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AS 2005 5245

Legge federale sul contratto d'assicurazione

Legge federale sul contratto d’assicurazione

Modifica del 17 dicembre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20031, decreta:

I La legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato e di un’abbreviazione

(Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)

Art. 3 Obbligo 1 Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore d’informare dell’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Egli lo informa sui seguenti elementi: a. rischi assicurati; b. portata della protezione assicurativa; c. premi dovuti e altri obblighi dello stipulante; d. durata e estinzione del contratto d’assicurazione; e. basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse; f. valori di riscatto e di trasformazione; g. trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati.

2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch’egli

possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d’assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d’assicurazione e dell’informazione di cui al capoverso 1 lettera g.

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Contratto d’assicurazione. LF RU 2005

3 In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle

prestazioni a persone diverse dallo stipulante, l’assicuratore è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.

Art. 3a Violazione 1 Se l’assicuratore ha violato l’obbligo d’informare di cui all’arti- dell’obbligo d’informare colo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all’assicu- ratore.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipu-

lante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle infor- mazioni di cui all’articolo 3, ma al più tardi un anno dopo la viola- zione dell’obbligo.

Art. 6 Reticenze e loro 1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichia- conseguenze a. In genere razione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato inter- pellato per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l’assicu-

ratore è venuto a conoscenza della reticenza.

3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1,

l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a restituzione.

4 In caso di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscatta-

bile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.

Art. 8, frase introduttiva e n. 5 Concerne soltanto i testi francese e tedesco.

Art. 24 g. Divisibilità 1 Se il contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della del premio scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello sciogli- mento del contratto. È fatto salvo l’articolo 42 capoverso 3.

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Contratto d’assicurazione. LF RU 2005

2 Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto intera-

mente se l’assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio.

Art. 25–27 Abrogati

Art. 34 Responsabilità Nei confronti dello stipulante, l’assicuratore risponde anche degli atti dell’assicuratore per i suoi del proprio intermediario. intermediari

Art. 36, titolo marginale e cpv. 1 Revoca 1 Lo stipulante ha diritto di recedere dal contratto se all’assicuratore è dell’autorizzazio ne; conseguenze stata revocata l’autorizzazione conformemente all’articolo 61 della di diritto privato legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Art. 42 cpv. 2 e 3

2 Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell’assicu-

ratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all’altra parte.

3 L’assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicura-

zione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione.

Art. 46a Luogo Gli assicuratori devono adempiere i loro obblighi contrattuali al domi- dell’adem- pimento cilio svizzero dell’assicurato o dello stipulante. Il foro è determinato dalla legge del 24 marzo 20004 sul foro.

Art. 54 Cambiamento 1 Se l’oggetto del contratto d’assicurazione cambia proprietario, il di proprietario contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà. Sono fatti salvi il capoverso 2 e l’articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale.

3 RS 961.01; RU 2005 5269 4 RS 272 5 RS 741.01

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2 Nei Cantoni in cui gli edifici sottostanno obbligatoriamente all’as-

sicurazione privata contro l’incendio e contro i danni dovuti a eventi naturali, il contratto d’assicurazione esistente passa al nuovo proprie- tario, eccetto che questi o l’assicuratore lo disdica entro 14 giorni dopo il trapasso di proprietà.

Art. 55 cpv. 1

1 In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la

dichiarazione di fallimento.

Art. 89a frase introduttiva Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicu- razione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi tran- sfrontaliera con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore:

Art. 94a Abrogato

Art. 97 cpv. 1

1 Non si possono modificare mediante convenzione gli articoli 9, 10,

13, 24, 41 capoverso 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65 capoverso 2, 67 capoverso 4, 71 capoverso 1, 73 e 74 capoverso 1 della presente legge.

Art. 98, titolo marginale e cpv. 1 Disposizioni che 1 Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere non possono essere modificate modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell’aven- a danno dello stipulante o te diritto: articoli 1, 2, 3 capoversi 1–3, 3a, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, dell’avente 15, 19 capoverso 2, 20–22, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capo- diritto verso 2 numero 2, secondo periodo, 42 capoversi 1–3, 44–46, 54–57, 59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capo- verso 1, 89, 89a, 90–94, 95 e 96.

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Contratto d’assicurazione. LF RU 2005

Art. 100 cpv. 2

2 Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi

dell’articolo 10 della legge del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo

19947 sull’assicurazione malattie.

Art. 101 cpv. 1 n. 2

1 La presente legge non è applicabile:

2. ai rapporti di diritto privato tra le imprese di assicurazione non

sottoposte alla sorveglianza (art. 2 cpv. 2 LSA8) e i loro assi- curati, ad eccezione dei rapporti di diritto per il cui esercizio tali imprese di assicurazione sono sottoposte alla sorveglianza.

Art. 101b cpv. 1, frase introduttiva e lett. f, 5 e 6

1 Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami

dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita designa- ti dal Consiglio federale conformemente all’articolo 6 LSA9 qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, in uno Stato con- traente: f. per l’assicurazione dei grandi rischi secondo il capoverso 6, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto;

5 Un rischio è considerato situato nello Stato in cui:

a. sono ubicati i beni assicurati, se l’assicurazione si riferisce a edifici o a edifici con il loro contenuto; b. sono immatricolati i veicoli assicurati, indipendentemente dal loro tipo; c. lo stipulante ha concluso un contratto di una durata massima di quattro mesi che copre i rischi di viaggio o vacanza, indi- pendentemente dal ramo assicurativo interessato; d. lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il con- tratto.

6 Per grandi rischi s’intendono:

a. i rischi classificati nei rami assicurativi corpi di veicoli ferro- viari, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile per aeromobili e responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

6 RS 837.0 7 RS 832.10 8 RS 961.01; RU 2005 5269 9 RS 961.01; RU 2005 5269

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b. i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo sti- pulante eserciti un’attività industriale o commerciale o una libera professione e il rischio riguardi questa attività; c. i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio e danni causati dagli elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile per autoveicoli terrestri, responsabilità civile generale e perdite finanziarie di vario genere, purché lo stipulante superi almeno due dei tre valori seguenti:

1. totale del bilancio: 6,2 milioni di euro,

2. importo netto del volume d’affari: 12,8 milioni di euro,

3. 250 dipendenti a tempo pieno occupati in media durante

l’esercizio.

Art. 101c cpv. 1 e 3

1 Il diritto applicabile ai contratti d’assicurazione sulla vita nei rami

assicurativi designati dal Consiglio federale conformemente all’arti- colo 6 LSA10 è quello dello Stato contraente in cui lo stipulante dimo- ra abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.

3 Abrogato

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

10 RS 961.01; RU 2005 5269

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2005.11 2 Eccettuati gli articoli 3 e 3a, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

3 Gli articoli 3 e 3a entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

11 FF 2004 6447

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