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Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)
Modifica dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 20032, decreta:
I Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 57 cpv. 2 e 3
2 Il patrimonio dev’essere applicato a uno scopo quanto possibile
affine a quello precedentemente seguito.
3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un
fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.
Art. 81 cpv. 1 e 3
1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a
causa di morte.
3 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa
di morte comunica all’ufficiale del registro di commercio la costitu- zione della fondazione.
Art. 83 B. Organizzazi- 1 Gli organi della fondazione e il modo di amministrarla sono deter- one I. In genere minati dall’atto di fondazione.
2 Se l’organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è
priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è com- posto regolarmente, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Può segnatamente:
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1. assegnare alla fondazione un termine per regolarizzare la
situazione;
3 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo
fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fonda- zione avente uno scopo quanto possibile affine.
4 La fondazione si assume le spese di queste misure.
Art. 83a II. Ufficio 1 L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione. di revisione 1. Designazione 2 Le persone incaricate della revisione devono essere indipendenti dalla fondazione. Non possono in particolare:
3. avere stretti legami di parentela con membri di organi della
fondazione;
3 Il Consiglio federale può stabilire quando la fondazione deve ecce-
zionalmente far capo a un revisore particolarmente qualificato.
4 L’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di
designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni.
Art. 83b 2. Attribuzioni L’ufficio di revisione verifica ogni anno la contabilità e la situazione patrimoniale della fondazione e redige una relazione a destinazione dell’organo superiore della stessa.
Art. 84 cpv. 1bis 1bis I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.
Art. 84a Cbis. Misure in 1 Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un’eccedenza di caso di ecceden- za dei debiti e debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai d’insolvenza propri impegni, l’organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all’ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l’organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.
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2 Se constata che la fondazione ha un’eccedenza di debiti o che per
lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.
3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere
le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.
4 All’occorrenza, l’autorità di vigilanza chiede che siano prese misure
di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.
Art. 84b Cter. Contabilità 1 La fondazione tiene una contabilità. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale sono applicabili per analogia.
2 Se la fondazione esercita un’impresa in forma commerciale, le
disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’allesti- mento e la pubblicazione del conto annuale sono applicabili per ana- logia.
Art. 85 D. Modifica- L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’au- zione I. Dell’organiz- torità di vigilanza e sentito l’organo superiore della fondazione, modi- zazione ficare l’organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.
Art. 86, titolo marginale e cpv. 1 II. Del fine 1 L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’au- 1. Su proposta torità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare dell’autorità di vigilanza o il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un dell’organo superiore della effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.
Art. 86a 2. Su richiesta 1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine della del fondatore o in virtù di una fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fonda- a causa di morte zione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fon- dazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore.
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2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica
secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre
19904 sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere
pubblico o di utilità pubblica.
3 Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si
trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fonda- zione.
4 Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono
chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.
5 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa
di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.
Art. 86b III. Modifiche L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazio- accessorie dell’atto ne, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché di fondazione esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudi- chino i diritti di terzi.
Art. 87 cpv. 1bis 1bis Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.
Art. 88 F. Soppressione 1 L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressio- e cancellazione dal registro ne della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se: I. Soppressione da parte 1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può dell’autorità essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fonda- competente zione; o
2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni
ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.
4 RS 642.11
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Art. 89 II. Legittima- 1 La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere zione attiva, cancellazione proposta da chiunque vi abbia un interesse. dal registro 2 La soppressione è notificata all’ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell’iscrizione.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 2005.5
24 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 FF 2004 4803
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice delle obbligazioni6
Art. 941a
3. Comunica- Se una fondazione presenta lacune nell’organizzazione imperativa-
zione di lacune all’autorità mente prescritta dalla legge, l’ufficiale del registro lo comunica di vigilanza all’autorità di vigilanza.
2. Legge del 2 settembre 19997 sull’IVA
Art. 33a Contributi versati a o da organizzazioni di utilità pubblica 1 Non costituisce controprestazione il fatto che le organizzazioni di utilità pubblica che ricevono contributi menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta, in forma neutra, il nome o la ditta di chi ha versato i contributi o utilizzino soltanto il logo o la ditta originale della sua impresa. 2 Non costituisce controprestazione il fatto che i beneficiari di contributi versati da un’organizzazione di utilità pubblica menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta il nome di tale organizzazione. Se il nome dell’organizzazione di utilità pubblica comprende la ditta di un’impresa, non costituisce controprestazione neppure il fatto di menzionare nelle pubblicazioni, in forma neutra, il nome dell’organizzazione o di utilizzare soltanto il logo o la ditta originale di tale impresa. 3 I principi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche se l’aiuto è fornito in forma di prestazioni valutabili in denaro quali le liberalità in natura.
4 Un’organizzazione è considerata di utilità pubblica se:
a. è una persona giuridica che rinuncia alla ripartizione dell’utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto; b. destina irrevocabilmente i suoi mezzi a scopi di utilità pubblica; l’acqui- sizione e l’amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono di utilità pubblica se l’interesse al mantenimento dell’impresa
6 RS 220 7 RS 641.20
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è secondario rispetto allo scopo di utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali; c. esercita un’attività di interesse generale; e d. esercita tale attività in modo disinteressato.
3. Legge federale del 14 dicembre 19908 sull’imposta federale diretta
Art. 25 Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d’acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26–33a.
Art. 33, rubrica e cpv. 1 lett. i Interessi su debiti e altre deduzioni
1 Sono dedotti dai proventi:
i. abrogata
Art. 33a Prestazioni volontarie Dai proventi sono inoltre dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c) sono deducibili nella medesima misura.
Art. 56 lett. g Concerne soltanto il testo francese.
Art. 59 cpv. 1 lett. c
1 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche:
c. le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del
20 per cento dell’utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che
sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c);
8 RS 642.11
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4. Legge federale del 14 dicembre 19909 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 9 cpv. 2 lett. i
2 Sono deduzioni generali:
i. le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a–c);
Art. 23 cpv. 1 lett. f, primo periodo Concerne soltanto il testo francese.
Art. 25 cpv. 1 lett. c
1 Gli oneri consentiti dall’uso commerciale comprendono anche:
c. le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a–c);
5. Legge federale del 13 ottobre 196510 sull’imposta preventiva
Art. 5 cpv. 1 lett. f
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:
f. le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali presta- zioni costituiscono oneri giustificati dall’uso commerciale ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c della legge federale del 14 dicembre 199011 sull’imposta federale diretta.
9 RS 642.14 10 RS 642.21 11 RS 642.11
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Per mantenere il parallelismo d’impa- ginazione tra le edizioni italiana, fran- cese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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