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AS 2005 4921

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Modifica del 9 giugno 2005

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20021 sulla messa in vigore del regola- mento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è modificato dalle prescrizioni seguenti:

Art. 2 cpv. 1 lett. j 1 Sulla sezione del Reno definita all’articolo 1 sono applicabili nel tenore in vigore:

j. il regolamento del 25 novembre 20042 concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri.

Art. 7 cpv. 3, 4 e 5 3 Per l’esecuzione del regolamento del 18 maggio 19943 per l’ispezione dei battelli del Reno è prescritto in particolare che: a. l’autorità competente di cui all’articolo 2.01 del regolamento del 18 maggio

1994 per l’ispezione dei battelli del Reno è la Direzione della navigazione

renana di Basilea (Rheinschifffahrtsdirektion Basel); b. è salva la facoltà dell’Ufficio federale delle acque e della geologia di emana- re prescrizioni temporanee adottate in conformità dell’articolo 1.06 del rego- lamento del 18 maggio 1994 per l’ispezione dei battelli del Reno.

4 Per l’esecuzione dell’ADNR4 è prescritto in particolare che:

a. il Cantone di Basilea Città, rappresentato dalla Direzione della navigazione renana di Basilea, è incaricato dell’esecuzione dell’ADNR, fatte salve le prescrizioni della lettera b;

Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno RU 2005

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

9 giugno 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno RU 2005

Allegato

Art. 6 1 Per poter effettuare operazioni di rimorchio, le navi munite di un mezzo di propul- sione meccanica devono corrispondere alle esigenze fissate agli articoli 16.05 e

16.07 del regolamento del 18 maggio 19946 per l’ispezione dei battelli del Reno.

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

3 Se il livello dell’acqua raggiunge o supera i 3,50 m al limnimetro di Rheinfelden, i convogli rimorchiati in direzione ascendente possono comprendere una sola unità rimorchiata.

Art. 9 Concerne soltanto il testo tedesco e francese.

Art. 10 Rimorchio di rinforzo sulla sezione compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea 1 Le navi ascendenti, che devono essere munite d’una segnaletica supplementare in conformità dell’articolo 3.14 numeri 1 a 3 del regolamento di polizia per la naviga- zione sul Reno del 1° dicembre 19937, possono navigare sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea solo con un rimorchio di rinforzo. Sono dispensate da quest’obbligo le navi a doppio scafo conformemente ai numeri 9.1.0.80 a 9.1.0.99 e 9.3.2 a 9.3.2.99 del regolamen- to del 29 novembre 20018 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR). 2 Se il livello d’acqua raggiunge o supera i 3,50 m al limnimetro di Rheinfelden, le navi e i convogli spinti da un solo motore devono munirsi d’un rimorchio di rinforzo per poter navigare sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrü- cke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea. Le navi utilizzate come rimorchio di rinforzo devono essere spinte da più motori.

Art. 10bis Prescrizioni supplementari sulla sezione compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea 1 Nel caso in cui il capitolo 23 del regolamento del 18 maggio 19949 per l’ispezione dei battelli del Reno esige un equipaggio minimo di due persone per le navi che devono essere munite d’una segnaletica supplementare in conformità dell’artico- lo 3.14 numeri 1 a 3 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199310, la seconda persona deve trovarsi nella timoneria in caso di

6 RS 747.224.131 7 RS 747.224.111 8 RS 747.224.141 9 RS 747.224.131 10 RS 747.224.111

Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno RU 2005

navigazione ascendente o discendente sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea. 2 Nel caso in cui il capitolo 23 del regolamento del 18 maggio 1994 per l’ispezione dei battelli del Reno esige un equipaggio minimo di più di due persone per le navi che devono essere munite d’una segnaletica supplementare in conformità dell’arti- colo 3.14 numeri 1 a 3 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993, una seconda persona deve trovarsi nella timoneria e una terza nel posto di ormeggio in caso di navigazione ascendente sulla sezione del Reno compre- sa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea. In caso di navigazione discendente, una seconda persona deve trovarsi nella timoneria. 3 In questo contesto, i titolari d’una patente del Reno superiore, che sono riconosciu- ti come piloti dalle competenti autorità, non sono considerati membri dell’equi- paggio minimo.

Art. 11 cpv. 1–3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 21 Area di stazionamento per le navi trasportanti determinate materie infiammabili La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che sono tenute ad issare un segnale conformemente all’articolo 3.14 numero 1 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199311: Area di stazionamento «Waldhaus», sulla riva sinistra, dal km 161,17 al km 161,32.

11 RS 747.224.111

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