi e Antartici Francesi 18 giugno 1990 18 giugno 1990 Kirghizistan 31 marzo 1992 S 31 marzo 1992 Macedonia 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Paesi Bassi Arubab 1° gennaio 1986 1° gennaio 1986 Serbia e Montenegro 24 novembre 2000 S 30 settembre 1929 Slovenia 29 maggio 1992 S 29 maggio 1992 Somaliac 18 novembre 1960 S 1° luglio 1960 Tagikistan 26 novembre 1993 S 26 novembre 1993 a In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giugno 1997, la Convenzione è applicabile dal 1° luglio 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. b Il 1° gennaio 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille Olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno. c Gli obblighi derivanti dalla convenzione no 23, applicabili all’ex-territorio sotto tutela, sono stati estesi all’insieme del territorio nazionale della Somalia.
1 Completa quelli in RU 1973 134, 1975 2489, 1982 1552, 1984 272, 1986 834 e 1989 838.
2005-1583 3905
Rimpatrio dei marinai RU 2005
II
Ritiro di uno Stato parte Stato Denuncia con effetto il
Messico 15 marzo 2002 15 marzo 2003