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AS 2005 4855

Decisione n. 4/2005 della Commissione mista CE-AELS «transito comune» recante modifica della convenzione relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 4/2005 del Comitato congiunto CE-AELS che modifica l’appendice I della Convenzione

Accettata il 15 agosto 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 2005

Testo originale

Il Comitato congiunto, vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) Il sistema di transito informatizzato è pienamente operativo in tutte le parti contraenti della Convenzione sul transito comune. Esso si è rivelato un sistema affidabile ed efficiente sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici. (2) Alla luce di tali circostanze, non è più economicamente giustificato consentire che le formalità vengano espletate sulla base di una dichiarazione di transito presen- tata per iscritto, il cui utilizzo implica che le autorità competenti sono obbligate ad immettere manualmente i dati della dichiarazione nel sistema informatizzato. A livello generale, tutte le dichiarazioni di transito dovrebbero pertanto essere presen- tate utilizzando una tecnologia informatica. (3) Tuttavia, la decisione di permettere le dichiarazioni di transito presentate per iscritto dovrebbe essere lasciata a discrezione delle singole parti contraenti per consentire un migliore adempimento dei requisiti generali presso la parte contraente. (4) L’utilizzo delle dichiarazioni di transito presentate per iscritto dovrebbe essere consentito soltanto in casi eccezionali (ossia qualora il sistema di transito informa- tizzato delle autorità doganali o l’applicazione dell’operatore fossero fuori servizio) per permettere agli operatori economici di effettuare le operazioni di transito. (5) Per consentire ai viaggiatori di effettuare le operazioni di transito le autorità competenti dovrebbero autorizzare l’utilizzo di dichiarazioni di transito presentate

1 RS 0.631.242.04 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunità europee e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° luglio 1996. A seguito dell’adesione all’Unione europea, dal 1° maggio 2004 questi quattro paesi non sono più parti contraenti autonome della Convenzione.

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Transito comune. Dec. n. 4/2005 RU 2005

per iscritto, qualora i viaggiatori non fossero in grado di accedere direttamente al sistema di transito informatizzato. (6) Poiché alcuni paesi devono sviluppare e attuare gli strumenti ed i collegamenti necessari per permettere a tutti gli operatori economici di collegarsi al sistema di transito informatizzato, è opportuno prevedere un periodo transitorio in cui viene consentito l’impiego delle dichiarazioni di transito presentate per iscritto. (7) Ad eccezione dei casi in cui il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali o l’applicazione dell’obbligato principale non dovessero funzionare, le autorità competenti che accettano le dichiarazioni di transito presentate per iscritto dovrebbero garantire che i dati relativi al transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante l’impiego di tecnologie e reti informatiche. (8) La convenzione dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza, decide:

Art. 1 L’appendice I della Convenzione del 20 maggio 1987 è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2 1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2005. 2. Tuttavia, le autorità competenti possono continuare ad accettare al più tardi fino al 31 dicembre 2006 le dichiarazioni di transito presentate per iscritto. 3. Laddove le autorità competenti decidessero di accettare le dichiarazioni di transito presentate per iscritto dopo il 1° luglio 2005, tale decisione viene previamente comunicata per iscritto al Comitato. In tal caso le autorità competenti dei paesi in questione garantiscono che i dati relativi al transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante l’impiego di tecnologie e reti informatiche.

Fatto a Berna, il 15 agosto 2005.

Per il Comitato congiunto: Rudolf Dietrich

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Allegato

L’appendice I è modificata come segue:

1. L’articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

«Art. 17 1. Le dichiarazioni di transito vengono presentate all’ufficio di partenza mediante una tecnologia informatica. 2. La dichiarazione di transito presentata a mezzo di scambio di messaggi normaliz- zati EDI è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’appendice III. 3. Quando la dichiarazione di transito è presentata introducendo i dati necessari all’espletamento delle formalità nei sistemi informatici delle autorità competenti le indicazioni contenute nella dichiarazione scritta di cui all’appendice III sono sosti- tuite dall’invio alle autorità competenti designate a tal fine di dati codificati o pre- sentati in una forma stabilita dalle autorità competenti e che corrisponde alle indica- zioni richieste per le dichiarazioni scritte, in previsione del loro trattamento computerizzato. 4. Quando il regime di transito comune fa seguito, nel paese di partenza, ad un’altra destinazione doganale, l’ufficio di partenza può esigere, se del caso, la presentazione di tali documenti. 5. Le merci vengono presentate insieme al titolo di trasporto. L’ufficio di partenza può rinunciare a chiedere la presentazione di tale documento al momento del com- pletamento delle formalità doganali a condizione che venga tenuto a sua disposi- zione.»

2. L’articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Art. 18

1. Le merci possono essere vincolate al regime di transito comune mediante una

dichiarazione di transito redatta su un formulario conforme ad uno dei modelli che figurano all’appendice III e in conformità con la procedura definita di comune accordo dalle parti contraenti: (a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità competenti è fuori ser- vizio; (b) se l’applicazione dell’obbligato principale è fuori servizio. 2. L’utilizzo di una dichiarazione di transito scritta ai sensi del paragrafo 1, pun- to b), è soggetta all’approvazione delle autorità competenti.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche:

(a) se una parte contraente decide in tal senso;

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(b) se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e quindi non possono presentare una dichiarazione di transito utilizzando una tecnologia informatica presso l’ufficio di partenza. Le autorità competenti autorizzano il vincolo delle merci al regime di transito comune mediante una dichiara- zione di transito redatta su un formulario conforme ad uno dei modelli che figurano all’appendice III. In questi casi, le autorità competenti garantiscono che i dati relativi al transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante l’impiego di tecnologie e reti informa- tiche. 4. Il formulario della dichiarazione di transito può essere completato, eventualmen- te, da uno o più formulari complementari conformi ad uno dei modelli che figurano all’appendice III e che costituiscono parte integrante della dichiarazione. 5. Distinte di carico, redatte conformemente al modello che figura all’appendice III, possono essere utilizzate in luogo dei formulari complementari come parte descritti- va della dichiarazione di transito, della quale costituiscono parte integrante. 6. I formulari di cui ai paragrafi 1 e 3–5 sono compilati conformemente all’appen- dice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti con- traenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Ove necessario, le autorità competenti di un paese interessato dall’operazione di transito comune pos- sono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese.

7. L’articolo 17, paragrafi 4 e 5, è applicabile mutatis mutandis.»

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