AS 2005 5243
Ordinanza sulla Commissione della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sulla Commissione della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Ordinanza sulla Commissione della Cassa PUBLICA)
Modifica del 16 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 agosto 20011 sulla Commissione della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 2 In deroga al capoverso 1, la durata del primo mandato di rappresentanza in seno alla Commissione della Cassa è di sei anni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 172.222.032
2005-2441 5243
Ordinanza sulla Commissione della Cassa PUBLICA RU 2005