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AS 2005 4891

Decisione n. 2/2005 della Commissione mista CE-AELS «transito comune» recante modifica della convenzione relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 2/2005 del Comitato congiunto CE-AELS che modifica l’appendice III della Convenzione

Accettata il 17 giugno 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 2005

Testo originale

Il Comitato congiunto, vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) L’identità e la nazionalità dei mezzi di trasporto alla partenza sono considerate informazioni obbligatorie da indicare nella casella n. 18 della dichiarazione di transito. (2) Nei terminal per container dove il volume di traffico è elevato, è possibile che i dati relativi ai mezzi di trasporto stradale utilizzati per il trasporto non siano noti al momento in cui sono espletate le formalità relative al transito. Tuttavia, i dati che permettono l’identificazione del container in cui saranno collocate le merci destinate al transito sono disponibili, in quanto già inseriti nella casella n. 31 della dichiara- zione di transito. (3) In tali circostanze e considerato che le merci possono essere controllate in questo modo, è opportuno garantire un adeguato grado di flessibilità consentendo di non compilare la casella n. 18 della dichiarazione di transito, purché sia possibile garantire che i dati richiesti saranno indicati successivamente nella casella opportu- na. (4) La Convenzione dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, decide:

1 RS 0.631.242.04 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunità europee e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° luglio 1996. A seguito dell’adesione all’Unione europea, dal 1° maggio 2004 questi quattro paesi non sono più parti contraenti autonome della Convenzione.

2005-1562 4891

Transito comune. Dec. n. 2/2005 RU 2005

Art. 1 L’allegato A7 dell’appendice III della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificato ai sensi dell’allegato della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decor- rere dal 1° luglio 2005.

Fatto a Berna, il 17 giugno 2005.

Per il Comitato congiunto: Rudolf Dietrich

Transito comune. Dec. n. 2/2005 RU 2005

Allegato

Nell’allegato A7 dell’appendice III, titolo II, punto I della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, nella nota esplicativa della casella n. 18 è inserito come secondo comma quanto segue: «Tuttavia, quando le merci sono collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità dei mezzi di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e se esse possono garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.»

Transito comune. Dec. n. 2/2005 RU 2005